Pensione estera percepita in Italia: dove si tassa
Chi ha lavorato all'estero e torna in Italia percepisce, di norma, una pensione estera. Dove viene tassata non dipende da dove si è lavorato né da dove viene pagata: dipende dalla convenzione contro le doppie imposizioni applicabile e — punto che decide quasi tutto — dal fatto che si tratti di una pensione privata o pubblica. Le due seguono regole opposte, e confonderle è l'errore più costoso di questa materia.
1. La regola generale
- Il residente in Italia è tassato sul reddito mondiale: la pensione estera concorre alla formazione del reddito imponibile italiano.
- Le convenzioni prevedono però, per le pensioni private, la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del pensionato: se si risiede in Italia, si tassa solo in Italia, e lo Stato estero non dovrebbe applicare ritenute.
- Per le pensioni corrisposte in relazione a funzioni pubbliche vale la regola opposta: sono imponibili soltanto nello Stato che le eroga, salvo che il pensionato sia residente e cittadino dell'altro Stato. Chi ha lavorato per una pubblica amministrazione estera e torna in Italia senza avere la cittadinanza di quel Paese continua quindi, di norma, a essere tassato all'estero.
‼️ È la stessa regola che, all'inverso, blocca i pensionati pubblici italiani che vogliono andarsene. Il meccanismo è simmetrico: la pensione pubblica resta tassata dallo Stato che la paga. Chi rientra in Italia con una pensione pubblica estera deve quindi verificare se la convenzione gli consente di portarla nella base imponibile italiana o se resta imponibile fuori — perché da questo dipende anche l'accesso ai regimi agevolati. Si veda dove si tassa la pensione italiana.
2. Le eccezioni che contano
- Stati Uniti. Il protocollo alla convenzione prevede che la saving clause non pregiudichi la disposizione sull'assistenza sociale a favore dei residenti dell'altro Stato che ne abbiano la nazionalità, anche se hanno pure quella del primo Stato: ne discende che la previdenza sociale statunitense percepita da un cittadino italiano residente in Italia è tassata soltanto in Italia, doppia cittadinanza compresa. Quasi nessuna fonte lo segnala. La stessa convenzione prevede inoltre che il trattamento di fine rapporto incassato dopo il trasferimento resti imponibile solo in Italia.
- Brasile. Le pensioni sono imponibili solo nello Stato di residenza fino a 5.000 dollari annui: l'eccedenza è imponibile in entrambi gli Stati. La soglia risale al 1978 e non è mai stata rivalutata.
- Paesi senza convenzione. Con Capo Verde, il Paraguay e — poiché la convenzione non risulta in vigore — il Kenya non esistono regole di ripartizione: la doppia imposizione si gestisce solo con il credito per le imposte pagate all'estero.
3. Il problema pratico: le ritenute estere
Anche quando la convenzione attribuisce la tassazione esclusiva all'Italia, l'ente estero spesso continua ad applicare la ritenuta finché non riceve la documentazione richiesta. La procedura è quasi sempre la stessa:
- ottenere dall'Agenzia delle entrate il certificato di residenza fiscale italiana;
- presentare all'ente estero il modulo previsto dalla sua amministrazione per l'applicazione della convenzione;
- chiedere il rimborso delle ritenute già operate, entro i termini di decadenza dello Stato estero — che sono spesso più brevi di quelli italiani.
È una procedura lenta e da avviare subito: recuperare tre anni di ritenute è possibile, recuperarne dieci quasi mai.
4. Il credito per le imposte estere
- Quando la potestà impositiva è concorrente, l'Italia riconosce un credito per l'imposta pagata all'estero a titolo definitivo, entro il limite della quota d'imposta italiana corrispondente.
- Il credito spetta se il reddito estero è stato dichiarato in Italia: chi omette la dichiarazione perde il credito e resta esposto alla doppia imposizione.
- Le imposte non definitive — provvisorie, in corso di rimborso — non danno diritto al credito.
5. Il regime che può cambiare il calcolo
Chi è titolare di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, non è stato residente in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti e proviene da un Paese con accordi di cooperazione amministrativa può optare per l'imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi esteri, trasferendo la residenza in un comune ammesso del Mezzogiorno, per nove periodi d'imposta. Per una pensione estera è la variabile che pesa di più, e va valutata prima di scegliere dove tornare a vivere: si veda il regime per i pensionati esteri nel Mezzogiorno.
6. Gli adempimenti che restano
- Dichiarare la pensione estera nella dichiarazione dei redditi italiana, quando imponibile in Italia.
- Indicare nel quadro RW i conti esteri su cui la pensione viene accreditata, se detenuti all'estero.
- Comunicare all'ente estero ogni variazione di residenza, perché da essa dipende il regime applicato.
- Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, disposizioni su pensioni e funzioni pubbliche; Dipartimento delle finanze.
- Convenzione fra Italia e Stati Uniti e relativo protocollo, per l'eccezione alla saving clause in materia di previdenza sociale e per il trattamento del trattamento di fine rapporto.
- Convenzione Italia-Brasile del 3 ottobre 1978, ratificata con legge 29 novembre 1980, n. 844, art. 18.
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), artt. 2, 24-ter e 165, quest'ultimo in materia di credito per le imposte pagate all'estero.