Espatriare con figli minori: consenso dell'altro genitore e giudice tutelare
Trasferire all'estero la residenza di un figlio minore non è una decisione che spetta al genitore con cui vive. È una decisione di maggiore interesse, che richiede l'accordo di entrambi i genitori — e in mancanza, quella del giudice.
1. La regola
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli — relative a istruzione, educazione, salute e alla scelta della residenza abituale — sono assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Ciò vale a prescindere dalla situazione della coppia: coniugi, separati, divorziati, mai sposati. Il collocamento prevalente presso un genitore non attribuisce a quello il potere di trasferire il minore all'estero.
2. In caso di disaccordo
Se l'accordo manca, la decisione è rimessa al giudice, che provvede avendo riguardo esclusivo all'interesse del minore. Il ricorso va proposto prima del trasferimento: chiedere l'autorizzazione dopo essere partiti indebolisce radicalmente la posizione di chi la chiede.
Gli elementi che il giudice valuta sono concreti: la serietà del progetto di vita, le condizioni di accoglienza, il sistema scolastico e sanitario di destinazione, la lingua, e soprattutto la conservazione di un rapporto effettivo con il genitore che resta — frequenza degli incontri, sostenibilità economica dei viaggi, distanza.
Partire senza consenso è sottrazione internazionale. Il trasferimento del minore in violazione del diritto di custodia integra sottrazione ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, che impone il ritorno immediato del minore nello Stato di residenza abituale, salve eccezioni tassative e di stretta interpretazione. Il procedimento è rapido e non decide sull'affidamento: decide soltanto sul rientro. A ciò si affianca la possibile rilevanza penale della condotta.
3. Il documento del minore
Passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio richiedono l'assenso di entrambi i genitori. In mancanza occorre l'autorizzazione del giudice tutelare. È l'ostacolo pratico che emerge per primo, e va affrontato con largo anticipo: si vedano le pagine sul passaporto e sulla carta d'identità.
4. Gli adempimenti del trasferimento
- iscrizione all'AIRE del minore insieme al nucleo;
- iscrizione scolastica nel Paese di destinazione e, ove rilevante, presso le scuole italiane all'estero;
- copertura sanitaria del minore dal primo giorno;
- trascrizione degli atti di stato civile che lo riguardano.
5. Il diritto di visita a distanza
Un progetto di trasferimento credibile contiene la disciplina concreta dei rapporti con il genitore che resta: periodi di permanenza, ripartizione delle vacanze scolastiche, contatti a distanza regolari, e soprattutto chi sostiene i costi dei viaggi. È l'elemento che più di ogni altro orienta la decisione del giudice, ed è quello che i ricorsi trascurano.
6. La giurisdizione dopo il trasferimento
Una volta che il minore ha acquisito la residenza abituale in un altro Stato, la competenza in materia di responsabilità genitoriale si sposta di regola ai giudici di quello Stato. È una conseguenza rilevante e spesso non anticipata: il genitore che resta in Italia dovrà, per le questioni successive, rivolgersi al giudice estero. Il tema si collega a quello trattato nella pagina su divorzio e mantenimento internazionale.
- Artt. 316, 337-ter e 337-quater del codice civile.
- Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64.
- Regolamento (UE) 2019/1111 in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.
- Art. 574-bis del codice penale, sottrazione e trattenimento di minore all'estero.
- Legge 21 novembre 1967, n. 1185, art. 3, per l'assenso al rilascio del passaporto.