Coppie miste e dello stesso sesso: riconoscimento del vincolo Paese per Paese
Un vincolo valido in uno Stato può non esserlo in un altro. Per le coppie binazionali e per quelle dello stesso sesso questo non è un dettaglio tecnico: determina il diritto di soggiorno del partner, la posizione dei figli, la successione e l'accesso alle prestazioni.
1. Le tre forme del vincolo
Gli ordinamenti conoscono figure diverse, e il riconoscimento transfrontaliero varia con la figura:
- Il matrimonio, che gode del riconoscimento più ampio.
- L'unione civile o registrata, riconosciuta in molti ordinamenti ma non in tutti, e talvolta con contenuto diverso da quello di origine.
- La convivenza di fatto, che in numerosi ordinamenti non produce effetti giuridici rilevanti e che, ai fini del soggiorno, è la posizione più debole.
In Italia il matrimonio fra persone dello stesso sesso non è previsto: la legge 20 maggio 2016, n. 76, ha istituito l'unione civile fra persone dello stesso sesso e disciplinato le convivenze di fatto. Un matrimonio same-sex contratto all'estero fra cittadini italiani produce in Italia, secondo la disciplina interna, gli effetti dell'unione civile.
2. Il soggiorno nell'Unione europea
La direttiva 2004/38/CE riconosce al coniuge del cittadino dell'Unione che esercita la libertà di circolazione un diritto di soggiorno derivato, e impone allo Stato ospitante di agevolare l'ingresso e il soggiorno del partner con cui esista una relazione stabile debitamente attestata.
La Corte di giustizia ha affermato che, ai fini del solo diritto di soggiorno derivato, la nozione di «coniuge» comprende il coniuge dello stesso sesso: lo Stato membro non può rifiutare il soggiorno per il fatto che il proprio ordinamento non preveda il matrimonio same-sex. Il riconoscimento opera ai fini del soggiorno, e non obbliga a introdurre quell'istituto nel diritto interno.
Fuori dall'Unione la situazione è radicalmente diversa. In numerosi Stati il vincolo semplicemente non esiste sul piano giuridico, con la conseguenza che il partner non ottiene un visto familiare, non subentra nella locazione, non è considerato prossimo congiunto nelle decisioni sanitarie e non eredita. In alcuni ordinamenti la condotta omosessuale è penalmente rilevante. È una verifica preliminare all'intera scelta della destinazione, trattata nella pagina espatriare da persona LGBTQ+.
3. I rapporti patrimoniali
Due regolamenti europei disciplinano i regimi patrimoniali: il regolamento (UE) 2016/1103 per i coniugi e il regolamento (UE) 2016/1104 per le unioni registrate. Entrambi consentono di scegliere la legge applicabile entro un elenco chiuso e con requisiti di forma, e individuano criteri oggettivi in mancanza di scelta.
Per una coppia binazionale la scelta è particolarmente utile: evita che il regime patrimoniale cambi con il trasferimento della residenza, esito che sorprende molte coppie sposate in comunione legale in Italia e trasferitesi in un ordinamento a separazione.
4. I figli
Lo status filiationis costituito all'estero va trascritto per produrre effetti in Italia, e la trascrizione incontra il limite dell'ordine pubblico. È il terreno su cui i contrasti sono più aspri, in particolare per la filiazione derivante da tecniche non ammesse nell'ordinamento italiano. Chi si trova in questa situazione deve impostare la questione con assistenza qualificata prima della nascita, non davanti allo sportello consolare.
5. La successione
La qualità di coniuge o di partner determina i diritti successori, che variano enormemente fra ordinamenti. Per le coppie il cui vincolo non è riconosciuto ovunque, il testamento con scelta della legge applicabile non è un'opzione di pianificazione: è lo strumento minimo di tutela reciproca.
6. La verifica preliminare
- Lo Stato di destinazione riconosce il nostro vincolo? Con quale contenuto?
- Il partner ottiene un titolo di soggiorno in quanto tale?
- I nostri figli sono riconosciuti come figli di entrambi?
- Che cosa accade in caso di malattia o decesso di uno dei due?
- Il vincolo, o la sua eventuale cessazione, sarà riconosciuto al rientro in Italia?
- Legge 20 maggio 2016, n. 76, e legge 31 maggio 1995, n. 218, artt. 27-32-quinquies.
- Direttiva 2004/38/CE sul diritto di circolazione e soggiorno.
- Corte di giustizia dell'Unione europea, 5 giugno 2018, causa C-673/16, Coman.
- Regolamenti (UE) 2016/1103 e 2016/1104 sui regimi patrimoniali.
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, per la trascrizione degli atti.