Assegno unico, bonus e prestazioni sociali per chi risiede all'estero
La regola generale è che le prestazioni sociali italiane seguono la residenza in Italia, e vengono meno con l'espatrio. La regola ha però un'eccezione ampia — il coordinamento europeo — che ne ribalta l'esito per una parte rilevante degli espatriati.
1. Il principio: assistenza e previdenza non sono la stessa cosa
È la distinzione da cui discende tutto.
- Le prestazioni previdenziali sono la contropartita di contributi versati. Sono di norma esportabili: si veda riscuotere la pensione italiana dall'estero.
- Le prestazioni assistenziali sono legate a una situazione di bisogno e alla residenza. Di regola non si esportano: assegno sociale, integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali, prestazioni per invalidità civile vengono meno con il trasferimento all'estero.
2. L'assegno unico e universale
Nella formulazione originaria del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, l'assegno presupponeva che il richiedente fosse soggetto passivo dell'imposta sul reddito, residente e domiciliato in Italia, con un requisito di residenza pregressa, e che i figli risiedessero in Italia. Il cittadino italiano iscritto all'AIRE ne restava quindi escluso.
Il quadro è stato successivamente modificato per adeguarlo al diritto dell'Unione: per i cittadini di uno Stato membro è venuto meno il requisito della residenza biennale, essendo sufficienti l'iscrizione a una gestione previdenziale italiana con versamento dei contributi obbligatori; e la prestazione è stata estesa ai figli fiscalmente a carico residenti in altri Stati dell'Unione.
Perché è cambiato. I regolamenti europei di coordinamento qualificano le prestazioni familiari come esportabili e vietano le discriminazioni fondate sulla residenza nei confronti dei lavoratori dell'Unione. Le restrizioni nazionali che si scontrano con quel quadro tendono a essere rimosse, in via legislativa o giurisdizionale. È una dinamica che ricorre: le disposizioni interne che escludono i residenti in altri Stati membri vanno sempre lette insieme al diritto dell'Unione, non da sole.
3. La regola europea sulle prestazioni familiari
Nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 le prestazioni familiari spettano in base allo Stato competente secondo la legislazione applicabile — di regola quello in cui si lavora — anche se i familiari risiedono in un altro Stato membro. Quando il diritto sorge in più Stati operano le regole di priorità, con integrazione differenziale a carico dello Stato secondario, così che la famiglia percepisca l'importo più favorevole senza cumulo indebito.
4. Fuori dall'Unione
Il coordinamento non opera. Salvo quanto previsto da specifiche convenzioni bilaterali — che in materia di prestazioni familiari sono rare e limitate — il trasferimento in uno Stato terzo comporta la perdita delle prestazioni collegate alla residenza. Si veda la mappa delle convenzioni.
5. Le altre misure legate alla residenza
Seguono la stessa logica, e vanno verificate una per una: agevolazioni sulle utenze, misure di sostegno al reddito, bonus per servizi all'infanzia, detrazioni condizionate alla residenza. La cancellazione anagrafica incide inoltre sull'ISEE, perché modifica la composizione del nucleo familiare di riferimento.
6. Che cosa fare
- Distinguere, fra le prestazioni percepite, quelle previdenziali da quelle assistenziali.
- Verificare, per ciascuna, se il coordinamento europeo la rende esportabile.
- Comunicare tempestivamente il trasferimento: continuare a percepire una prestazione non più spettante comporta la restituzione, con interessi.
- Verificare quali prestazioni familiari spettino nello Stato di destinazione, che in diversi Paesi sono più generose di quelle italiane.
- D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni.
- Regolamenti (CE) n. 883/2004, artt. 67-69, e n. 987/2009, per le prestazioni familiari.
- Regolamento (UE) n. 492/2011 sulla libera circolazione dei lavoratori.
- INPS, circolari in materia di assegno unico e universale.