Divorzio e mantenimento con parti in Stati diversi: giurisdizione ed esecuzione
Quando una coppia si separa e le parti vivono in Stati diversi, tre domande si pongono prima del merito: quale giudice decide, quale legge si applica, e come si esegue all'estero ciò che viene deciso. Sono governate da regole distinte.
1. Chi decide — la giurisdizione
Nell'Unione europea il regolamento (UE) 2019/1111 individua i giudici competenti in materia matrimoniale sulla base di una serie di criteri alternativi, imperniati sulla residenza abituale dei coniugi o del convenuto e sulla cittadinanza comune. Per la responsabilità genitoriale vale invece, di regola, il foro della residenza abituale del minore.
L'alternatività dei criteri produce un effetto pratico rilevante: più giudici possono essere competenti, e prevale quello adito per primo. Ne deriva una corsa al foro più favorevole, che è una realtà del contenzioso familiare transnazionale e va conosciuta prima di subirla.
2. Quale legge — separazione e divorzio
Il regolamento (UE) n. 1259/2010 consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile a separazione e divorzio, entro un elenco chiuso: legge della residenza abituale comune, legge dell'ultima residenza abituale comune se uno vi risiede ancora, legge della cittadinanza di uno dei due, o legge del foro. In mancanza di scelta opera una scala di criteri successivi.
La possibilità di scegliere è poco utilizzata e molto utile: consente prevedibilità a coppie binazionali o mobili, ed è opportuno esercitarla per iscritto quando la situazione è serena, non quando è già in crisi.
Giurisdizione e legge applicabile non coincidono. Un giudice italiano può trovarsi ad applicare una legge straniera, e un giudice straniero la legge italiana. È una delle ragioni per cui i tempi si allungano e i costi crescono, e per cui la scelta preventiva della legge applicabile vale più di quanto costi.
3. Il mantenimento
Le obbligazioni alimentari — mantenimento del coniuge e dei figli — sono disciplinate a parte, dal regolamento (CE) n. 4/2009, che regola competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione, e istituisce un sistema di cooperazione fra autorità centrali per il recupero transfrontaliero dei crediti.
La legge applicabile è determinata dal Protocollo dell'Aja del 2007, che privilegia di norma la legge della residenza abituale del creditore. Fuori dall'Unione operano la Convenzione dell'Aja del 2007 sul recupero internazionale delle prestazioni alimentari e le convenzioni bilaterali.
4. L'esecuzione all'estero
È il passaggio che decide se una decisione vale qualcosa. Nell'Unione vige il principio del riconoscimento senza procedimento speciale, con certificati standard che accompagnano la decisione. Fuori dall'Unione occorre di norma un procedimento di riconoscimento nello Stato in cui si vuole eseguire, con esiti e tempi variabili.
Ne discende un criterio pratico: quando si negozia un accordo, conviene valutare fin da subito dove si trovano i beni e i redditi del debitore. Un assegno riconosciuto in Italia ma inesigibile nello Stato in cui l'obbligato vive e lavora è una vittoria sulla carta.
5. Le decisioni straniere in Italia
Le sentenze di divorzio pronunciate in Stati non appartenenti all'Unione sono riconosciute in Italia se ricorrono i presupposti previsti dalla legge di riforma del diritto internazionale privato: competenza del giudice straniero secondo i principi italiani, rispetto del contraddittorio, definitività, non contrarietà all'ordine pubblico, assenza di contrasto con altra decisione italiana. La trascrizione nei registri dello stato civile è il passaggio che rende la nuova condizione opponibile in Italia.
6. I figli
Il trasferimento all'estero del figlio minore ha una disciplina propria e molto stringente, trattata nella pagina espatriare con figli minori. Va ricordato qui un punto: lo spostamento della residenza abituale del minore sposta anche la competenza per le successive decisioni sulla responsabilità genitoriale.
- Regolamento (UE) 2019/1111 in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.
- Regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
- Regolamento (CE) n. 4/2009 e Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 sulle obbligazioni alimentari.
- Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007 sul recupero internazionale delle prestazioni alimentari.
- Legge 31 maggio 1995, n. 218, artt. 64-67.