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Successioni internazionali: regolamento UE 650/2012 e professio iuris

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

Chi vive all'estero e possiede beni in più Stati lascia, alla propria morte, una successione internazionale. Dal 2015 esiste in Europa una regola comune per stabilire quale legge si applichi — e, soprattutto, la possibilità di sceglierla.

1. La regola generale: la residenza abituale

Il regolamento (UE) n. 650/2012 stabilisce che, in mancanza di scelta, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Lo stesso criterio radica, di regola, la competenza giurisdizionale.

Due caratteristiche vanno sottolineate. La successione è trattata in modo unitario: una sola legge governa mobili e immobili, ovunque situati, superando la frammentazione tradizionale. E la legge designata si applica anche se è quella di uno Stato terzo, non partecipante al regolamento.

2. Che cosa significa «residenza abituale»

Non è la residenza anagrafica né la residenza fiscale: è una nozione autonoma, che richiede una valutazione complessiva delle circostanze di vita del defunto negli anni precedenti la morte — durata e regolarità della presenza, condizioni e ragioni del soggiorno, legami familiari e sociali. Un'iscrizione all'AIRE non la prova, e la sua sola assenza non la esclude.

Il regolamento prevede inoltre una clausola di eccezione: se dal complesso delle circostanze risulta che il defunto aveva manifestamente legami più stretti con un altro Stato, si applica la legge di quello Stato. È una valvola che introduce incertezza, ed è una delle ragioni per cui conviene scegliere.

3. La professio iuris

È lo strumento più importante del regolamento. Ogni persona può scegliere come legge regolatrice della propria successione quella dello Stato di cui possiede la cittadinanza al momento della scelta o della morte. Chi ha più cittadinanze può scegliere fra esse.

La scelta deve essere espressa in una dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte, o risultare dalle clausole di tale disposizione. In pratica: si esprime nel testamento, e conviene farlo esplicitamente.

Che cosa consente davvero. Per un cittadino italiano residente all'estero, la professio iuris permette di mantenere la legge italiana — con il suo sistema di quote riservate ai legittimari — anche vivendo in un ordinamento che dispone diversamente. All'inverso, consente di non subire l'applicazione automatica di una legge straniera poco conosciuta. In entrambi i casi il valore è la prevedibilità: si sa in anticipo quale legge governerà.

4. Il certificato successorio europeo

Il regolamento istituisce il certificato successorio europeo, che consente a eredi, legatari, esecutori e amministratori di dimostrare la propria qualità e i propri poteri in tutti gli Stati membri partecipanti, senza procedimenti di riconoscimento. È lo strumento operativo che rende praticabile la gestione di un patrimonio distribuito su più Stati: banche e registri immobiliari lo accettano direttamente.

5. Gli Stati che non partecipano

Il regolamento non si applica a Danimarca e Irlanda, né naturalmente agli Stati terzi. Per i beni situati in quegli ordinamenti restano possibili conflitti: alcuni sistemi — in particolare quelli di tradizione anglosassone — applicano agli immobili la legge del luogo in cui si trovano, indipendentemente dalla legge designata dal regolamento. Un patrimonio con immobili nel Regno Unito o negli Stati Uniti va quindi pianificato tenendo conto di entrambe le prospettive.

6. Il piano fiscale resta separato

Il regolamento disciplina la legge civile applicabile: non riguarda le imposte di successione, che restano governate dalla legge interna di ciascuno Stato e dalle rare convenzioni in materia successoria. Scegliere la legge italiana per la successione non implica alcunché quanto all'imposta dovuta, che dipende da criteri propri — tipicamente la residenza del defunto e la localizzazione dei beni.

La redazione dell'atto è trattata nella pagina sul testamento internazionale; gli strumenti di segregazione patrimoniale in quella su trust e holding.

Fonti.
  • Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, in particolare artt. 4, 21, 22 e 62-73.
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014, per i moduli.
  • Legge 31 maggio 1995, n. 218, artt. 46-50, per i profili non coperti dal regolamento.
  • D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni.

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