Il rientro in Italia

Regime per docenti e ricercatori che rientrano in Italia

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

È il regime fiscale più generoso dell'ordinamento italiano, e quasi nessuno lo conosce mentre è ancora all'estero: i redditi da docenza e ricerca prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 10% — vale a dire un'esenzione del 90% — per una durata base di sei anni che può arrivare a tredici. Chi rientra senza saperlo lo perde.

1. In che cosa consiste

  • Base normativa: art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni.
  • I redditi prodotti in Italia derivanti direttamente dall'attività di docenza e ricerca concorrono al reddito imponibile nella misura del 10%: IRPEF e addizionali regionali e comunali si applicano quindi soltanto su un decimo del compenso lordo.
  • Si applica a cittadini italiani, dell'Unione europea ed extracomunitari che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per esercitarvi la propria attività.
  • Durata: sei periodi d'imposta, estendibili fino a tredici in presenza di figli minorenni o di acquisto di un'unità immobiliare residenziale.

‼️ Il confronto con il regime degli impatriati non è alla pari. Il regime ordinario per gli impatriati, riscritto dal 2024, esenta il 50% del reddito — il 60% con un figlio minore — entro un limite di 600.000 euro e per cinque anni. Quello per docenti e ricercatori esenta il 90% per sei anni, estendibili a tredici. Chi rientra per un'attività di ricerca o di insegnamento e si vede applicare il regime ordinario dal proprio sostituto d'imposta dovrebbe verificare: la differenza, su una carriera, è dell'ordine di diverse annualità di stipendio.

2. Chi può accedervi

  • Occorre essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato ed essere stati non occasionalmente residenti all'estero.
  • Occorre aver svolto all'estero, documentatamente, attività di ricerca o docenza per un periodo minimo presso centri di ricerca o università, pubblici o privati.
  • Occorre trasferire la residenza fiscale in Italia e svolgervi l'attività.

Il beneficio riguarda i redditi che derivano direttamente dall'attività di docenza e ricerca: gli altri redditi, anche se percepiti dallo stesso soggetto, restano tassati in via ordinaria. È la distinzione su cui si concentra la prassi dell'Agenzia delle entrate, ed è opportuno verificarla quando l'incarico comprende attività eterogenee.

3. L'apertura per chi non era iscritto all'AIRE

Il D.L. n. 34/2019 ha introdotto nell'art. 44 il comma 3-quater, che ammette al beneficio i docenti e i ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2020, a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni per i due periodi d'imposta precedenti il trasferimento. È una sanatoria sostanziale che riguarda molti ricercatori, i quali per la natura precaria e frammentata dei contratti spesso non si sono iscritti: chi si trova in questa posizione deve però poter dimostrare la residenza estera in senso convenzionale, il che presuppone certificati di residenza fiscale rilasciati dallo Stato estero.

4. Che cosa procurarsi mentre si è ancora fuori

  1. Certificati di residenza fiscale per ciascun anno trascorso all'estero: sono il documento che regge tutto, e a distanza di anni sono difficili da ottenere.
  2. Contratti e lettere degli istituti che attestino natura e durata dell'attività di ricerca o docenza.
  3. Documentazione delle pubblicazioni e dell'attività svolta.
  4. Verifica della posizione contributiva in ciascun Paese lasciato, chiedendo i rimborsi dove spettano.

5. Il coordinamento con gli altri regimi

I regimi di rientro non sono cumulabili fra loro sullo stesso reddito, e la scelta va fatta consapevolmente: chi ha i requisiti per questo regime raramente ha convenienza ad applicarne un altro. Restano invece da coordinare gli aspetti non fiscali del rientro — anagrafe, sanità, riconoscimento dei titoli, previdenza — trattati in reiscrizione all'anagrafe e ripristino dell'assistenza sanitaria e in far riconoscere in Italia titoli ed esperienza maturati all'estero.

Fonti.
  • Art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, e successive modificazioni: concorso alla formazione del reddito nella misura del 10% dei redditi derivanti direttamente dall'attività di docenza e ricerca prodotti in Italia, per sei periodi d'imposta estendibili fino a tredici in presenza di figli minorenni o di acquisto di unità immobiliare residenziale.
  • Comma 3-quater dell'art. 44, introdotto dal D.L. n. 34/2019, per i docenti e ricercatori non iscritti all'AIRE rientrati dal periodo d'imposta 2020, subordinatamente alla residenza in altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni per i due periodi d'imposta precedenti.
  • Art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, per il confronto con il regime degli impatriati.
  • Agenzia delle entrate, sezione dedicata ai docenti e ricercatori rientrati in Italia, per requisiti e prassi.

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