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Patrimoni rilevanti: residenza, pianificazione e successione

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

Sopra una certa dimensione patrimoniale il trasferimento smette di essere una scelta di vita con conseguenze fiscali e diventa un'operazione, con una sequenza precisa e un margine d'errore ridotto. Le variabili sono tre, e solo la prima è quella di cui si parla: l'imposta sul reddito. Le altre due — che cosa succede quando si esce da un Paese e come si trasmette il patrimonio — pesano di più e si sottovalutano quasi sempre.

1. Il reddito: i regimi che contano

  • Regimi forfettari sul reddito estero. L'Italia stessa ne ha uno fra i più competitivi — l'imposta sostitutiva dell'art. 24-bis del TUIR — ed è la ragione per cui, per un grande patrimonio, l'Italia va considerata anche come destinazione e non solo come punto di partenza. Si veda il regime dei neo-residenti.
  • Regimi di rimessa. Irlanda — dove il regime per i non domiciliati è vivo, senza canone d'ingresso né limite di durata, a differenza del Regno Unito che lo ha abolito il 6 aprile 2025 — Malta, Cipro. Tassano solo ciò che si porta nel Paese: richiedono disciplina nei flussi e una struttura patrimoniale coerente.
  • Regimi temporanei per nuovi residenti. Grecia (7% su tutto il reddito estero per quindici anni), Israele (dieci anni), Nuova Zelanda (quattro anni, ma non sul reddito da lavoro estero), Australia (finché il visto è temporaneo).
  • Forfait svizzero. Base imponibile minima elevata, richiede di non esercitare attività lucrativa in Svizzera — condizione che esclude quasi tutti gli interessati — ed è stato abolito in diversi cantoni.

2. L'uscita: l'imposta che si scopre tardi

‼️ Si entra in un sistema sapendo come se ne esce. Numerosi ordinamenti assoggettano a imposizione le plusvalenze latenti al momento in cui si cessa di esservi residenti: la Norvegia con un'aliquota del 37,84% sopra una soglia, e con regole inasprite fra il 2022 e il 2025 per cui la permanenza all'estero non estingue più il debito; la Francia con l'art. 167 bis; il Canada con la cessione figurativa; l'Australia per chi non è stato soltanto residente temporaneo; il Sudafrica; il Giappone. L'Italia, per le persone fisiche non imprenditori, non ha un'imposta d'uscita: è una differenza a favore che quasi nessuna guida segnala, perché molte trasportano al caso italiano i regimi francese o tedesco.

3. La trasmissione: dove le differenze sono enormi

  • L'imposta italiana di successione ha aliquote e franchigie fra le più miti d'Europa. È un dato che va messo nel conto prima di trasferirsi altrove.
  • Il Giappone arriva al 55% e, per lo straniero residente, il perimetro dipende dal tipo di permesso: il permesso di lavoro tiene i beni esteri fuori, la residenza permanente e il permesso da coniuge di cittadino giapponese li portano dentro. Vale anche a rovescio, per chi eredita stando in Giappone. Si veda successioni in Giappone.
  • La Corea del Sud ha aliquote fra le più elevate dell'area OCSE.
  • Austria, Svezia, Norvegia non hanno imposta di successione; Danimarca e Finlandia sì.
  • Le convenzioni contro le doppie imposizioni in materia successoria sono pochissime: quella con gli Stati Uniti del 30 marzo 1955 è una delle poche, e produce un effetto concreto — l'Italia figura nell'elenco che consente il credito unificato proporzionale invece della sola franchigia ridotta. Dove la convenzione manca, la doppia imposizione successoria si gestisce solo con i crediti interni.

4. La sequenza corretta

  1. Fotografare il patrimonio e la sua collocazione giuridica prima di qualunque mossa: è la base probatoria di tutto ciò che segue, e ricostruirla dopo è difficile.
  2. Verificare l'uscita: che cosa tassa l'Italia oggi, che cosa tasserà il Paese di destinazione quando eventualmente se ne uscirà.
  3. Scegliere il regime, leggendone i requisiti di precedente non residenza: quasi tutti richiedono di non essere stati residenti per un numero di anni, e questo determina quando si può fare l'operazione, non solo se.
  4. Trasferirsi davvero, e documentarlo dal primo giorno. Per i grandi patrimoni la verifica è più probabile e più approfondita: si veda come provare il trasferimento all'estero.
  5. Sistemare la trasmissione dopo il trasferimento e secondo la legge che sarà applicabile, non prima e secondo quella italiana.

5. Due avvertenze finali

  • Lo scambio automatico di informazioni finanziarie copre ormai la quasi totalità delle giurisdizioni utili. Qualunque struttura costruita sull'opacità è, oggi, una struttura costruita su un presupposto che non esiste più.
  • Il regime scelto va riverificato ogni anno. In questo sito, nell'arco delle ultime sessioni, sono cambiati il regime britannico dei non domiciliati, quello portoghese, quello cipriota, quello uruguaiano, quello thailandese sulle rimesse e — per due volte in due anni — l'importo dell'imposta sostitutiva italiana per i neo-residenti. Un'operazione impostata su una norma e non monitorata è un'operazione che invecchia da sola.
Fonti.
  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 24-bis; art. 166 TUIR, che riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa.
  • Norvegia: imposta sulle plusvalenze latenti in uscita dalla residenza. Francia: art. 167 bis del code général des impôts. Canada: cessione e riacquisto figurativi. Australia, Sudafrica e Giappone: imposizione delle plusvalenze latenti alla cessazione della residenza.
  • Convenzione fra Italia e Stati Uniti in materia di imposte sulle successioni del 30 marzo 1955; istruzioni al modulo statunitense 706-NA per il credito unificato proporzionale.
  • Irlanda: regime di rimessa per i non domiciliati; Regno Unito: abolizione del regime dei non domiciliati dal 6 aprile 2025; Grecia: art. 5B; Svizzera: imposizione secondo il dispendio.

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