La convenzione fiscale Italia-Stati Uniti
La convenzione fra Italia e Stati Uniti non funziona come quelle europee. Contiene una clausola — la saving clause — con cui ciascuno Stato si riserva di tassare i propri residenti e i propri cittadini come se la convenzione non esistesse. Sapere quali articoli quella clausola travolge e quali no è l'unico modo per capire che cosa la convenzione protegga davvero. E su un punto che riguarda moltissimi italiani — la pensione statunitense di sicurezza sociale — la risposta corretta sta nel Protocollo, non nel testo della convenzione.
1. Quale convenzione è in vigore, e da quando
La convenzione applicabile è quella firmata a Washington il 25 agosto 1999, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 20, entrata in vigore il 16 dicembre 2009 ed efficace, in via generale, dai periodi d'imposta che iniziano il 1° gennaio 2010; per le imposte prelevate alla fonte l'efficacia decorre dal 1° febbraio 2010. Ha sostituito la convenzione del 1984. Testi e commenti anteriori al 2010 — ancora molto diffusi in rete — descrivono un accordo che non è più quello vigente.
2. La saving clause, e le sue eccezioni
L'articolo 1, paragrafo 2 stabilisce che, nonostante ogni altra disposizione, uno Stato contraente può assoggettare a imposizione i propri residenti e i propri cittadini a motivo della cittadinanza come se la convenzione non esistesse. Per gli Stati Uniti, che tassano in base alla cittadinanza, è la norma che svuota gran parte della protezione convenzionale nei confronti dei propri cittadini e dei titolari di green card.
Il paragrafo 3 elenca però le eccezioni, e l'elenco è tassativo. La clausola non pregiudica:
- i benefici dell'art. 9, par. 2 (rettifiche fra imprese associate), dei paragrafi 5 e 6 dell'art. 18 — assegni alimentari e, soprattutto, il trattamento dei contributi ai fondi pensione — e degli artt. 23 (eliminazione della doppia imposizione), 24 (non discriminazione) e 25 (procedura amichevole), verso chiunque;
- i benefici degli artt. 19 (funzioni pubbliche), 20 (professori e insegnanti), 21 (studenti e apprendisti) e 27 (agenti diplomatici), ma soltanto verso chi non è cittadino né immigrante dello Stato che tassa. Il titolare di green card, essendo immigrante, non ne è coperto.
L'eccezione che non compare quasi mai, e che sta nel Protocollo. L'art. 2, lett. a) del Protocollo aggiunge che la saving clause non pregiudica i benefici dell'art. 18, par. 2 — le prestazioni di sicurezza sociale — a favore dei residenti dell'altro Stato che ne possiedono la nazionalità, anche se possiedono altresì quella del primo Stato. Tradotto: il cittadino italiano che risiede in Italia e riceve la Social Security statunitense è tassato soltanto in Italia, e gli Stati Uniti non possono riprendersela con la saving clause neppure se è anche cittadino statunitense. È la situazione di decine di migliaia di italiani rientrati dopo una vita di lavoro negli Stati Uniti, ed è regolata da una riga del Protocollo che quasi nessuna guida cita.
3. Le pensioni: quattro regole distinte
- Art. 18, par. 1 — pensioni private. Le pensioni e le remunerazioni analoghe ricevute in relazione a un cessato impiego sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario. Vale fatto salvo l'art. 19, par. 2.
- Art. 18, par. 2 — sicurezza sociale. Le somme pagate da uno Stato in base alla propria legislazione di sicurezza sociale a un residente dell'altro Stato sono imponibili soltanto in quest'altro Stato, cioè in quello di residenza. Vale in entrambe le direzioni: la pensione INPS del residente negli Stati Uniti è imponibile solo negli Stati Uniti.
- Art. 19, par. 2 — pensioni pubbliche. Le pensioni pagate da uno Stato per servizi resi a quello Stato sono imponibili soltanto in quello Stato; ma sono imponibili soltanto nell'altro se la persona ne è residente e cittadino. È la deroga che manca in altre convenzioni: nei rapporti con Portogallo, Grecia e Albania l'ex dipendente pubblico italiano resta tassato in Italia, qui non necessariamente.
- Art. 18, par. 4 — rendite. Le annualità sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario.
Il trattamento di fine rapporto ha una regola propria. L'art. 18, par. 3 dispone che le remunerazioni forfetarie e le indennità di fine rapporto ricevute dopo il cambio di residenza, ma pagate in relazione a un impiego svolto nel primo Stato mentre vi si risiedeva, sono imponibili soltanto nel primo Stato. Chi si trasferisce negli Stati Uniti e incassa il TFR dopo la partenza non lo porta quindi nella base imponibile statunitense: resta imponibile in Italia. È l'opposto di quel che molti si aspettano, e la sequenza dei pagamenti va organizzata di conseguenza.
