Il rientro in Italia

Regime impatriati: requisiti, misura e durata dell'agevolazione

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

Il regime degli impatriati è stato interamente riscritto e si applica, nella nuova formulazione, a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal periodo d'imposta 2024. È meno generoso del precedente e più selettivo, ed è il motivo per cui quasi tutto ciò che si trova scritto in rete — costruito sul regime vecchio — descrive un'agevolazione che non esiste più.

1. In che cosa consiste

  • I redditi di lavoro dipendente e assimilati e quelli di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%.
  • L'agevolazione opera entro il limite di 600.000 euro di reddito annuo.
  • La misura scende al 40% — cioè l'esenzione sale al 60% — se il lavoratore si trasferisce con un figlio minore, o in caso di nascita o adozione di un minore durante il periodo di fruizione.
  • Durata: il periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e i quattro successivi.

2. I requisiti

  • Non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento. È il requisito che determina quando si può rientrare, e non solo se: chi torna un anno troppo presto perde tutto. ‼️ Il requisito è più severo per chi continua a prestare la propria attività in favore dello stesso soggetto presso cui lavorava all'estero o di un soggetto del suo gruppo: quel caso va letto sul testo della norma, perché i periodi richiesti sono più numerosi.
  • Impegno a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni.
  • L'attività lavorativa deve essere prestata in via prevalente nel territorio dello Stato.
  • Il testo pone ulteriori requisiti soggettivi, fra cui quelli attinenti alla qualificazione o specializzazione del lavoratore: vanno riscontrati sulla norma e sulla prassi dell'Agenzia delle entrate, perché sono il punto su cui si concentrano gli interpelli.

‼️ Se non si resta quattro anni, si restituisce tutto. La norma è esplicita: se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con i relativi interessi. È l'aspetto che rende questo regime una scelta e non un vantaggio automatico: chi rientra con l'idea di ripartire dopo due anni sta accumulando un debito, non un risparmio. Si veda requisiti e decadenza dei regimi di rientro.

3. La proroga per chi si è trasferito nel 2024

Per chi ha trasferito la residenza fiscale nel 2024 l'agevolazione si applica per tre ulteriori periodi d'imposta se il lavoratore è divenuto proprietario, entro il 31 dicembre 2023 e nei dodici mesi precedenti il trasferimento, di un'unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. È una disposizione transitoria e circoscritta, ma per chi vi rientra vale il 60% in più di durata.

4. Come si confronta con gli altri regimi

  • Docenti e ricercatori — è nettamente più generoso: 90% di esenzione, sei anni estendibili fino a tredici. Chi ne ha i requisiti dovrebbe verificarlo per primo. Si veda il regime per docenti e ricercatori.
  • Neo-residenti ad alto patrimonio — è un istituto diverso: non riduce l'imposta sul reddito italiano, ma sostituisce quella sui redditi esteri con una somma forfettaria. Si rivolge a un profilo opposto. Si veda il regime dei neo-residenti.
  • Pensionati esteri nel Mezzogiorno — riservato a chi ha redditi da pensione di fonte estera. Si veda il regime per i pensionati esteri.

5. Che cosa fare prima di rientrare

  1. Contare i periodi d'imposta di residenza estera. È la verifica che vale di più e costa meno: rientrare qualche mese dopo può significare anni di agevolazione.
  2. Procurarsi le prove della residenza estera — certificati di residenza fiscale, contratti, iscrizione AIRE — mentre si è ancora fuori: a distanza sono difficili da ottenere.
  3. Verificare il rapporto con il datore estero: se si continuerà a lavorare per lo stesso soggetto o per il suo gruppo, i requisiti temporali cambiano.
  4. Valutare l'orizzonte: il vincolo dei quattro anni è un impegno reale, e la sua violazione comporta la restituzione con interessi.
  5. Presentare istanza di interpello nei casi dubbi: la materia è nuova e la prassi si sta formando proprio in questi anni.
Fonti.
  • Art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d'imposta 2024: concorso alla formazione del reddito nella misura del 50%, ridotta al 40% in presenza di figlio minore o di nascita o adozione durante la fruizione; limite di 600.000 euro; durata del periodo d'imposta del trasferimento e dei quattro successivi; requisito di non residenza nei tre periodi d'imposta precedenti, con previsioni più severe per chi presta attività in favore dello stesso soggetto o del suo gruppo; impegno a risiedere in Italia per almeno quattro anni, a pena di decadenza e recupero dei benefici con interessi; prestazione dell'attività in via prevalente nel territorio dello Stato; proroga di tre ulteriori periodi d'imposta per chi ha trasferito la residenza nel 2024 essendo divenuto proprietario di un'unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale entro il 31 dicembre 2023 e nei dodici mesi precedenti il trasferimento.
  • Agenzia delle entrate, sezione dedicata al nuovo regime dei lavoratori impatriati, per requisiti soggettivi e prassi.

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