Trasloco internazionale: dogana, franchigia per trasferimento di residenza, documenti
Il trasloco internazionale è, sul piano giuridico, un'operazione doganale. Se la destinazione è nell'Unione europea non lo si avverte; se è fuori, o se un giorno si torna, le regole sulla franchigia per trasferimento di residenza diventano decisive — e sono regole a termine.
1. Tre situazioni diverse
- Trasferimento all'interno dell'Unione. I beni circolano liberamente: non c'è dichiarazione doganale, non c'è franchigia da chiedere, perché non c'è dazio da evitare. Restano gli adempimenti pratici del vettore e, per alcuni beni, regole settoriali (armi, opere d'arte, specie protette).
- Trasferimento dall'Unione verso uno Stato terzo. L'uscita dal territorio doganale dell'Unione richiede una dichiarazione di esportazione. La disciplina che conta davvero, però, è quella dello Stato di destinazione: quasi tutti prevedono un regime di ammissione in franchigia per i beni di chi vi trasferisce la residenza, con condizioni e termini propri, da verificare presso quell'amministrazione prima di spedire.
- Rientro nell'Unione da uno Stato terzo. È qui che si applica la franchigia europea, ed è la parte che conviene conoscere fin dalla partenza, perché i suoi presupposti si costruiscono anni prima.
2. La franchigia europea per trasferimento di residenza
Il regolamento (CE) n. 1186/2009 ammette in franchigia dai dazi all'importazione i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza normale nel territorio doganale dell'Unione. Le condizioni sono quattro e sono cumulative.
- Dodici mesi di residenza fuori dall'Unione. L'articolo 5, paragrafo 1, ammette al beneficio solo le persone che hanno avuto la residenza normale fuori dal territorio doganale dell'Unione da almeno dodici mesi consecutivi. Sono ammesse deroghe quando risulti la reale intenzione di risiedere all'estero per almeno dodici mesi.
- Sei mesi di possesso e uso. L'articolo 4, lettera a), richiede che i beni siano stati in possesso dell'interessato e, se non consumabili, utilizzati nel luogo della precedente residenza normale per almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di risiedere nel Paese terzo.
- Dodici mesi per importare. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, la franchigia spetta per i beni dichiarati per l'immissione in libera pratica entro dodici mesi dalla data in cui l'interessato ha stabilito la residenza normale nell'Unione.
- Dodici mesi di indisponibilità. L'articolo 8, paragrafo 1, stabilisce che per dodici mesi dall'accettazione della dichiarazione i beni non possono essere oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione, a titolo oneroso o gratuito, senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
Il termine che si perde più spesso. È quello dei dodici mesi per importare. Chi rientra e lascia i propri beni in deposito all'estero «in attesa di sistemarsi» esaurisce il termine senza accorgersene, e si ritrova a pagare dazi e IVA su mobili e oggetti che possedeva da anni. La spedizione va programmata insieme al rientro, non dopo.
3. Che cosa resta escluso
La franchigia non copre indistintamente tutto. Ne restano fuori, in linea generale, i prodotti alcolici e il tabacco, i veicoli a uso commerciale e i materiali di carattere professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti liberali. Per l'automobile, che segue regole proprie, si veda la pagina su portare l'auto all'estero; per gli animali, quella su espatriare con animali domestici.
4. I documenti da preparare
- l'inventario analitico e valorizzato dei beni, in duplice lingua se richiesto: è il documento su cui si gioca tutta la pratica;
- la prova della residenza all'estero per il periodo richiesto — certificazione consolare, iscrizione all'AIRE, documentazione locale;
- la prova della cessazione della residenza all'estero e dell'acquisizione di quella nell'Unione;
- il documento di trasporto e la dichiarazione doganale, di norma curati dallo spedizioniere.
5. Un'avvertenza sull'inventario
L'inventario non è una formalità del vettore: è la base della dichiarazione doganale e, in caso di sinistro, il documento su cui si liquida l'indennizzo. Va compilato con voci specifiche e valori realistici. Un inventario generico produce contestazioni in dogana e risarcimenti irrisori in caso di danno.
- Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, artt. 3-11.
- Regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell'Unione.
- Agenzia delle dogane e dei monopoli, istruzioni operative in materia di franchigie per trasferimento di residenza.