Reiscrizione all'anagrafe e ripristino dell'assistenza sanitaria
Il rientro comincia con due adempimenti che sembrano formali e non lo sono: la reiscrizione all'anagrafe del comune e il ripristino dell'assistenza sanitaria. Dal primo dipende la data da cui si è di nuovo residenti — che ha effetti fiscali diretti — e dal secondo dipende se, il giorno in cui serve un medico, si è assistiti o no. Vanno fatti nell'ordine e senza rinviare.
1. La reiscrizione anagrafica
- Si dichiara il rientro al comune di destinazione, che dispone la cancellazione dall'AIRE e l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente.
- La dichiarazione può essere resa allo sportello o per via telematica, e produce effetto dalla data di presentazione, salvo l'esito degli accertamenti.
- Segue la verifica della dimora abituale da parte della polizia locale: è opportuno essere reperibili all'indirizzo dichiarato nelle settimane successive, perché l'esito negativo comporta l'annullamento dell'iscrizione.
‼️ La data della reiscrizione ha effetti fiscali, ma non è l'unico criterio. L'iscrizione anagrafica è uno dei quattro criteri alternativi dell'art. 2 del TUIR, riscritto dal 2024, ed è diventata una presunzione relativa: si è residenti se si è iscritti, salvo prova contraria, ma si può essere residenti anche senza esserlo, per domicilio o presenza fisica. Ne discende che rinviare la reiscrizione non rinvia il ritorno della residenza fiscale se nel frattempo si vive in Italia — e che, ai fini dei regimi di rientro, ciò che conta è la maggior parte del periodo d'imposta. Si veda requisiti e decadenza dei regimi di rientro.
2. Il ripristino dell'assistenza sanitaria
- Con la reiscrizione anagrafica si riacquista il diritto all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, che va comunque richiesta all'azienda sanitaria competente per territorio.
- Occorre scegliere il medico di medicina generale o il pediatra: senza questa scelta si è iscritti ma privi di un riferimento, e ogni prestazione passa dalle vie d'urgenza.
- La tessera sanitaria viene riemessa; nel frattempo si ottiene un attestato provvisorio.
- Chi rientra da un Paese dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o dalla Svizzera deve chiudere la posizione nel Paese di provenienza — restituendo la tessera locale e comunicando il trasferimento — per evitare sovrapposizioni di copertura e richieste di rimborso incrociate fra istituzioni.
3. Il periodo scoperto, che è il rischio vero
Fra l'ultimo giorno di copertura estera e il primo di copertura italiana può passare qualche settimana. È un intervallo che quasi tutti sottovalutano e che va coperto:
- mantenendo per un mese in più l'assicurazione estera o quella internazionale, dove possibile;
- o stipulando una copertura temporanea di viaggio.
Chi rientra per ragioni di salute — ed è una parte non piccola dei rientri — dovrebbe organizzare l'iscrizione prima di partire, raccogliendo la documentazione clinica estera in forma tradotta: il percorso assistenziale italiano si attiva più rapidamente se la storia clinica è disponibile.
4. Gli altri adempimenti del rientro
- Patente di guida. Chi ha conseguito la patente in un Paese extra UE o SEE deve, entro un termine dal riacquisto della residenza, procedere alla conversione ove ammessa o al conseguimento del titolo italiano: l'art. 126, comma 9 del codice della strada disciplina la validità dei titoli esteri per i residenti. È l'adempimento che più spesso si scopre a controllo avvenuto.
- Codice fiscale e domicilio digitale, da aggiornare per ricevere le comunicazioni.
- Veicoli: l'immatricolazione estera non può essere mantenuta oltre i termini previsti per i residenti.
- Iscrizione scolastica dei figli, che ha tempi propri e va avviata prima del rientro: si veda reinserire i figli nel sistema scolastico italiano.
- Posizione previdenziale: chiedere all'ente estero le certificazioni dei periodi assicurativi e, dove spettano, i rimborsi contributivi, che hanno termini di decadenza.
5. L'ordine consigliato
- Chiudere le posizioni estere — fiscale, sanitaria, previdenziale — e raccogliere i certificati prima di partire.
- Coprire assicurativamente l'intervallo.
- Presentare la dichiarazione di rientro al comune ed essere reperibili per l'accertamento.
- Iscriversi all'azienda sanitaria e scegliere il medico.
- Verificare patente, veicoli e domicilio digitale.
- Solo a questo punto occuparsi della parte fiscale del rientro, che è trattata nelle altre pagine di questo pilastro.
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, regolamento anagrafico della popolazione residente, e disciplina dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero.
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 2, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, con l'iscrizione anagrafica quale presunzione relativa.
- Codice della strada, art. 126, comma 9, sulla validità dei titoli di guida esteri per i residenti in Italia.
- Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e la scelta del medico: aziende sanitarie territorialmente competenti; per i periodi assicurativi esteri: INPS ed enti previdenziali dei Paesi interessati.