4. I contributi al fondo pensione: la norma più utile della convenzione
L'art. 18, par. 6 — uno dei pochi che la saving clause non tocca — stabilisce che chi partecipa a un fondo pensione costituito e riconosciuto in uno Stato e va a lavorare nell'altro può dedurre nello Stato in cui lavora i contributi versati al fondo dell'altro Stato, e che i versamenti del datore non concorrono al reddito imponibile del dipendente. La condizione è che si partecipasse al fondo prima dell'arrivo nell'altro Stato: chi vuole avvalersene deve quindi aver aperto la posizione previdenziale prima di partire, non dopo. È una pianificazione che si fa in un pomeriggio e vale per anni.
5. Le aliquote convenzionali
- Dividendi (art. 10): l'imposta dello Stato della fonte non può eccedere il 5% se il beneficiario effettivo è una società che possiede almeno il 25% delle azioni con diritto di voto per dodici mesi terminanti alla data di dichiarazione dei dividendi, e il 15% in tutti gli altri casi. Regole particolari per i dividendi di RIC e REIT statunitensi.
- Interessi (art. 11): imponibili nello Stato di residenza; lo Stato della fonte non può eccedere il 10%, con esenzioni per alcune fattispecie (finanziamenti garantiti da enti governativi, vendite a credito).
- Canoni (art. 12): 5% per software, attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; 8% in tutti gli altri casi.
- Lavoro subordinato (art. 15): la retribuzione resta imponibile solo nello Stato di residenza se il soggiorno non supera 183 giorni nell'anno fiscale, il datore non è residente dell'altro Stato e l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione ivi situata. Le tre condizioni sono cumulative.
6. Due norme del Protocollo che cambiano i conti
- La green card, per l'Italia, non basta. L'art. 5, lett. c) del Protocollo dispone che l'Italia considera residente statunitense il cittadino americano o il titolare di green card soltanto se è effettivamente presente negli Stati Uniti, oppure vi dispone di un'abitazione permanente, oppure vi soggiorna abitualmente. Chi ha la green card ma vive stabilmente in Italia non può quindi opporre all'Agenzia delle entrate la propria residenza fiscale statunitense.
- La coda decennale. L'art. 1 del Protocollo estende la nozione statunitense di «cittadino», ai fini della saving clause, all'ex cittadino o ex residente di lungo periodo la cui perdita dello status avesse fra gli scopi principali quello di evitare l'imposizione, per dieci anni dalla perdita. Si veda le tasse statunitensi per il residente italiano.
7. Come si elimina la doppia imposizione
Il metodo è il credito d'imposta (art. 23), per entrambi gli Stati. Per il cittadino statunitense residente in Italia l'art. 23, par. 4 costruisce un meccanismo a tre tempi — credito italiano limitato a quanto sarebbe dovuto negli Stati Uniti da un non cittadino, credito statunitense per l'imposta italiana così determinata, e riqualificazione di quei redditi come di fonte italiana nella misura necessaria — che serve proprio a rimediare agli effetti della saving clause. È tecnico, ma è la ragione per cui il doppio cittadino non paga davvero due volte: senza quel paragrafo, la saving clause produrrebbe una doppia imposizione piena.
L'accordo di sicurezza sociale è un trattato distinto e regola i contributi, non le imposte: si veda previdenza Italia-Stati Uniti. Esiste inoltre una convenzione separata, del 1955, in materia di imposte di successione: se ne parla in comprare casa negli Stati Uniti da straniero.
- Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Washington il 25 agosto 1999; ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 20 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2009, supplemento ordinario); in vigore dal 16 dicembre 2009.
- Convenzione citata, art. 1, parr. 2 e 3 (saving clause ed eccezioni); art. 10, par. 2 (dividendi 5% e 15%); art. 11, par. 2 (interessi 10%); art. 12, par. 2 (canoni 5% e 8%); art. 15, par. 2 (183 giorni); art. 18, parr. 1, 2, 3, 4 e 6; art. 19, par. 2; art. 23, parr. 2 e 4.
- Protocollo alla Convenzione, art. 1 (nozione di cittadino ed estensione decennale), art. 2, lett. a) (deroga alla saving clause per l'art. 18, par. 2), art. 5, lett. c) (condizioni perché l'Italia consideri residente statunitense il titolare di green card).