Portare l'auto all'estero: radiazione per esportazione, reimmatricolazione, bollo
L'automobile è il bene che crea più problemi nel trasferimento, perché è contemporaneamente un oggetto da spostare, un veicolo da immatricolare e una posizione fiscale da chiudere. Trascurare l'ultimo profilo significa continuare a pagare il bollo per anni.
1. La radiazione per esportazione
Il veicolo immatricolato in Italia che viene definitivamente portato all'estero deve essere radiato dal Pubblico registro automobilistico per esportazione. È l'atto che chiude la posizione italiana del veicolo.
La richiesta si presenta allo sportello telematico dell'automobilista — presso l'Automobile Club, un'agenzia di pratiche auto o la Motorizzazione — con la restituzione della carta di circolazione e delle targhe. Chi richiede la radiazione riceve una ricevuta che documenta l'operazione: va conservata, perché è la prova opponibile della cessazione degli obblighi.
Il veicolo deve essere in regola: senza fermi amministrativi, ipoteche o provvedimenti che ne impediscano il trasferimento. Le eventuali pendenze vanno sanate prima, non dopo.
2. Il bollo
La tassa automobilistica è dovuta fino alla radiazione. Non cessa perché il veicolo si trova all'estero, né perché il proprietario si è iscritto all'AIRE: cessa perché il veicolo è stato radiato. È la ragione per cui molti espatriati scoprono, anni dopo, di avere un debito accumulato per un veicolo che non possiedono più.
La tassa è regionale: gli effetti della radiazione sulla decorrenza vanno verificati presso la regione di riferimento, così come l'eventuale rimborso delle annualità pagate in eccesso.
Vendere non basta. Se il veicolo è ceduto invece che esportato, occorre la registrazione del trasferimento di proprietà al PRA. La consegna delle chiavi e del certificato non trasferisce nulla: finché l'atto non è registrato, il venditore resta il proprietario risultante dal registro, con gli obblighi e le responsabilità che ne derivano — bollo, sanzioni amministrative, responsabilità civile.
3. L'assicurazione
La polizza italiana va disdetta secondo le condizioni contrattuali; la radiazione non la estingue automaticamente. Conviene richiedere contestualmente l'attestato di rischio: documenta la classe di merito maturata e, in diversi ordinamenti, consente di ottenere un riconoscimento della storia assicurativa. È un documento che si procura facilmente prima di partire e difficilmente dopo.
4. L'immatricolazione nel Paese di destinazione
Ogni Stato ha regole proprie, ma alcuni elementi ricorrono e vanno verificati prima di spedire il veicolo:
- il termine entro cui il residente deve immatricolare localmente il veicolo, spesso breve;
- l'eventuale omologazione o adeguamento tecnico richiesto, che per alcuni modelli è sproporzionato rispetto al valore del veicolo;
- i tributi dovuti all'immatricolazione, e l'eventuale esenzione prevista per il trasferimento di residenza, che di regola richiede un possesso minimo anteriore e vieta la cessione per un periodo successivo;
- fuori dall'Unione, i dazi e l'imposta sul valore aggiunto locali, che possono superare il valore residuo dell'auto.
Il calcolo va fatto prima: in molte destinazioni portare l'auto costa più che venderla in Italia e comprarne una in loco. La franchigia generale per i beni personali è trattata nella pagina sul trasloco internazionale, ma i veicoli seguono regimi propri.
5. Guidare in Italia un'auto con targa estera
È il problema speculare, che riguarda chi rientra o soggiorna a lungo. Il codice della strada vieta, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero. La violazione comporta sanzione pecuniaria e il ritiro della carta di circolazione. Chi rientra deve quindi immatricolare in Italia entro il termine, e non può contare sulla targa estera come soluzione stabile.
6. La patente è un'altra cosa
La radiazione del veicolo non incide sul titolo di guida, che segue regole del tutto diverse: validità, conferma alla scadenza e conversione sono trattate nella pagina sulla patente italiana all'estero.
- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), artt. 93, comma 1-bis, 94 e 103.
- R.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, e d.P.R. 27 settembre 2001, n. 358, sul Pubblico registro automobilistico e lo sportello telematico dell'automobilista.
- D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, testo unico delle tasse automobilistiche, e normativa regionale attuativa.
- Regolamento (CE) n. 1186/2009, per i limiti della franchigia sui beni personali.