Espatriare con animali domestici: passaporto europeo, microchip, quarantene extra-UE
Portare con sé un cane, un gatto o un furetto è semplice all'interno dell'Unione europea e può diventare complicatissimo fuori. La variabile non è il trasporto: è la rabbia, e il calendario delle vaccinazioni, che va costruito con mesi di anticipo.
1. Dentro l'Unione europea
I movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti fra Stati membri sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 576/2013. Servono tre cose.
- L'identificazione. L'animale deve essere dotato di microchip conforme ai requisiti tecnici previsti, oppure di un tatuaggio chiaramente leggibile se applicato prima del 3 luglio 2011.
- La vaccinazione antirabbica, effettuata da un veterinario autorizzato. Il microchip deve essere stato applicato prima della vaccinazione: se l'ordine è invertito, la vaccinazione non è valida e va ripetuta. L'animale deve avere almeno dodici settimane di età al momento della vaccinazione primaria, e dopo la vaccinazione primaria occorre attendere almeno ventuno giorni prima di viaggiare.
- Il passaporto europeo per animali da compagnia in corso di validità, rilasciato da un veterinario autorizzato, che riporta identificazione e profilassi.
Alcuni Stati membri applicano requisiti aggiuntivi — tipicamente il trattamento contro l'echinococco per i cani diretti in territori indenni — da eseguire entro una finestra temporale determinata prima dell'arrivo.
Il conto alla rovescia parte dal microchip. Microchip, poi vaccinazione, poi ventuno giorni. Se l'animale non è mai stato vaccinato, fra il primo passo e la partenza passa oltre un mese, e per un cucciolo si aggiunge l'attesa delle dodici settimane. È il vincolo che fa saltare più trasferimenti, e non è comprimibile.
2. Verso Stati terzi
Fuori dall'Unione le condizioni le detta lo Stato di destinazione, e la distanza fra i regimi è enorme. Gli elementi che ricorrono sono:
- Il titolo anticorpale antirabbico. Molti Stati richiedono un esame sierologico su prelievo effettuato dopo un intervallo minimo dalla vaccinazione, con esito superiore a una soglia, e ammettono l'ingresso solo dopo un ulteriore periodo di attesa dal prelievo. La catena può richiedere diversi mesi.
- Il certificato veterinario ufficiale, rilasciato dall'autorità sanitaria competente entro pochi giorni dalla partenza e spesso da vidimare.
- La quarantena. Diversi territori insulari e indenni dalla rabbia la impongono, con durate che vanno da pochi giorni a diversi mesi e costi rilevanti a carico del proprietario.
- L'autorizzazione preventiva all'importazione, che in alcuni ordinamenti va ottenuta prima della partenza.
Le condizioni vanno verificate presso l'autorità veterinaria dello Stato di destinazione e presso la sua rappresentanza diplomatica: sono materia che cambia con l'evolvere della situazione epidemiologica, e le fonti divulgative invecchiano rapidamente.
3. Il trasporto
Il vettore aggiunge regole proprie a quelle sanitarie: dimensioni e omologazione del trasportino, peso massimo in cabina, numero di animali ammessi per volo, divieti stagionali legati alla temperatura nelle stive, restrizioni per alcune razze brachicefale. Sono limiti contrattuali e non derogabili in aeroporto: vanno verificati al momento della prenotazione, non prima della partenza.
4. Razze e detenzione nel Paese di arrivo
Alcuni ordinamenti vietano o assoggettano a condizioni la detenzione di determinate razze, impongono assicurazioni di responsabilità civile, registrazioni locali o test comportamentali. È una verifica da fare prima di scegliere la destinazione: il divieto colpisce l'animale già arrivato, e le soluzioni a quel punto sono poche.
5. Animali diversi da cani, gatti e furetti
Uccelli, rettili, roditori e pesci seguono regimi distinti, e per le specie protette si aggiunge la disciplina CITES, che richiede permessi di esportazione e importazione. Trasferire un animale appartenente a specie elencate senza i documenti CITES espone a sequestro e a sanzioni penali.
Nota sull'aggiornamento. Il quadro europeo in materia di identificazione e tracciabilità degli animali da compagnia è stato oggetto di interventi normativi recenti. I requisiti indicati sopra sono quelli risultanti dalle fonti ufficiali dell'Unione alla data di controllo riportata in testa alla pagina, ma vanno riverificati per lo Stato di destinazione al momento del viaggio.
- Regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 sui modelli di documenti di identificazione.
- Commissione europea, portale «La tua Europa», norme per viaggiare nell'Unione con animali da compagnia.
- Regolamento (CE) n. 338/97, applicazione della Convenzione CITES.
- Autorità veterinarie degli Stati di destinazione, per i requisiti di ingresso da Paesi terzi.