Ricercatori e accademici: programmi, borse e regimi fiscali dedicati
Il ricercatore è, fra i profili di questo sito, quello con il maggior numero di porte aperte: la mobilità accademica è organizzata, finanziata e in gran parte esente dai vincoli che ostacolano gli altri. È anche il profilo per cui il rientro è più conveniente, perché l'Italia riserva a docenti e ricercatori il regime fiscale più generoso del proprio ordinamento — e quasi nessuno lo sa mentre è ancora all'estero.
1. Le vie d'ingresso
- Programmi europei di mobilità e finanziamento della ricerca. Le azioni dedicate alla mobilità dei ricercatori e i finanziamenti competitivi del Consiglio europeo della ricerca portano con sé, di norma, il finanziamento della posizione: sono la via più solida perché non dipendono dalla disponibilità di un posto nell'ateneo ospitante.
- Visti dedicati. Molti ordinamenti trattano i ricercatori a parte: in Irlanda il regime per gli impatriati non pone per loro la soglia retributiva; in Danimarca il regime agevolato si applica ai ricercatori senza requisito di reddito minimo; in Giappone il canale per i redditi elevati prevede una categoria specifica per ricercatori e specialisti.
- Assunzione diretta presso l'ateneo o il centro di ricerca, con i visti qualificati ordinari.
2. I regimi fiscali dedicati, Paese per Paese
È un elemento che pesa quanto lo stipendio e che nelle trattative accademiche viene raramente discusso:
- Danimarca — regime agevolato per sette anni, con i ricercatori esentati dalla soglia retributiva richiesta agli altri.
- Svezia e Finlandia — regimi per esperti stranieri, con durate determinate e termini di domanda brevi e perentori: è l'errore più comune, si perde il beneficio per una scadenza mancata.
- Paesi Bassi — il regime per i lavoratori provenienti dall'estero prevede soglie ridotte per i più giovani con titolo post-laurea.
- Belgio, Lussemburgo, Spagna, Francia, Irlanda — regimi per impatriati con condizioni proprie, che vanno letti nella versione vigente all'anno di arrivo perché sono stati modificati di recente quasi ovunque.
3. La previdenza, che nell'accademia è più frammentata
La carriera del ricercatore è fatta di contratti brevi in Paesi diversi, ed è quindi il profilo più esposto al rischio di una storia contributiva spezzata. Dentro l'Unione europea il coordinamento risolve: i periodi si sommano. Fuori, dipende dall'esistenza di una convenzione — e con Stati Uniti, Israele, Australia, Canada, Giappone (solo per la trasmissione delle domande), Corea (solo distacco) e Turchia la situazione è diversa da quella con Cina, India, Singapore, Hong Kong e Golfo, dove non esiste nulla. Un post-dottorato di tre anni a Singapore e uno di due a Hong Kong sono cinque anni che non contano da nessuna parte. Si veda la totalizzazione internazionale delle pensioni.
4. Il rientro, che è la parte più conveniente
‼️ Il regime italiano per docenti e ricercatori è il più generoso dell'ordinamento. L'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 prevede che i redditi prodotti in Italia derivanti direttamente dall'attività di docenza e ricerca concorrano alla formazione del reddito imponibile nella misura del 10% — cioè un'esenzione del 90% ai fini IRPEF e delle addizionali. La durata base è di sei anni, estendibile fino a tredici in presenza di figli minorenni o di acquisto di un immobile residenziale. È un beneficio di ordine di grandezza superiore a quello per gli impatriati ordinari, e chi torna senza saperlo lo perde. Si veda il regime per docenti e ricercatori che rientrano.
5. Che cosa costruire mentre si è fuori
- Documentare i periodi di residenza estera: i regimi di rientro richiedono una precedente residenza estera di durata minima, e la prova va costruita mentre si è fuori — iscrizione all'AIRE, certificati di residenza fiscale, contratti.
- Verificare la posizione contributiva in ciascun Paese al momento di lasciarlo, chiedendo i rimborsi dove spettano.
- Conservare la documentazione dell'attività: pubblicazioni, contratti, lettere degli istituti. Serve tanto per i visti quanto per i regimi di rientro.
- Non trascurare l'AIRE: la sua omissione complica l'accesso ai regimi agevolati al rientro, anche se la norma sui docenti e ricercatori ha previsto un'apertura per chi non era iscritto ma può dimostrare la residenza estera ai sensi di una convenzione.
- Art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, e successive modificazioni: concorso alla formazione del reddito nella misura del 10% dei redditi da docenza e ricerca prodotti in Italia, per sei periodi d'imposta estendibili fino a tredici in presenza di figli minorenni o di acquisto di immobile residenziale; comma 3-quater, introdotto dal D.L. n. 34/2019, per i docenti e ricercatori non iscritti all'AIRE.
- Regolamenti dell'Unione europea di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; INPS, elenco degli Stati extra UE convenzionati.
- Regimi per impatriati e per esperti stranieri di Danimarca, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Spagna, Francia e Irlanda, nelle versioni vigenti all'anno di trasferimento.