Micro-Stati e giurisdizioni a fiscalità agevolata

Espatriare a San Marino

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

San Marino è l'unico micro-Stato di questa sezione che l'Italia ha tolto dall'elenco degli Stati a fiscalità privilegiata, e l'unico con cui ha una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore. Sono due differenze giuridiche enormi rispetto a Monaco, Andorra o Gibilterra, e sono la ragione per cui il trasferimento in Repubblica ha un profilo di rischio completamente diverso. Il vincolo, semmai, è a monte: la residenza è contingentata.

1. Che cosa è San Marino, giuridicamente

Stato sovrano, non membro dell'Unione europea e non parte di Schengen, ma in unione doganale con l'Unione e con un accordo monetario che gli consente di usare l'euro e di coniare moneta propria. Il confine con l'Italia è aperto e privo di controlli, il che genera l'equivoco più comune: si entra liberamente, ma risiedervi richiede un titolo.

Un negoziato per un accordo di associazione con l'Unione, condotto insieme ad Andorra, è in corso da anni: se concluso cambierebbe sensibilmente il quadro di accesso al mercato interno.

2. Le forme di residenza, e perché contano

A differenza di quasi ogni altro Paese, San Marino non concede la residenza a chi dimostri semplicemente di potersi mantenere: le vie sono tipizzate e a numero chiuso.

  • Residenza ordinaria: riservata a chi ha legami familiari o un rapporto di lavoro stabile nella Repubblica, con contingenti annuali molto ristretti.
  • Residenza elettiva: la via per chi si trasferisce con mezzi propri. Richiede in alternativa l'acquisto di un immobile di valore non inferiore a 500.000 euro (o l'acquisto con ristrutturazione fino a concorrenza di quella soglia) oppure un deposito vincolato e infruttifero per dieci anni non inferiore a 600.000 euro in titoli di Stato sammarinesi o in un fondo dedicato. Sono previsti oneri una tantum per il richiedente e per ciascun familiare, e la via è soggetta a un contingente annuo.
  • Residenza per motivi economici e imprenditoriali: collegata alla costituzione di un'impresa con requisiti di investimento e di occupazione, secondo i programmi di attrazione vigenti.
  • Soggiorno per lavoro: legato al rapporto, con la particolarità che moltissimi lavoratori del territorio sono frontalieri residenti in Italia — e i frontalieri non sono residenti sammarinesi.

Il dettaglio dei requisiti è in i requisiti della residenza sammarinese.

3. Fisco

  • Imposta generale sui redditi (IGR): progressiva a scaglioni, con aliquota massima intorno al 35%. Non è un Paese a imposta zero né a flat tax: chi si aspetta Monaco resta sorpreso.
  • Regimi agevolati sono previsti per nuove attività economiche e per alcune categorie di nuovi residenti, tipicamente sotto forma di riduzioni temporanee dell'imposta o di trattamenti dedicati su dividendi e redditi di capitale.
  • Imposta sulle società: aliquota proporzionale contenuta, con incentivi per le imprese di nuova costituzione che assumono personale residente.
  • Non esiste l'IVA: al suo posto opera l'imposta monofase sulle importazioni, che è la peculiarità del sistema sammarinese e complica gli scambi con l'Italia più di quanto ci si aspetti.
  • Non esiste imposta di successione fra parenti stretti.

4. La posizione verso l'Italia: due fatti decisivi

Primo: San Marino non è più «black list». È stato espunto dall'elenco del D.M. 4 maggio 1999 con decreto del 12 febbraio 2014. Non opera quindi la presunzione di residenza in Italia dell'art. 2, comma 2-bis del TUIR, e l'onere della prova segue le regole ordinarie. È la differenza più importante rispetto a Monaco, Andorra, Gibilterra, Jersey, Guernsey, Isola di Man e Liechtenstein, che nell'elenco ci sono tutti.

Secondo: esiste una convenzione. La convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e San Marino, firmata nel 2002 e integrata da un protocollo nel 2012, è in vigore dal 2013. Chi si vede contestare la residenza dispone quindi dei criteri convenzionali di tie-breaker e delle regole di riparto per ciascuna categoria di reddito: strumenti che verso il Principato di Monaco semplicemente non esistono.

Restano naturalmente applicabili gli accertamenti ordinari sulla effettività del trasferimento — e la prossimità geografica li rende concreti quanto per Monaco: si veda come provare il trasferimento all'estero.

5. Vita quotidiana

  • Dimensioni. Sessanta chilometri quadrati e circa trentaquattromila abitanti. Rimini è a venti minuti, Bologna a un'ora e mezza: nella pratica si vive in Romagna con la residenza a San Marino, e questo è insieme il vantaggio e il rischio.
  • Sanità. Sistema sanitario proprio (ISS), di buon livello per la dimensione, con convenzioni per le prestazioni specialistiche negli ospedali italiani vicini. È probabilmente il micro-Stato con la copertura sanitaria più solida per un residente.
  • Scuola. Sistema proprio, allineato a quello italiano, con titoli riconosciuti.
  • Lingua. Italiano. È l'unico Paese di questa sezione in cui non esiste barriera linguistica.
  • Casa. Mercato piccolo e con valori superiori a quelli della Romagna circostante, anche per effetto della domanda legata alla residenza elettiva.
  • Banche. Sistema finanziario ristrutturato dopo la crisi del decennio scorso, oggi allineato agli standard di trasparenza e allo scambio automatico di informazioni.

6. Il saldo netto

Conviene a: chi ha un patrimonio sufficiente ad accedere alla residenza elettiva e vuole un trasferimento a basso rischio giuridico, con convenzione e senza presunzione a proprio carico; a imprenditori che avviano un'attività reale con personale locale; a chi vuole cambiare Paese senza cambiare lingua, cultura e distanza dalla famiglia.

Non conviene a: chi cerca imposte azzerate, perché l'IGR è progressiva fino al 35%; a chi non raggiunge le soglie della residenza elettiva e non ha un lavoro locale, perché le altre vie sono contingentate; a chi immagina di risiedere formalmente continuando a vivere a Rimini, che è esattamente il caso che l'amministrazione italiana verifica; a chi ha bisogno del mercato interno dell'Unione per la propria attività.

Fonti.
  • Legge sammarinese in materia di residenza e soggiorno degli stranieri, per le tipologie di residenza, i requisiti della residenza elettiva e i contingenti annuali.
  • Legge sammarinese sull'imposta generale sui redditi (IGR) e normativa sull'imposta monofase.
  • D.M. 12 febbraio 2014, che ha eliminato la Repubblica di San Marino dall'elenco del D.M. 4 maggio 1999.
  • Convenzione fra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni, firmata nel 2002, integrata dal protocollo del 2012 ed entrata in vigore nel 2013.
  • Accordo monetario fra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino; negoziato per l'accordo di associazione con l'Unione.

Avvertenza. I contenuti di questo sito hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Illustrano in termini generali discipline tecniche in continua evoluzione e non sono riferiti ad alcuna situazione individuale. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o previdenziale, non configurano un parere professionale e non instaurano alcun rapporto professionale fra il gestore del sito e l'utente. Soglie, aliquote, denominazioni di visti e requisiti di soggiorno cambiano con frequenza elevata e vanno verificati alla fonte primaria alla data in cui si legge. Prima di assumere qualsiasi decisione è necessario rivolgersi a un professionista qualificato che esamini il caso concreto.