Aprire un conto corrente all'estero da italiano: ostacoli reali e alternative
Aprire un conto in un altro Stato è legittimo e, per chi vi risiede, necessario. Le difficoltà non nascono da divieti — non ve ne sono — ma dalle procedure antiriciclaggio, che negli ultimi anni hanno reso selettivo ciò che un tempo era banale.
1. Nessun divieto, ma un obbligo di dichiarazione
Non esiste alcuna norma italiana che vieti a un residente di detenere un conto all'estero. Esiste però l'obbligo di dichiararlo nel quadro RW finché si è fiscalmente residenti in Italia, e di assoggettare a IVAFE quanto dovuto. La differenza fra detenere e occultare è tutta lì.
2. Perché le banche dicono di no
Il rifiuto quasi mai riguarda la persona: riguarda il costo di conformità. Un cliente non residente, o residente da poco, impone all'istituto verifiche rafforzate e un monitoraggio continuativo che, per un conto ordinario, non è economicamente giustificato. Gli ostacoli ricorrenti sono:
- la richiesta di un documento di residenza locale che si ottiene solo dopo aver aperto un conto — il circolo vizioso classico dell'espatriato appena arrivato;
- la richiesta di un contratto di lavoro o di locazione;
- l'obbligo di comparizione personale in filiale;
- la prova documentale dell'origine dei fondi, tanto più stringente quanto maggiore l'importo.
3. Che cosa serve quasi sempre
- passaporto o carta d'identità in corso di validità;
- codice identificativo fiscale locale, o quello italiano;
- prova dell'indirizzo di residenza;
- autocertificazione della residenza fiscale ai fini CRS e FATCA;
- documentazione sulla provenienza dei fondi e sull'attività svolta.
L'autocertificazione è un atto, non un modulo. Ciò che si dichiara alla banca sulla propria residenza fiscale determina a quale amministrazione i dati verranno trasmessi, e viene confrontato in sede di verifica con la posizione anagrafica e dichiarativa. Dichiarare una residenza diversa da quella effettiva non è un'imprecisione formale: è la prova documentale di un disallineamento.
4. Le alternative, e i loro limiti
- Istituti di moneta elettronica e banche digitali europee. Aprono rapidamente e da remoto, con IBAN dell'Unione utilizzabile ovunque nell'area SEPA. Sono utili nella fase di transizione, ma non sostituiscono un conto locale dove servono domiciliazioni, mutui o rapporti con l'amministrazione. Vanno comunque dichiarati.
- Conti per non residenti presso banche italiane. Consentono di mantenere l'operatività italiana — canoni di locazione, IMU, utenze — dopo il trasferimento. Vanno comunicati alla banca insieme al cambio di residenza, perché cambia il regime delle ritenute.
- Conti in giurisdizioni terze scelte per ragioni fiscali. È l'ipotesi che attira lo scrutinio più intenso: se lo Stato è nell'elenco a fiscalità privilegiata, si attivano il raddoppio dei termini e la presunzione sui capitali.
5. Che cosa non risolve un conto estero
Non sposta la residenza fiscale, non sottrae redditi alla tassazione italiana finché si è residenti, e non rende invisibile alcunché: i dati arrivano comunque. Un conto estero è uno strumento operativo, non una struttura di pianificazione.
6. La chiusura dei rapporti italiani
Chiudere tutto è raramente opportuno: conviene conservare almeno un conto italiano operativo, comunicando alla banca la nuova residenza. Restano da curare le deleghe — utili per la gestione a distanza, ma attenzione: la delega di firma su un conto estero conferita a un residente italiano fa sorgere in capo a quest'ultimo l'obbligo di monitoraggio.
- D.l. 28 giugno 1990, n. 167, artt. 4 e 5, monitoraggio fiscale.
- D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e direttive europee antiriciclaggio, per gli obblighi di adeguata verifica.
- Legge 18 giugno 2015, n. 95, per CRS e FATCA.
- Art. 12 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, per la presunzione sui capitali detenuti in Stati a fiscalità privilegiata.