Quadro RW e monitoraggio fiscale: chi deve compilarlo anche da iscritto AIRE
Il monitoraggio fiscale è un obbligo dichiarativo, non impositivo: si dichiara ciò che si detiene all'estero anche quando non produce alcun reddito. È l'obbligo che gli espatriati violano più spesso, e le sanzioni sono commisurate al valore delle attività, non all'imposta.
1. Chi è obbligato
L'obbligo grava sulle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Si adempie compilando il quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Il presupposto è quindi la residenza fiscale, non la cittadinanza né l'iscrizione anagrafica. Ne discendono due conseguenze simmetriche:
- chi si è trasferito ma è ancora considerato residente — perché iscritto all'anagrafe, o perché ricorre uno degli altri criteri dell'articolo 2 del TUIR — è obbligato, e quasi mai lo sa;
- chi è effettivamente non residente non è obbligato, e la successiva contestazione della residenza fa emergere le violazioni di monitoraggio insieme a quelle sui redditi.
2. Che cosa va dichiarato
- conti correnti e depositi esteri;
- immobili situati all'estero;
- partecipazioni in società estere, azioni, obbligazioni, quote di fondi;
- polizze assicurative estere a contenuto finanziario;
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero;
- cripto-attività, secondo la disciplina illustrata nella pagina su conti esteri e criptovalute;
- attività detenute per interposta persona, e quelle di cui si è titolari effettivi.
Rileva anche la detenzione senza proprietà formale: la delega di firma su un conto estero, ad esempio, fa sorgere l'obbligo in capo al delegato.
3. La soglia, e i suoi limiti
Non sussiste obbligo di compilazione del quadro RW per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non superi 15.000 euro.
È un'esenzione più stretta di come viene di solito riferita, per tre ragioni: riguarda soltanto depositi e conti correnti, non le altre attività; si calcola sul valore massimo raggiunto nell'anno, non sul saldo finale; e non esonera né dalla dichiarazione dei redditi eventualmente prodotti, né dall'IVAFE ove dovuta.
4. Le sanzioni
La violazione dell'obbligo di dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa dal 3 al 15 per cento degli importi non dichiarati. La misura sale dal 6 al 30 per cento quando le attività sono detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Per la presentazione tardiva entro novanta giorni è prevista una sanzione in misura fissa.
Va sottolineato che la sanzione si commisura al valore delle attività, non al reddito e non all'imposta. Un conto estero inattivo, che non ha prodotto un euro di interessi, genera comunque una sanzione proporzionale al suo saldo, per ciascun anno non dichiarato.
La presunzione sui capitali. Per le attività detenute in Stati a fiscalità privilegiata in violazione degli obblighi di monitoraggio, l'articolo 12 del decreto-legge 78/2009 presume che siano state costituite con redditi sottratti a tassazione, con raddoppio delle sanzioni e dei termini di accertamento. La violazione formale si trasforma così in una contestazione sostanziale sull'intero capitale, e l'onere di provare il contrario ricade sul contribuente.
5. Il ravvedimento
La violazione è regolarizzabile con ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione in funzione del tempo trascorso. È una via da valutare prima che la posizione emerga per altra strada — tipicamente per effetto dello scambio automatico di informazioni — perché il ravvedimento non è ammesso una volta che siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
6. Il rapporto con IVIE e IVAFE
Il quadro RW assolve una doppia funzione: monitoraggio e liquidazione delle imposte patrimoniali sulle attività estere. Le aliquote e le basi imponibili sono trattate nella pagina su IVIE e IVAFE. Le due cose non vanno confuse: si può essere tenuti al monitoraggio senza dover nulla a titolo di imposta patrimoniale, e viceversa.
- D.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, artt. 4 e 5.
- Art. 12 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
- Art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ravvedimento operoso.
- Agenzia delle Entrate, istruzioni al quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche, per l'anno d'imposta di riferimento.