Residenza fiscale

Il conteggio dei giorni: come si contano davvero e cos'è il frazionamento d'anno

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

Dal 2024 la presenza fisica in Italia è, di per sé, un criterio di residenza fiscale. Non conta perché si è in Italia, non contano i legami: conta il numero di giorni. Ed è un conteggio che sorprende, perché include anche le frazioni di giorno.

1. La soglia

Il criterio si verifica quando la presenza si protrae per la maggior parte del periodo d'imposta: 183 giorni in un anno ordinario, 184 in un anno bisestile. Non occorre che siano consecutivi: si sommano nell'arco dell'anno solare.

2. Le frazioni di giorno

È l'aspetto più insidioso, ed è scritto nella norma. Il testo vigente dell'articolo 2, comma 2, del TUIR richiede di considerare «anche le frazioni di giorno». L'Agenzia delle Entrate ha confermato che, ai fini del computo della presenza fisica nel territorio dello Stato, rilevano anche le frazioni di giorno.

La conseguenza pratica è netta: il giorno di arrivo e il giorno di partenza contano entrambi. Un fine settimana in Italia da venerdì sera a domenica mattina non vale un giorno né due: ne vale tre. Chi rientra due volte al mese accumula, su base annua, molto più di quanto immagini.

Il calcolo che quasi nessuno fa. Tre rientri al mese da venerdì a domenica sono nove giorni al mese, oltre cento all'anno. Aggiungendo le festività, due settimane d'estate e qualche viaggio di lavoro, la soglia dei 183 giorni si avvicina senza che il contribuente abbia mai avuto la percezione di «vivere in Italia».

3. Il criterio è oggettivo

La presenza fisica prescinde dalla ragione del soggiorno e dalla volontà della persona. Non rileva che si tratti di vacanza, di lavoro, di assistenza a un familiare o di cure mediche: il criterio guarda al fatto materiale. È questa oggettività a renderlo pericoloso, perché non ammette le giustificazioni che funzionano rispetto al domicilio.

L'Agenzia delle Entrate ha del resto chiarito che anche lo svolgimento di attività lavorativa da remoto dal territorio dello Stato per 183 o 184 giorni determina, di per sé, il radicamento della residenza fiscale in Italia: il lavoro «per un datore estero» non neutralizza la presenza. È un punto centrale per chi si considera nomade digitale.

4. Come si documenta

L'onere di ricostruire la presenza ricade, in concreto, sul contribuente, che deve poter opporre una cronologia verificabile. Gli elementi utili sono:

  • carte d'imbarco, biglietti e prenotazioni, conservati per anno;
  • timbri sul passaporto, dove apposti;
  • movimenti su carte di pagamento, che localizzano la spesa quotidiana;
  • utenze e consumi nell'abitazione estera;
  • presenze documentate sul luogo di lavoro estero;
  • un registro personale degli spostamenti, tenuto con continuità.

Il registro va tenuto nell'anno, non ricostruito dopo: una cronologia redatta a posteriori vale poco, e i vettori conservano i dati per periodi limitati.

5. Il frazionamento del periodo d'imposta

L'ordinamento italiano non prevede, in via generale, il frazionamento del periodo d'imposta: la residenza si acquista o si perde per l'anno intero, secondo che i criteri ricorrano o no per la maggior parte del periodo. Chi si trasferisce a maggio sarà quindi, in linea di principio, residente in Italia per tutto l'anno.

Alcune convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono però una clausola di frazionamento — la cosiddetta split year clause — che opera ai fini convenzionali. L'Agenzia delle Entrate ha indicato le convenzioni con Germania, Svizzera e Panama come quelle che contemplano il frazionamento del periodo d'imposta ai fini dell'attribuzione della residenza. Fuori da questi casi, la pianificazione della data di trasferimento va fatta sull'anno solare.

6. Che cosa fare

  1. Contare i giorni per ciascun anno solare, includendo arrivi e partenze.
  2. Tenere un registro contestuale con i giustificativi.
  3. Programmare i rientri in funzione della soglia, non del calendario personale.
  4. Se il trasferimento avviene a metà anno, verificare l'esistenza di una clausola di frazionamento nella convenzione applicabile.
Fonti.
  • Art. 2, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
  • Agenzia delle Entrate, circolare 4 novembre 2024, n. 20/E, in particolare sui criteri di computo e sulle frazioni di giorno, sul lavoro da remoto e sulle convenzioni che prevedono il frazionamento del periodo d'imposta.

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