Sanità

Formulari S1 e S2: il pensionato che si trasferisce in un altro Paese UE

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

Sono due documenti dai nomi anonimi che risolvono due problemi molto concreti: continuare ad avere assistenza sanitaria dopo essersi trasferiti in un altro Stato dell'Unione, e farsi curare all'estero a spese del proprio sistema. Non sono intercambiabili.

1. Il formulario S1 — residenza in un altro Stato

L'S1 attesta il diritto all'iscrizione al sistema sanitario dello Stato di residenza, con oneri a carico dello Stato competente. Riguarda tipicamente:

  • I pensionati che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro pur percependo la pensione da un altro. Il pensionato italiano che si trasferisce in Portogallo o in Spagna si iscrive al sistema locale con l'S1 e riceve le prestazioni come un residente, con l'Italia che ne sopporta il costo.
  • I lavoratori distaccati e i loro familiari, per la durata del distacco.
  • I familiari che risiedono in uno Stato diverso da quello in cui il titolare è assicurato.

Si richiede all'istituzione competente dello Stato che eroga la pensione o presso cui si è assicurati — in Italia, secondo il caso, l'INPS o l'azienda sanitaria — e si consegna all'istituzione del luogo di residenza, che procede all'iscrizione.

Perché richiederlo prima di partire. Fra il trasferimento e l'iscrizione al sistema locale intercorre sempre un intervallo. Avere l'S1 in mano al momento dell'arrivo lo riduce al minimo; richiederlo dopo significa restare scoperti per settimane o mesi, proprio nella fase in cui non si conosce ancora il sistema sanitario locale.

2. Il formulario S2 — cure programmate

L'S2 è l'autorizzazione preventiva a recarsi in un altro Stato membro allo scopo di ricevere un trattamento sanitario, con assunzione dell'onere da parte dello Stato competente. È il documento che copre esattamente ciò che la tessera europea non copre.

L'autorizzazione è rilasciata dall'istituzione competente e, secondo la disciplina europea, non può essere negata quando la prestazione rientra fra quelle previste dalla legislazione dello Stato di residenza e non può esservi erogata entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto conto dello stato di salute e della probabile evoluzione della malattia.

3. Il rapporto fra i due

L'S1 riguarda dove si vive; l'S2 riguarda dove ci si cura per una prestazione specifica. Un pensionato italiano residente in Spagna con S1 è assistito dal sistema spagnolo: se vuole essere operato in Italia, non usa l'S1 ma chiede l'S2 all'istituzione spagnola, che è divenuta quella competente. È un ribaltamento che sorprende molti, e che va tenuto presente da chi conta di curarsi «a casa».

4. La via alternativa della direttiva

Accanto ai formulari opera la direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, che consente di ricevere cure in un altro Stato membro pagandole e chiedendone poi il rimborso allo Stato di affiliazione, entro i limiti delle tariffe di quest'ultimo. È più libera — l'autorizzazione preventiva è richiesta solo per alcune prestazioni — ma comporta l'anticipo integrale della spesa e un rimborso potenzialmente parziale. La scelta fra le due vie va fatta sul caso concreto.

5. Fuori dall'Unione

S1 e S2 sono strumenti del coordinamento europeo, estesi allo Spazio economico europeo e alla Svizzera. Non operano altrove. Con gli Stati legati da convenzione bilaterale esistono formulari propri, di contenuto variabile; con gli altri, nulla. Si veda la mappa delle convenzioni.

6. In sintesi

  1. Pensionato che si trasferisce nell'Unione: S1, richiesto prima di partire.
  2. Cura specifica da ricevere in un altro Stato membro: S2, oppure la via della direttiva.
  3. Soggiorno temporaneo: TEAM.
  4. Fuori dall'area europea: assicurazione privata.
Fonti.
  • Regolamento (CE) n. 883/2004, artt. 17, 20, 24 e 25, e regolamento (CE) n. 987/2009.
  • Direttiva 2011/24/UE, recepita con d.lgs. 4 marzo 2014, n. 38.
  • Decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, sui documenti portatili.
  • INPS e Ministero della Salute, istruzioni sui formulari.

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