La residenza passiva andorrana
La residenza andorrana «senza attività lucrativa» — quella che in italiano si chiama passiva — è stata riscritta dalla legge òmnibus 2, approvata il 22 gennaio 2026 ed entrata in vigore il 13 febbraio 2026. Le soglie sono salite, e soprattutto il versamento all'Autorità Finanziaria non è più un deposito che si recupera: è un contributo a fondo perduto. Chi sta valutando l'operazione sui numeri che circolano in rete sta valutando un'altra operazione.
1. Che cosa è, e che cosa non è
È un'autorizzazione di residenza senza diritto di lavorare nel Principato. Consente di vivere in Andorra, non di esercitarvi un'attività dipendente o autonoma: chi vuole lavorare segue le vie della residenza attiva, con quote e requisiti diversi.
Ne esistono varianti pensate per profili particolari — professionisti con proiezione internazionale, sportivi, artisti, scienziati di rilievo riconosciuto — con requisiti di investimento più leggeri ma condizioni sostanziali proprie.
2. I requisiti dopo la riforma
L'investimento
Va effettuato in Andorra, entro un termine dalla concessione, in una delle forme alternative previste:
- 1.000.000 di euro in attivi andorrani: strumenti finanziari autorizzati, partecipazioni in società del Principato, immobili. È la soglia generale, elevata dai 600.000 euro precedenti.
- 800.000 euro in investimento immobiliare destinato ad abitazione.
- 400.000 euro di contributo al Fondo per l'abitazione: è la via che il legislatore ha voluto rendere più accessibile, indirizzando capitale straniero verso il problema abitativo interno.
Agli investimenti in strumenti finanziari si applica un limite di durata: trascorso il periodo previsto, il capitale deve essere reindirizzato verso altre classi di attivi ammessi, tipicamente immobiliari o partecipativi. Non è quindi un investimento da impostare una volta e dimenticare.
Il versamento all'Autorità Finanziaria Andorrana
È il cambiamento più rilevante. Il versamento che va effettuato presso l'AFA, in passato configurato come deposito infruttifero restituibile al termine della residenza, è stato riqualificato come contributo non restituibile, in tutto o in parte. Cambia la natura economica dell'operazione: era una somma immobilizzata, è diventata un costo. Ogni simulazione costruita sul recupero di quella somma va rifatta.
Gli altri requisiti
- Alloggio nel Principato, di proprietà o in locazione.
- Copertura sanitaria privata valida in Andorra per il titolare e per i familiari: il residente passivo non contribuisce alla CASS e non ha accesso al sistema pubblico su base contributiva.
- Mezzi di sussistenza commisurati a un multiplo del salario minimo andorrano, da dimostrare per sé e per ciascun familiare a carico.
- Casellario giudiziale pulito e visita medica.
- Presenza minima nel territorio andorrano ogni anno, verificata al rinnovo.
3. Residenza amministrativa e residenza fiscale non coincidono
Il punto più frainteso. La presenza minima richiesta per mantenere l'autorizzazione è molto inferiore alla presenza necessaria per essere residenti fiscali in Andorra, che segue il criterio dei 183 giorni o del centro degli interessi economici.
Chi soggiorna in Andorra il minimo per conservare il titolo e vive altrove non è residente fiscale andorrano: è residente fiscale nel Paese in cui effettivamente vive. Per un italiano questo significa, quasi sempre, restare residente fiscale in Italia — con in più la presunzione dell'art. 2, comma 2-bis del TUIR a proprio carico, perché Andorra figura nell'elenco del D.M. 4 maggio 1999, e senza alcuna convenzione bilaterale a cui appoggiarsi.
4. Il conto completo
Prima di decidere vanno sommati:
- l'investimento richiesto, e il costo-opportunità di immobilizzarlo in un mercato piccolo e poco liquido;
- il contributo non restituibile all'AFA;
- l'alloggio, in un mercato con offerta scarsa e prezzi cresciuti;
- la polizza sanitaria privata per l'intero nucleo, che con l'età diventa la voce dominante;
- gli oneri professionali e di rinnovo;
- il costo di vivere realmente in Andorra abbastanza da esservi residente fiscale — perché senza quello il vantaggio non esiste.
Il conto ha senso per patrimoni consistenti e per chi trasferisce davvero la propria vita. Per tutti gli altri, il risparmio d'imposta è inferiore al costo dell'operazione, e il rischio fiscale italiano lo azzera.
5. Adempimenti italiani
- Iscrizione all'AIRE entro novanta giorni.
- Costruzione e conservazione della prova del trasferimento, con la consapevolezza che l'onere è a proprio carico.
- Fino al perfezionamento del trasferimento, e per chi resta residente in Italia: quadro RW, IVIE e IVAFE su immobili e attività finanziarie andorrane. Andorra partecipa allo scambio automatico di informazioni.
- Llei 2/2026, di continuïtat i consolidació de mesures per al creixement sostenible (approvata il 22 gennaio 2026, in vigore dal 13 febbraio 2026): soglie di investimento di 1.000.000, 800.000 e 400.000 euro, natura non restituibile del versamento all'AFA e limite temporale agli investimenti in strumenti finanziari.
- Llei qualificada d'immigració del Principat d'Andorra e relativo regolamento, per le categorie di residenza senza attività lucrativa, i requisiti di alloggio, copertura sanitaria, mezzi di sussistenza e presenza minima.
- Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per i criteri di residenza fiscale andorrana.
- D.M. 4 maggio 1999 e art. 2 c. 2-bis del TUIR; assenza di convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Andorra.