Trust, holding e strutture: cosa sono davvero e quando non servono
Trust e holding sono strumenti seri, con funzioni precise. Vengono però proposti all'espatriato come soluzione fiscale universale, e in quella veste sono quasi sempre inutili quando non dannosi. Conviene sapere che cosa fanno davvero.
1. Che cos'è un trust
Un trust è un rapporto in cui un disponente trasferisce beni a un trustee, che li amministra nell'interesse di beneficiari o per uno scopo, secondo l'atto istitutivo. I beni costituiscono un patrimonio separato, distinto sia da quello del disponente sia da quello personale del trustee.
L'Italia non ha una disciplina interna del trust ma ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, che consente di riconoscere i trust costituiti secondo una legge straniera che li preveda.
2. A che cosa serve realmente
- Passaggio generazionale ordinato, con tempi e condizioni definiti dal disponente.
- Protezione di soggetti deboli: minori, persone con disabilità, beneficiari incapaci di gestire.
- Segregazione patrimoniale rispetto a rischi futuri, se costituito quando i rischi non sono ancora attuali.
- Governo di patrimoni distribuiti su più giurisdizioni, con un'amministrazione unitaria.
3. Che cosa non fa
Non sposta la residenza fiscale e non nasconde nulla. Il trust non incide sulla residenza del disponente né dei beneficiari. Il disponente residente in Italia conserva gli obblighi di monitoraggio, e i beni segregati non escono dal perimetro dichiarativo. Le informazioni circolano per scambio automatico, che prevede l'esame dei titolari effettivi: la struttura interposta non interrompe la catena, la allunga soltanto.
Non elude inoltre le quote riservate ai legittimari: le disposizioni lesive restano soggette all'azione di riduzione secondo la legge applicabile alla successione. E non protegge dai creditori anteriori, che dispongono degli strumenti revocatori ordinari.
4. Il trust interposto
La distinzione decisiva è fra trust reale e trust interposto. Se il disponente conserva, di fatto, il potere di disporre dei beni e di determinare le scelte del trustee — direttamente o tramite un guardiano compiacente — il trust è considerato inesistente ai fini fiscali, e i redditi restano imputati al disponente. È l'esito più frequente delle strutture confezionate su modelli standardizzati.
La residenza del trust segue criteri propri, ed esistono presunzioni che attraggono in Italia i trust istituiti in Stati che non assicurano un adeguato scambio di informazioni quando sussistono determinati collegamenti con il territorio.
5. Le holding
Una società holding estera che detiene partecipazioni può avere ragioni legittime: governo unitario di più partecipazioni, regolazione dei rapporti fra soci, preparazione di un'operazione straordinaria. Se però è costituita al solo fine di interporre uno schermo, incontra tre ostacoli distinti:
- l'esterovestizione, se la direzione effettiva è in Italia;
- la disciplina delle società controllate estere, che imputa per trasparenza i redditi di controllate soggette a bassa imposizione;
- l'abuso del diritto, che consente di disconoscere i vantaggi fiscali di costruzioni prive di sostanza economica.
A ciò si aggiunge la beneficial ownership: i benefici convenzionali su dividendi, interessi e canoni spettano al beneficiario effettivo, e una società di mero transito non lo è.
6. Quando ha senso, e quando no
Ha senso quando esiste un problema reale che lo strumento risolve — un passaggio generazionale complesso, un beneficiario da proteggere, un patrimonio su più giurisdizioni — e quando il costo di gestione è proporzionato al patrimonio.
Non ha senso quando la ragione è unicamente fiscale, quando il disponente non è disposto a spogliarsi davvero dei beni, o quando il patrimonio non giustifica i costi ricorrenti di trustee, revisori e consulenti. Nella maggior parte dei casi di espatrio, una corretta pianificazione della residenza e un testamento ben redatto ottengono di più, a una frazione del costo.
- Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364.
- Art. 73 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per la residenza dei trust.
- Art. 167 del TUIR, disciplina delle imprese estere controllate.
- Art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, abuso del diritto.
- Agenzia delle Entrate, circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E, in materia di trust.