Pensionati esteri che si trasferiscono nel Mezzogiorno: il regime agevolato
È il regime che l'Italia oppone al Portogallo e alla Grecia, e in una misura che regge il confronto: 7% su tutti i redditi prodotti all'estero — non solo sulla pensione — per nove periodi d'imposta, a chi trasferisce la residenza in un comune del Mezzogiorno. Nel 2026 la platea dei comuni ammessi è stata ampliata, e questo cambia il calcolo per parecchie destinazioni prima escluse.
1. In che cosa consiste
- Base normativa: art. 24-ter del TUIR.
- Imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi di fonte estera, non soltanto sulla pensione: è il tratto che lo rende competitivo, perché copre anche dividendi, interessi, canoni e altri redditi esteri.
- Durata: i nove periodi d'imposta successivi a quello di efficacia dell'opzione.
2. I requisiti
- Essere titolare di redditi da pensione erogati da soggetti esteri.
- Non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti quello di efficacia dell'opzione.
- Provenire da un Paese con il quale l'Italia ha in vigore accordi di cooperazione amministrativa in materia fiscale. È una condizione che esclude alcune destinazioni e che va verificata prima di programmare il rientro.
- Trasferire la residenza in un comune ammesso.
‼️ La soglia demografica è cambiata: 30.000 abitanti, non più 20.000. Il regime si applica ai comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore a 30.000 abitanti: il limite è in vigore dal 7 aprile 2026, e in precedenza era di 20.000. L'ampliamento fa entrare nel regime un numero consistente di centri prima esclusi — comprese diverse località costiere e capoluoghi di provincia minori — e rende superate le liste di comuni ammessi pubblicate prima di quella data.
3. Come si confronta con l'estero
- Grecia — 7% su tutto il reddito estero per quindici anni: aliquota identica, durata quasi doppia. Resta il vantaggio italiano della lingua, della rete familiare e dell'assenza di problemi di prova sulla residenza.
- Portogallo — non è più un'alternativa: il regime per i residenti non abituali è chiuso ai nuovi ingressi dal 2024 e il sostitutivo non copre i pensionati.
- Tunisia e Marocco — abbattimento dell'80%, ma con le condizioni descritte altrove: in Marocco il trasferimento della pensione dev'essere definitivo e in dirham non convertibili.
- ‼️ Il filtro delle pensioni pubbliche non si applica qui. È il punto che rende questo regime interessante per una categoria altrimenti esclusa da tutti gli altri: chi percepisce una pensione estera e rientra in Italia non incontra il problema che affligge l'ex dipendente pubblico italiano che va all'estero. Il regime richiede però che la pensione sia erogata da soggetti esteri: chi ha lavorato all'estero e percepisce una pensione estera vi rientra; chi percepisce una pensione italiana no, per quanto abbia vissuto fuori.
4. Gli aspetti pratici
- L'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi ed è revocabile; decade in caso di omesso o parziale versamento e con il trasferimento della residenza in un comune non ammesso.
- Si applica a tutti i redditi esteri: non è possibile selezionarne alcuni, salvo l'esclusione di determinati Stati dall'ambito dell'opzione.
- Va coordinato con la convenzione contro le doppie imposizioni del Paese da cui proviene la pensione, perché è quella a stabilire se lo Stato estero possa comunque tassarla.
- Comporta il rientro nel sistema sanitario nazionale e la reiscrizione anagrafica: si veda reiscrizione all'anagrafe e ripristino dell'assistenza sanitaria.
5. Per chi ha davvero senso
Per l'italiano che ha lavorato molti anni all'estero, ha maturato lì una pensione, e vorrebbe tornare: il regime rende il rientro fiscalmente conveniente invece che penalizzante, e lo fa nelle aree del Paese in cui il costo della vita è più basso. Per l'italiano che ha sempre lavorato in Italia e percepisce una pensione italiana, non si applica. Ed è, va detto, uno dei pochi casi in cui la scelta fra restare all'estero e tornare non è più ovvia: nove anni al 7% su tutti i redditi esteri, in un comune del Sud, reggono il confronto con la maggior parte delle destinazioni trattate in questo sito.
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 24-ter: imposta sostitutiva del 7% sui redditi di qualunque categoria prodotti all'estero, per i nove periodi d'imposta successivi a quello di efficacia dell'opzione; requisiti di titolarità di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, di non residenza in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti e di provenienza da Paesi con accordi di cooperazione amministrativa.
- Ambito territoriale: comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore a 30.000 abitanti, limite in vigore dal 7 aprile 2026 e in precedenza fissato a 20.000.
- Grecia: art. 5B del codice delle imposte sui redditi. Portogallo: chiusura del regime per i residenti non abituali ai nuovi ingressi dal 1° gennaio 2024. Marocco: art. 76 del codice generale delle imposte.
- Agenzia delle entrate, sezione dedicata al regime opzionale per i pensionati esteri.