Patrimonio, impresa, successione

Testamento internazionale e pianificazione con beni in più Paesi

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

Un testamento valido in Italia può risultare inefficace altrove, e viceversa. Esistono strumenti per ridurre il rischio: una convenzione internazionale che detta una forma riconosciuta in più Stati, e la possibilità di scegliere la legge applicabile.

1. Forma e sostanza sono due questioni distinte

La forma riguarda come l'atto è confezionato: scritto, firmato, datato, ricevuto da un notaio, assistito da testimoni. La sostanza riguarda che cosa si può disporre: quote riservate ai legittimari, capacità, revocabilità. Le due questioni sono governate da regole diverse, e confonderle è l'errore più comune.

2. La forma: il favor validitatis

Sul piano della forma la tendenza degli ordinamenti è di salvare l'atto. Il regolamento (UE) n. 650/2012 e la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sui conflitti di leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie considerano valida la disposizione che rispetti la forma prevista, alternativamente, dalla legge del luogo in cui è stata redatta, da quella della cittadinanza, del domicilio o della residenza abituale del testatore, oppure — per gli immobili — da quella del luogo in cui si trovano.

È un elenco di collegamenti alternativi: basta che uno solo sia rispettato. In pratica, un testamento olografo scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno da un cittadino italiano è formalmente valido quasi ovunque, anche in ordinamenti che non conoscono quella forma.

3. Il testamento internazionale

La Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, ratificata dall'Italia, ha istituito una forma di testamento specificamente pensata per le situazioni transnazionali. Le sue caratteristiche essenziali:

  • può essere redatto in qualsiasi lingua, a mano o con qualunque mezzo, dal testatore o da un terzo;
  • è ricevuto da una persona abilitata — in Italia il notaio, all'estero anche l'agente diplomatico o consolare — alla presenza di due testimoni;
  • è accompagnato da un attestato che certifica l'osservanza delle formalità, il quale fa fede fino a prova contraria;
  • è riconosciuto come formalmente valido in tutti gli Stati aderenti.

Il suo pregio è la certezza formale, particolarmente utile a chi ha beni in più Stati o non padroneggia la lingua del luogo in cui vive.

La forma non salva il contenuto. Il testamento internazionale garantisce che l'atto sia formalmente valido; non garantisce che le disposizioni siano efficaci. Se la legge applicabile alla sostanza riserva quote ai legittimari, quelle quote restano intangibili qualunque sia la forma prescelta.

4. La scelta della legge

Il vero strumento di governo della sostanza è la professio iuris: la scelta della legge dello Stato di cittadinanza come legge regolatrice dell'intera successione, ammessa dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 650/2012 e trattata nella pagina sulle successioni internazionali. Va espressa nel testamento, e conviene farlo con una clausola dedicata e inequivoca.

5. Testamenti multipli

Chi ha beni in più Stati è spesso indotto a redigere un testamento per ciascuno. È possibile, ma delicato: la clausola di revoca contenuta in uno può travolgere gli altri, e l'ordine cronologico genera conflitti che emergono quando nessuno può più chiarirli. Se si sceglie questa via, ogni atto deve delimitare espressamente il proprio oggetto e dichiarare di non revocare gli altri.

6. Il deposito e la reperibilità

Un testamento che nessuno trova non produce effetti. Conviene depositarlo presso un notaio e curarne l'iscrizione nei registri generali dei testamenti previsti dagli ordinamenti interessati, oltre a informare una persona di fiducia della sua esistenza e collocazione. La Convenzione di Basilea del 1972 ha istituito un sistema di iscrizione dei testamenti volto proprio a facilitarne il reperimento oltre frontiera.

Fonti.
  • Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 sulla legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, ratificata con legge 29 novembre 1990, n. 387.
  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sui conflitti di leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie.
  • Regolamento (UE) n. 650/2012, artt. 22, 24 e 27.
  • Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972 sull'istituzione di un sistema di iscrizione dei testamenti.
  • Artt. 601-609 del codice civile, per le forme testamentarie italiane.

Avvertenza. I contenuti di questo sito hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Illustrano in termini generali discipline tecniche in continua evoluzione e non sono riferiti ad alcuna situazione individuale. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o previdenziale, non configurano un parere professionale e non instaurano alcun rapporto professionale fra il gestore del sito e l'utente. Soglie, aliquote, denominazioni di visti e requisiti di soggiorno cambiano con frequenza elevata e vanno verificati alla fonte primaria alla data in cui si legge. Prima di assumere qualsiasi decisione è necessario rivolgersi a un professionista qualificato che esamini il caso concreto.