Il rientro in Italia

Regime dei neo-residenti ad alto patrimonio: imposta sostitutiva forfettaria

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

È il regime che rende l'Italia una destinazione, e non solo un punto di partenza: chi trasferisce qui la residenza fiscale può sostituire l'imposta su tutti i redditi prodotti all'estero con una somma forfettaria annua, indipendente dal loro ammontare. È l'istituto italiano corrispondente ai regimi per non domiciliati di Irlanda, Malta e Cipro, e negli ultimi due anni il suo importo è raddoppiato e poi aumentato ancora.

1. Come funziona

  • Base normativa: art. 24-bis del TUIR.
  • Chi esercita l'opzione esclude dalla base imponibile ordinaria i redditi prodotti all'estero, che sono invece assoggettati a un'imposta sostitutiva forfettaria annua, dovuta in misura fissa quale che sia l'ammontare del reddito estero.
  • I redditi prodotti in Italia restano tassati in via ordinaria.
  • La durata massima è di quindici periodi d'imposta; l'opzione è revocabile e decade in caso di omesso o parziale versamento.
  • L'opzione può essere estesa ai familiari individuati dall'art. 433 del codice civile, con un'imposta sostitutiva ridotta per ciascuno di essi.

2. Gli importi, che sono cambiati due volte in due anni

‼️ L'importo dipende dalla data del trasferimento, non dall'anno in cui si legge.

  • 100.000 euro — importo originario, introdotto nel 2017.
  • 200.000 euro — per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dopo il 10 agosto 2024, per effetto del D.L. 9 agosto 2024, n. 113. Imposta per ciascun familiare: 25.000 euro.
  • 300.000 euro — per chi trasferisce la residenza fiscale dal 1° gennaio 2026, per effetto della legge di bilancio 2026. Imposta per ciascun familiare: 50.000 euro.

Chi ha esercitato l'opzione prima di ciascuna modifica conserva l'importo vigente al momento del proprio trasferimento: è un regime in cui la data conta quanto i requisiti, e in cui gran parte delle analisi in circolazione riporta ancora cifre superate.

3. Il requisito

Occorre non essere stati fiscalmente residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione. È un requisito severo, che di fatto riserva il regime a chi ha vissuto stabilmente all'estero per un decennio: non è uno strumento per chi rientra dopo pochi anni, per il quale esiste il regime degli impatriati.

4. A chi conviene, e a chi no

  • Conviene a chi ha redditi esteri ricorrenti di ammontare tale da rendere la somma forfettaria inferiore all'imposta ordinaria: la soglia di indifferenza si alza a ogni aumento dell'importo, e con 300.000 euro il regime si rivolge a patrimoni sensibilmente più grandi di quelli per cui era nato.
  • Non conviene a chi produce reddito prevalentemente in Italia, perché su quello l'imposta resta ordinaria.
  • Va valutato insieme al profilo successorio: il regime ha effetti anche su imposte di successione e donazione per i beni esteri, e questo è spesso il motivo principale per cui viene scelto. La materia va esaminata con assistenza specialistica.
  • Va confrontato con le alternative europee — Irlanda, Malta, Cipro, Grecia — che hanno strutture diverse: si veda patrimoni rilevanti: residenza, pianificazione e successione.

5. Gli aspetti pratici

  1. L'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si è trasferita la residenza, o in quella successiva; è possibile presentare istanza di interpello preventiva, ed è la via consigliabile.
  2. Il regime non esonera dagli obblighi dichiarativi relativi ai redditi italiani.
  3. È possibile escludere determinati Stati dall'ambito dell'opzione — la cosiddetta cherry picking — con effetti sul trattamento dei redditi ivi prodotti: è una scelta tecnica che va fatta con assistenza.
  4. Il trasferimento deve essere effettivo: valgono i criteri dell'art. 2 del TUIR, e il regime non sana un trasferimento fittizio, lo espone.
Fonti.
  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 24-bis: opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, requisito di non residenza in Italia in almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti, durata massima di quindici periodi d'imposta, estensione ai familiari di cui all'art. 433 del codice civile.
  • D.L. 9 agosto 2024, n. 113, che ha elevato l'imposta sostitutiva da 100.000 a 200.000 euro per i trasferimenti successivi al 10 agosto 2024, con 25.000 euro per ciascun familiare.
  • Legge di bilancio 2026, che ha elevato l'imposta sostitutiva a 300.000 euro per i trasferimenti dal 1° gennaio 2026, con 50.000 euro per ciascun familiare.
  • Agenzia delle entrate, sezione dedicata all'opzione per i neo-residenti, per modalità di esercizio, interpello e prassi.

Avvertenza. I contenuti di questo sito hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Illustrano in termini generali discipline tecniche in continua evoluzione e non sono riferiti ad alcuna situazione individuale. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o previdenziale, non configurano un parere professionale e non instaurano alcun rapporto professionale fra il gestore del sito e l'utente. Soglie, aliquote, denominazioni di visti e requisiti di soggiorno cambiano con frequenza elevata e vanno verificati alla fonte primaria alla data in cui si legge. Prima di assumere qualsiasi decisione è necessario rivolgersi a un professionista qualificato che esamini il caso concreto.