Rientrare in Italia per curarsi: quando è legittimo e quando non lo è
È una tentazione comprensibile: la sanità italiana è gratuita al punto di erogazione e la si conosce. Ma per chi si è iscritto all'AIRE non è più un diritto, e usarla come se lo fosse ha conseguenze che non si esauriscono nel conto dell'ospedale.
1. Che cosa spetta davvero
Al cittadino iscritto all'AIRE che rientra temporaneamente spettano, a carico del Servizio sanitario nazionale, le sole prestazioni urgenti — pronto soccorso, ricovero d'urgenza, tutela della maternità — entro il limite di novanta giorni per anno solare, e alle condizioni illustrate nella pagina sull'assistenza sanitaria agli iscritti AIRE.
Non spettano la medicina di base, le visite specialistiche programmate, gli accertamenti non urgenti, gli interventi programmati, le terapie continuative.
2. Perché il ricovero programmato non rientra
La previsione riguarda l'urgenza, cioè l'evento non prevedibile che si verifica durante il soggiorno. Un intervento pianificato prima della partenza, per il quale si rientra appositamente, è una cura programmata: una fattispecie diversa, che segue regole diverse.
Il rischio non è solo il conto. Presentarsi come assistito conservando una tessera sanitaria materialmente non scaduta, o omettendo la propria posizione AIRE, espone al recupero del costo delle prestazioni e, secondo le circostanze, a contestazioni ulteriori. A ciò si aggiunge un profilo spesso trascurato: usare stabilmente il Servizio sanitario italiano è un elemento che depone per il radicamento in Italia, ed è valorizzabile in un accertamento sulla residenza. La convenienza immediata può costare molto più di quanto fa risparmiare.
3. Le vie legittime per curarsi in Italia
- Il formulario S2, per chi risiede in uno Stato dell'Unione: si chiede all'istituzione dello Stato di residenza, che è divenuta quella competente, e copre la cura programmata in Italia. È il canale corretto, spiegato nella pagina sui formulari S1 e S2.
- La direttiva sull'assistenza transfrontaliera, che consente di ricevere la prestazione pagandola e chiedendone il rimborso allo Stato di affiliazione, entro le sue tariffe.
- La tessera europea rilasciata dallo Stato di residenza, per le cure medicalmente necessarie che si rendano tali durante il soggiorno in Italia.
- Il pagamento diretto delle prestazioni secondo le tariffe regionali, o tramite la propria assicurazione internazionale, molte delle quali coprono le cure in Italia.
- L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, ammessa per determinate categorie e a fronte del versamento di un contributo: le condizioni vanno verificate presso l'azienda sanitaria, perché variano.
4. Il rientro definitivo
Chi rientra per stabilirsi ha diritto pieno all'assistenza dal momento della reiscrizione anagrafica e della conseguente iscrizione all'azienda sanitaria. Il rientro va però dichiarato per quello che è: la reiscrizione strumentale, effettuata per accedere alle cure e seguita da una nuova partenza, è un'operazione che lascia traccia e che l'amministrazione può contestare tanto sul piano sanitario quanto su quello fiscale, dove riapre la questione della residenza.
5. Un'avvertenza pratica
Chi ha una patologia che richiede continuità di cure deve costruire la propria posizione sanitaria nel Paese di destinazione prima di trasferirsi, non contare sul rientro. Il calcolo va fatto sul sistema in cui si andrà a vivere: è uno dei criteri che pesano di più nella scelta della destinazione, come illustrato nella pagina sulla sanità nei Paesi di destinazione.
- D.m. 1° febbraio 1996 e circolari ministeriali sull'assistenza ai cittadini italiani residenti all'estero in temporaneo rientro.
- Regolamento (CE) n. 883/2004, artt. 19, 20 e 27.
- Direttiva 2011/24/UE, recepita con d.lgs. 4 marzo 2014, n. 38.
- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e disposizioni regionali sull'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale.