Nomade digitale: dove sei legale e dove sei solo tollerato
Esistono oggi decine di visti «per nomadi digitali», e il loro numero cresce ogni anno. Quasi tutti risolvono un problema — il soggiorno — e non toccano l'altro, che è quello che costa: dove viene tassato il reddito. La distinzione fra essere legali e essere tollerati passa da lì, e il fatto che nessuno vi abbia mai fermato non significa che siate nella prima categoria.
1. Le tre posizioni possibili
- Legale — si ha un titolo di soggiorno che consente espressamente di lavorare a distanza per l'estero, e si è in regola con la residenza fiscale: si dichiara dove la legge dice di dichiarare, in Italia o nel Paese ospitante.
- Tollerato — si soggiorna con un titolo che non contempla il lavoro, tipicamente un ingresso turistico. Nessuno controlla, e per questo la prassi è diffusa; ma è una posizione irregolare, che espone a sanzioni e divieti di reingresso e che impedisce di aprire un conto, intestare un contratto o dimostrare un trasferimento.
- Irregolare sul piano fiscale — la posizione più comune fra chi si crede a posto: titolo di soggiorno corretto, ma residenza fiscale non dichiarata da nessuna parte, o dichiarata dove fa comodo. È quella che produce accertamenti.
2. La regola che quasi tutti sbagliano
‼️ Il reddito da lavoro si considera prodotto dove si trova chi lavora, non dove si trova il cliente. È il principio generale, ed è il motivo per cui il lavoro a distanza è fiscalmente complicato: chi vive sei mesi in un Paese producendo fatturato per clienti europei sta, secondo l'ordinamento di quel Paese, producendo reddito locale. La Georgia lo dice a chiare lettere — l'art. 104 del codice tributario considera di fonte georgiana il reddito da servizi prestati nel territorio e dichiara irrilevante il luogo del pagamento — ma il principio è generale, non georgiano. Si veda il problema fiscale del visto per nomadi digitali.
3. Le quattro configurazioni che reggono
- Residente fiscale in Italia, che viaggia. Si resta residenti in Italia, si dichiara tutto lì, e ci si sposta restando sotto le soglie di residenza degli altri Paesi. È la posizione più semplice e la più difesa; costa in imposte italiane, non in rischio.
- Residente fiscale in un solo Paese estero, davvero. Ci si trasferisce sul serio, si perde la residenza italiana secondo i quattro criteri dell'art. 2 del TUIR, e si dichiara lì. Richiede di stare fermi abbastanza a lungo: è incompatibile con il nomadismo vero.
- Visto dedicato con regime fiscale esplicito. Alcuni programmi definiscono anche il trattamento fiscale, e sono i soli in cui il visto risolve entrambi i problemi. Vanno letti nella loro disciplina, non per analogia.
- Struttura societaria coerente. Possibile, ma solo se la società è amministrata dove è costituita: l'art. 73 del TUIR, riscritto dal 2024, considera italiana la società con sede di direzione effettiva o gestione ordinaria in Italia. Si veda l'esterovestizione societaria.
4. Quello che non regge
- Il «nomade di nessun luogo». Cancellarsi dall'AIRE senza acquisire una residenza fiscale altrove non produce l'assenza di residenza: produce, con ogni probabilità, la permanenza di quella italiana, perché i criteri dell'art. 2 sono alternativi e comprendono il domicilio inteso come centro delle relazioni personali e familiari. Restare senza casa fissa non elimina la famiglia, i conti, gli affetti e gli interessi in Italia.
- Il visto usato per quello che promette. Diversi programmi consentono soggiorni che superano da soli la soglia di residenza fiscale locale: il visto thailandese ne è l'esempio più chiaro, con centottanta giorni per ingresso a fronte di una residenza fiscale che scatta a centottanta giorni.
- La regola dei «meno di sei mesi ovunque». Non funziona: molti ordinamenti hanno criteri ulteriori — abitazione permanente, centro degli interessi, contratto di locazione — e alcuni contano i giorni su dodici mesi mobili anziché sull'anno solare, come il Vietnam.
5. Gli obblighi che restano quasi sempre
- Previdenza. Nessun visto per nomadi digitali costruisce una pensione. Nei Paesi senza convenzione con l'Italia gli anni non si sommano: la quota va accantonata come voce di spesa, non trattata come guadagno.
- Sanità. Quasi tutti questi programmi richiedono un'assicurazione privata, e nessuno dà accesso a un sistema pubblico.
- Monitoraggio. Finché si è fiscalmente residenti in Italia restano dovuti il quadro RW e le imposte patrimoniali sugli attivi esteri.
- IVA e contributi sul versante italiano, se si conserva la partita IVA: si veda il freelance con partita IVA che si trasferisce.
6. La domanda da farsi una volta l'anno
«Se domani mi arrivasse una richiesta di chiarimenti, quale Paese direi essere il mio, e con quali documenti lo proverei?» Se la risposta è incerta, la posizione è di quelle che si reggono solo finché nessuno guarda. Si veda come provare il trasferimento all'estero.
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), artt. 2 e 73, come modificati dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, con effetto dal 1° gennaio 2024.
- Georgia: art. 104 del codice tributario, sulla qualificazione come di fonte georgiana del reddito da servizi prestati nel territorio, indipendentemente dal luogo del pagamento.
- Thailandia: durata del visto dedicato e soglia di residenza fiscale a centottanta giorni. Vietnam: criterio dei 183 giorni su dodici mesi consecutivi dall'arrivo.