Norme e scadenze

Dal 1° gennaio 2027 il TUIR cambia numero: la tavola di concordanza per chi espatria

Ultimo controllo dei dati: 22 settembre 2026

Il 1° gennaio 2027 il testo unico delle imposte sui redditi cambia veste. Le regole sulla residenza fiscale restano quelle che conosciamo, ma il numero degli articoli con cui si citano non è più lo stesso — e non si sposta di una quantità costante, quindi non si può indovinare.

1. Che cosa è successo

Il d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 — il nuovo «testo unico imposte sui redditi» — abroga il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il TUIR come lo si è citato per quarant'anni. Il testo del nuovo decreto è in vigore dal 4 luglio 2026, ma l'art. 377 è esplicito sulla decorrenza: «Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027».

Di qui una conseguenza pratica che conviene mettere subito in chiaro: fino al 31 dicembre 2026 si continua a citare il TUIR, d.P.R. 917/1986. Dal 1° gennaio 2027 si cita il d.lgs. 117/2026. Su Normattiva gli articoli del vecchio TUIR compaiono già oggi con la dicitura «provvedimento abrogato»: non significa che non valgano più, significa che sono destinati a non valere più dall'anno prossimo.

2. La numerazione non si conserva

È il punto che fa sbagliare. Alcuni articoli restano dov'erano, altri si spostano di parecchio, e lo scarto non è uniforme. Tre esempi verificati sul testo:

TUIR — d.P.R. 917/1986Nuovo TU — d.lgs. 117/2026Oggetto
art. 2art. 2Soggetti passivi e residenza delle persone fisiche
art. 64art. 73Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa
art. 73art. 82Soggetti passivi IRES e residenza delle società
art. 81art. 90Reddito complessivo
art. 111art. 120Imprese di assicurazioni

Si noti la coppia centrale: il vecchio art. 73 — quello che chiunque si occupi di trasferimento di sede cita a memoria per la residenza delle società — diventa l'art. 82; e il nuovo art. 73 esiste, ma parla d'altro, perché corrisponde al vecchio art. 64. Chi nel 2027 citasse «art. 73 del testo unico» pensando alla residenza delle società indicherebbe una norma sul reddito d'impresa. È il tipo di errore che in un atto non si nota subito.

3. L'articolo che conta per chi espatria

L'art. 2 mantiene il numero, e il nuovo testo riporta espressamente in rubrica la provenienza: «articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». La disciplina della residenza è quella uscita dalla riforma del 2023 e non cambia: si è residenti se per la maggior parte del periodo d'imposta — considerando anche le frazioni di giorno — si ha nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile, oppure il domicilio, oppure vi si è presenti; e per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari.

Cambia però un riferimento interno che su queste pagine ricorre spesso. La presunzione relativa a carico dei cittadini italiani cancellati dall'anagrafe e trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata stava nell'art. 2, comma 2-bis del TUIR. Nel nuovo testo unico è l'art. 2, comma 3: stessa regola, stessa inversione dell'onere della prova, numero di comma diverso.

In sintesi. Art. 2 TUIR → art. 2 d.lgs. 117/2026. Art. 2, comma 2-bis TUIR → art. 2, comma 3. Art. 73 TUIR → art. 82. Decorrenza: 1° gennaio 2027.

4. E il quadro RW?

Segue una strada diversa e va citato a parte. L'obbligo di monitoraggio fiscale stava nell'art. 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167; quell'articolo risulta abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141, il testo unico in materia di adempimenti e accertamento. Chi compila il quadro RW per attività e investimenti detenuti all'estero non vedrà cambiare l'obbligo, ma dal 2027 la base normativa da indicare non è più il d.l. 167/1990.

5. Che cosa fare, in concreto

  • Negli atti e nelle istanze presentate entro il 2026: citare il TUIR, d.P.R. 917/1986. È la norma applicabile e resta tale fino al 31 dicembre.
  • Per periodi d'imposta dal 2027: citare il d.lgs. 117/2026, verificando il numero dell'articolo sul testo — ogni articolo del nuovo TU riporta in rubrica l'articolo di provenienza, ed è lì che va controllata la corrispondenza.
  • Nei documenti che attraversano le due annualità — un ricorso, una memoria, un parere destinato a valere anche dopo — conviene la doppia citazione: «art. 2 del TUIR (dal 1° gennaio 2027, art. 2 del d.lgs. 117/2026)».
  • Non dedurre il nuovo numero per differenza. Lo scarto fra vecchia e nuova numerazione non è costante: fra art. 64 e art. 73 sono nove posizioni, fra art. 2 e art. 2 nessuna.

Fonti: d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, artt. 2, 73, 82, 90, 120 e 377; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2; d.l. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4; d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141. Testi consultati su Normattiva il 22 settembre 2026.

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