Residenza fiscale

I criteri di residenza fiscale italiana e come sono cambiati

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È la norma da cui dipende tutto il resto. Chi è fiscalmente residente in Italia vi dichiara i redditi ovunque prodotti nel mondo; chi non lo è vi dichiara solo quelli di fonte italiana. Dal 1° gennaio 2024 i criteri sono cambiati, e buona parte di ciò che si legge in rete si riferisce al testo previgente.

1. Il testo vigente

L'articolo 2, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dispone:

«Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente».

2. I quattro criteri, e la loro alternatività

Si è residenti se, per la maggior parte del periodo d'imposta — cioè 183 giorni in un anno, 184 se bisestile — ricorre anche uno solo dei seguenti criteri.

  1. La residenza ai sensi del codice civile, cioè il luogo della dimora abituale, secondo l'articolo 43 del codice civile.
  2. Il domicilio, non più nella nozione civilistica di sede principale degli affari e interessi, ma in quella autonoma dettata dalla norma tributaria: il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari.
  3. La presenza fisica nel territorio dello Stato, criterio introdotto nel 2024 e prima inesistente, che rileva computando anche le frazioni di giorno.
  4. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, che opera oggi come presunzione relativa, superabile con prova contraria.

L'alternatività è il punto che sfugge più spesso: non occorre che i criteri concorrano. Basta che uno solo si verifichi per la maggior parte dell'anno perché la residenza fiscale si radichi in Italia, quali che siano gli altri tre.

3. Che cosa è cambiato rispetto al testo previgente

  • Il domicilio è stato ridefinito. Il baricentro si è spostato dagli affari e interessi — che comprendevano anche la sfera economica — alle relazioni personali e familiari. Chi ha spostato l'attività ma non la famiglia oggi è, per questo solo, domiciliato in Italia.
  • È stata introdotta la presenza fisica. È un criterio materiale, indifferente a intenzioni e legami. Se ne occupa la pagina sul conteggio dei giorni.
  • L'iscrizione anagrafica è stata degradata. Da presunzione assoluta a presunzione relativa. È l'unica modifica a favore del contribuente, ed è meno generosa di quanto sembri: l'Agenzia delle Entrate richiede, per superarla, la prova che per la maggior parte del periodo d'imposta non si sia configurato nessuno degli altri tre criteri.

4. La presunzione per gli Stati a fiscalità privilegiata

Il comma 2-bis dell'articolo 2 non è stato modificato: continua a operare la presunzione relativa di residenza in Italia per i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe e trasferiti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati dal decreto ministeriale 4 maggio 1999. Qui l'onere della prova grava sul contribuente. Il tema è trattato nella pagina dedicata alla presunzione per gli Stati a fiscalità privilegiata.

5. Il rapporto con le convenzioni

Se anche un altro Stato considera la persona propria residente in base alla legge interna, il conflitto non si risolve applicando due volte la legge nazionale: si applicano le tie-breaker rules della convenzione contro le doppie imposizioni, che prevalgono sul diritto interno. Il meccanismo è illustrato nella pagina sulla doppia residenza fiscale.

6. Le conseguenze dell'essere residente

  • tassazione del reddito ovunque prodotto nel mondo;
  • obbligo di monitoraggio fiscale delle attività estere;
  • applicazione di IVIE e IVAFE sul patrimonio estero;
  • rilevanza, ai fini successori e delle imposte indirette, di regole proprie.
Fonti.
  • Art. 2, commi 2 e 2-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); il comma 2 come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
  • Agenzia delle Entrate, circolare 4 novembre 2024, n. 20/E.
  • Agenzia delle Entrate, circolare 18 agosto 2023, n. 25/E.
  • Art. 43 del codice civile.
  • D.M. 4 maggio 1999 e successive modificazioni.

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