Doppia imposizione e adempimenti

IVIE e IVAFE su immobili e attività finanziarie estere

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

Sono due imposte patrimoniali sui beni detenuti all'estero dai residenti in Italia: una sugli immobili, l'altra sulle attività finanziarie. Dal 2024 le aliquote sono aumentate, e l'aumento è stato sensibile.

1. Il presupposto comune

Entrambe si applicano alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Chi non è residente non le deve. Chi crede di non esserlo ma lo è ancora — perché iscritto all'anagrafe o perché ricorre uno dei criteri dell'articolo 2 del TUIR — le deve, e la loro omissione emerge insieme alla contestazione sulla residenza.

Si liquidano nel quadro RW della dichiarazione, insieme agli adempimenti di monitoraggio fiscale.

2. IVIE — imposta sul valore degli immobili all'estero

Colpisce gli immobili situati fuori dal territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati. L'aliquota, originariamente fissata allo 0,76 per cento, è stata elevata all'1,06 per cento dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, con effetto dal 2024.

  • Base imponibile. Per gli immobili situati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, si assume il valore catastale utilizzato nello Stato estero ai fini delle imposte patrimoniali o sui trasferimenti. In mancanza, e per gli altri Stati, si assume il costo risultante dall'atto di acquisto o, in sua assenza, il valore di mercato.
  • Credito. È riconosciuto un credito per l'imposta patrimoniale eventualmente versata nello Stato in cui l'immobile si trova, entro il limite dell'IVIE dovuta.
  • Quota e periodo. L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi di detenzione.

3. IVAFE — imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero

Colpisce prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero.

  • Prodotti finanziari. L'aliquota ordinaria è pari al 2 per mille. Il medesimo comma 91 l'ha elevata al 4 per mille per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
  • Conti correnti e libretti. L'imposta è dovuta in misura fissa, secondo l'importo stabilito dalla legge, per ciascun conto e in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso. Non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo non supera la soglia prevista.
  • Credito. Spetta per l'imposta patrimoniale eventualmente assolta nello Stato estero, entro il limite dell'IVAFE dovuta.

Le soglie non sono le stesse. La soglia di 15.000 euro che esonera dal monitoraggio dei conti correnti esteri e quella di giacenza media che esonera dall'IVAFE sui conti sono grandezze distinte, con basi di calcolo diverse. Si può essere esonerati dall'una e non dall'altra. Vanno verificate separatamente per ciascun anno d'imposta.

4. Le cripto-attività

Le cripto-attività sono state ricondotte nell'ambito applicativo dell'IVAFE, con l'aliquota prevista per i prodotti finanziari. Il quadro complessivo — obblighi dichiarativi e tassazione delle plusvalenze — è trattato nella pagina su conti esteri e criptovalute.

5. Perché contano nella scelta della destinazione

Sono imposte che si pagano finché si è residenti in Italia. Chi acquista un immobile all'estero prima di trasferirsi, o chi mantiene la residenza italiana mentre investe fuori, paga IVIE e IVAFE per tutti gli anni intermedi. Nella pianificazione del trasferimento la sequenza temporale delle operazioni conta quanto la loro sostanza.

All'inverso, chi è realmente non residente non le deve: è uno dei vantaggi concreti — e verificabili — di un trasferimento fatto bene.

Fonti.
  • Art. 19, commi da 13 a 23, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  • Art. 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), per l'aumento delle aliquote.
  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la disciplina delle cripto-attività.
  • Agenzia delle Entrate, istruzioni al quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche, per l'anno d'imposta di riferimento.

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