Micro-Stati e giurisdizioni a fiscalità agevolata

Espatriare nel Principato di Monaco

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

Monaco non ha imposta sul reddito delle persone fisiche dal 1869. È il fatto che attira, ed è vero. Meno noto è che il Principato è tuttora incluso nell'elenco italiano degli Stati a fiscalità privilegiata per le persone fisiche, e che fra Italia e Monaco non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni: due circostanze che cambiano radicalmente la posizione di chi si trasferisce da italiano.

1. Il quadro fiscale monegasco

  • Nessuna imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'eccezione dei cittadini francesi (punto 3).
  • Nessuna imposta patrimoniale, nessuna imposta comunale sull'abitazione, nessuna imposta sulle plusvalenze.
  • Imposta di successione e donazione: si applica ai soli beni situati a Monaco, ed è pari a zero fra coniugi e in linea retta; sale progressivamente per i gradi più lontani fino a un'aliquota massima per gli estranei.
  • Imposta sugli utili delle imprese: dovuta dalle società che realizzano oltre un quarto del proprio giro d'affari fuori dal Principato, con aliquota allineata al 25%. L'esercizio di qualunque attività economica richiede un'autorizzazione governativa preventiva: non esiste la libertà di stabilimento.
  • IVA secondo il sistema francese, in forza dell'unione doganale con la Francia.

2. Come si ottiene la residenza

Il cittadino dell'Unione presenta domanda alla Direzione della Sicurezza Pubblica. Occorrono:

  1. un alloggio a Monaco, di proprietà o in locazione, di dimensioni adeguate al nucleo — è il requisito che pesa di più, perché il mercato monegasco è il più caro del mondo;
  2. la prova di mezzi sufficienti, tipicamente un'attestazione rilasciata da una banca monegasca. La banca applica proprie soglie di ingresso, che non sono fissate dalla legge ma sono elevate e vanno negoziate prima di ogni altra cosa;
  3. il certificato del casellario del Paese di provenienza e una copertura sanitaria.

La carte de séjour è inizialmente annuale, poi triennale dopo tre anni e decennale dopo dieci. Chi non risiede effettivamente perde il titolo: il rinnovo verifica la presenza reale. Segue l'iscrizione all'AIRE. I requisiti sono trattati in dettaglio in i requisiti della residenza monegasca.

3. L'eccezione francese

I cittadini francesi non godono dell'esenzione. La convenzione fiscale fra Francia e Principato del 1963 stabilisce che i cittadini francesi che hanno trasferito la residenza a Monaco dopo il 1957 restano soggetti all'imposta francese sul reddito come se risiedessero in Francia. È il precedente storico che spiega perché Monaco, per il resto, abbia potuto conservare il proprio regime: la Francia si è tutelata sui propri cittadini e ha lasciato stare gli altri. Non esiste una norma analoga per gli italiani.

4. Il capitolo italiano, che è il vero contenuto della decisione

Due elementi vanno tenuti distinti, perché la confusione fra i due è all'origine di molti errori:

  • Monaco è nell'elenco del D.M. 4 maggio 1999, la «black list» delle persone fisiche. Il cittadino italiano cancellato dall'anagrafe ed emigrato a Monaco si considera residente in Italia salvo prova contraria (art. 2, comma 2-bis del TUIR). L'onere della prova è ribaltato su di lui: si vedano la presunzione di residenza negli Stati a fiscalità privilegiata e l'onere della prova.
  • Monaco è però nella «white list» degli Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni, dal decreto del 23 marzo 2017, in seguito all'accordo di trasparenza con l'Unione. Le due liste hanno finalità diverse e l'inserimento nella seconda non comporta l'uscita dalla prima. Chi legge che «Monaco non è più black list» sta confondendo due elenchi.

Non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Monaco. Esiste un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, firmato il 20 marzo 2015 e ratificato con legge 1° dicembre 2016, n. 231, il cui protocollo introduce alcuni elementi tipici delle convenzioni — fra cui criteri di risoluzione dei casi di doppia residenza e il metodo del credito d'imposta — ma non è una convenzione. In pratica: chi si trova contestata la residenza non ha a disposizione l'ordinario percorso di tie-breaker convenzionale che avrebbe verso Francia, Spagna o Portogallo, e deve giocare tutta la partita sulla prova dei fatti. È spiegato in Monaco e il Fisco italiano.

5. Vita quotidiana

  • Casa. Due chilometri quadrati e circa trentottomila abitanti: l'offerta è strutturalmente scarsa e i valori sono i più alti al mondo, sia in acquisto sia in locazione. Molti residenti risolvono abitando oltre confine — ma chi lo fa non è residente monegasco, ed è un errore che si paga.
  • Servizi. Sanità di livello elevato, sicurezza eccezionale, scuola pubblica francese e istituto internazionale. Il Principato è, materialmente, uno dei posti meglio amministrati d'Europa.
  • Collegamenti. Nizza è a mezz'ora, con un aeroporto internazionale; Milano a tre ore d'auto, Genova a due.
  • Lingua. Francese. L'italiano è largamente diffuso — gli italiani sono una delle comunità più numerose del Principato — e l'inglese circola negli ambienti finanziari.
  • Dimensione. È uno Stato-città: chi cerca varietà urbana o anonimato non li trova.

6. Il saldo netto

Conviene a: chi ha patrimoni e redditi elevati, può sostenere il costo dell'alloggio monegasco e trasferisce davvero la propria vita, potendolo documentare; a chi ha esigenze di riservatezza e sicurezza; a chi ha un'attività autorizzabile nel Principato.

Non conviene a: chi pensa di risiedere «sulla carta» restando in Liguria o in Lombardia, che è la fattispecie più contestata dall'amministrazione italiana; a chi ha redditi medi, perché il costo della vita annulla il vantaggio; a chi cerca una convenzione a cui appoggiarsi in caso di contestazione, perché non c'è; a chi è cittadino francese, che l'esenzione non ce l'ha.

Fonti.
  • Ordinanza sovrana del 1869 e legislazione monegasca vigente, per l'assenza di imposta sul reddito delle persone fisiche; legge monegasca sulle imposte di successione e donazione.
  • Convenzione fiscale fra Francia e Principato di Monaco del 18 maggio 1963, per l'imposizione dei cittadini francesi residenti a Monaco.
  • D.M. 4 maggio 1999, che include il Principato di Monaco fra gli Stati a fiscalità privilegiata rilevanti ai fini dell'art. 2, comma 2-bis del TUIR.
  • D.M. 4 settembre 1996 come modificato dal D.M. 23 marzo 2017, per l'inclusione di Monaco nell'elenco degli Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni.
  • Accordo Italia-Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, firmato il 20 marzo 2015, ratificato con legge 1° dicembre 2016, n. 231, e relativo protocollo.

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