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Espatriare da persona LGBTQ+: dove famiglia e vincolo sono riconosciuti

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

Per una persona LGBTQ+ la lista delle destinazioni possibili non è la stessa che per chiunque altro, e la differenza non riguarda solo la sicurezza personale: riguarda se il vostro legame esiste giuridicamente nel Paese in cui andate. Da questo dipende se il partner ottiene un visto, se siete eredi l'uno dell'altra, se potete decidere in ospedale, se i vostri figli hanno due genitori. Sono conseguenze concrete, e vanno verificate prima della partenza.

1. Il punto di partenza italiano, che è particolare

‼️ L'Italia riconosce l'unione civile, non il matrimonio fra persone dello stesso sesso. La legge 20 maggio 2016, n. 76 ha istituito l'unione civile fra persone dello stesso sesso, e un matrimonio contratto all'estero fra due persone dello stesso sesso produce in Italia gli effetti dell'unione civile. Questa asimmetria ha una conseguenza pratica che coglie molte coppie di sorpresa: quando si emigra, l'istituto di provenienza dev'essere riconosciuto dall'ordinamento di destinazione, e un'unione civile italiana non è automaticamente equiparata a un matrimonio ai fini del visto per familiare. Alcuni Paesi la riconoscono, altri richiedono il matrimonio, altri non riconoscono nulla. È la prima verifica da fare, prima ancora di scegliere il Paese.

2. Le quattro categorie di destinazione

  • Riconoscimento pieno. Matrimonio fra persone dello stesso sesso, adozione, protezione antidiscriminatoria, visto per il coniuge. Vi rientrano gran parte dell'Europa occidentale e settentrionale, Spagna, Portogallo, Irlanda, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Francia, i Paesi nordici, e fuori dall'Europa Canada, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Sudafrica, Uruguay, Argentina, Cile, Brasile, Messico, Taiwan e Thailandia.
  • Riconoscimento parziale. Unioni registrate o convivenze con effetti limitati, o riconoscimento dei soli matrimoni celebrati all'estero. La posizione varia molto e può cambiare in fretta, nei due sensi.
  • Nessun riconoscimento, ma nessuna sanzione penale. Si vive, ma la coppia non esiste per l'ordinamento: nessun visto per il partner, nessun diritto successorio, nessun potere decisionale in ambito sanitario. È la categoria in cui il rischio non è la sicurezza ma l'invisibilità giuridica — e in cui le tutele vanno costruite con strumenti privati: testamenti, procure, designazioni.
  • Criminalizzazione. In un numero significativo di Stati i rapporti fra persone dello stesso sesso sono reato, con pene che in alcuni ordinamenti sono gravissime. Vi rientrano, fra le destinazioni trattate in questo sito, gli Stati del Golfo e diversi Paesi africani e asiatici. In questi casi la questione non è la convenienza del trasferimento: è la sicurezza personale, e va valutata come tale.

Perché qui non c'è l'elenco Stato per Stato. È la materia che cambia più rapidamente di tutte quelle trattate in queste pagine, in entrambe le direzioni, e un elenco pubblicato invecchia restando plausibile — che è il modo peggiore di sbagliare quando in gioco c'è la sicurezza di una persona. Le fonti da consultare alla data della partenza sono il servizio informativo del Ministero degli affari esteri per i viaggiatori italiani, che segnala espressamente i Paesi in cui la legislazione locale punisce i rapporti fra persone dello stesso sesso, e le rilevazioni delle organizzazioni internazionali che monitorano la materia Stato per Stato.

3. Le verifiche concrete, in ordine

  1. Il partner ottiene un visto? È la domanda che decide se il trasferimento è possibile. Va verificato se l'ordinamento di destinazione ammette il coniuge dello stesso sesso o il convivente registrato fra i familiari, e con quali documenti.
  2. Che documenti servono, e in che forma. Alcuni Paesi richiedono un certificato di matrimonio: se avete un'unione civile italiana, va chiarito in anticipo se è sufficiente.
  3. La genitorialità. Se avete figli, va verificato se entrambi i genitori sono riconosciuti come tali nell'ordinamento di destinazione — e, al rientro, in quello italiano. È l'area più complessa e quella in cui gli effetti di un errore ricadono sui minori.
  4. Le tutele private. Dove il legame non è riconosciuto, testamento, procure sanitarie e patrimoniali, designazione di beneficiario nelle polizze e nei fondi pensione sono gli unici strumenti disponibili. Vanno redatti con assistenza locale, perché devono essere validi .
  5. La copertura sanitaria del partner, che nei Paesi senza riconoscimento non può essere estesa come familiare.

4. Il caso del trasferimento per lavoro

Quando il trasferimento nasce da un'offerta aziendale, il tema va posto con il datore prima di firmare: molte imprese internazionali hanno politiche di sostegno per i partner non riconosciuti dall'ordinamento locale — visti alternativi, contributi, assistenza legale — ma non le applicano se non gliene si parla. Rifiutare un'assegnazione in un Paese che criminalizza è una scelta legittima e professionalmente comprensibile: conviene dirlo apertamente, e in anticipo.

Fonti.
  • Legge 20 maggio 2016, n. 76, istitutiva dell'unione civile fra persone dello stesso sesso, e disciplina degli effetti in Italia dei matrimoni contratti all'estero fra persone dello stesso sesso.
  • Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, servizio informativo per i viaggiatori italiani, che segnala i Paesi la cui legislazione punisce i rapporti fra persone dello stesso sesso.
  • Rilevazioni delle organizzazioni internazionali che monitorano lo stato della legislazione in materia, da consultare alla data della partenza.
  • Per il riconoscimento del legame ai fini del visto e per la genitorialità: autorità competenti dello Stato di destinazione e assistenza legale locale.

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