Dove si tassa la pensione italiana percepita all'estero
È la domanda che decide la convenienza economica di molti trasferimenti da pensionato. La risposta dipende da una distinzione che quasi nessuno conosce: quella fra pensione privata e pensione pubblica. Le due seguono regole opposte.
1. Il punto di partenza interno
Le pensioni corrisposte da soggetti residenti in Italia si considerano prodotte nel territorio dello Stato e sono, in linea di principio, imponibili in Italia anche quando il beneficiario risiede all'estero. Questa è però solo la regola interna: se esiste una convenzione, prevale la convenzione.
2. La distinzione fondamentale
Le convenzioni modellate sullo schema OCSE dedicano due articoli differenti alla materia.
- Articolo 18 — pensioni private. Le pensioni derivanti da un impiego nel settore privato sono, di regola, imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario. Chi si trasferisce e ottiene l'applicazione della convenzione smette quindi di pagare l'imposta italiana su quella pensione.
- Articolo 19 — pensioni pubbliche. Le pensioni corrisposte in relazione a servizi resi a uno Stato, a una sua suddivisione politica o a un ente locale sono, di regola, imponibili soltanto nello Stato che le eroga. L'ex dipendente pubblico italiano continua quindi a pagare in Italia, ovunque si trasferisca.
L'eccezione dentro l'eccezione. L'articolo 19 contiene di norma una clausola per cui la pensione pubblica è imponibile nel solo Stato di residenza se il beneficiario è residente e cittadino di quello Stato. Chi acquisisce la cittadinanza del Paese di destinazione può quindi cambiare regime. È una variabile che va verificata sul testo della singola convenzione, perché le formulazioni differiscono.
3. Perché la distinzione è più sottile di come sembra
«Pubblica» non significa erogata da un ente pubblico: significa corrisposta in relazione a un impiego pubblico. Una pensione erogata dall'INPS a un ex lavoratore del settore privato è, ai fini convenzionali, una pensione privata. Il criterio guarda alla natura del rapporto di lavoro sottostante, non a chi paga.
Alcune convenzioni contengono inoltre clausole particolari: soglie di importo oltre le quali la potestà impositiva torna allo Stato della fonte, previsioni specifiche per le pensioni di sicurezza sociale, o regimi differenziati per le prestazioni una tantum. Il testo va letto, non presunto.
4. Come si ottiene, in pratica
- Verificare l'esistenza e il testo della convenzione con lo Stato di destinazione.
- Ottenere il certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità di quello Stato.
- Presentare l'istanza per l'applicazione diretta del regime convenzionale al soggetto erogatore, con la documentazione richiesta.
- Se la ritenuta è già stata operata, chiederne il rimborso entro i termini decadenziali.
L'applicazione non è automatica: senza istanza la ritenuta italiana continua. È l'errore più costoso e il più facile da evitare.
5. Il regime dello Stato di destinazione
Ottenere la non imponibilità in Italia non significa non pagare: la pensione sarà tassata nello Stato di residenza secondo le sue regole. Il confronto va fatto sul netto complessivo, non sull'assenza dell'imposta italiana.
Diversi Stati offrono regimi dedicati ai pensionati esteri che vi trasferiscono la residenza: sono trattati nelle rispettive schede-Paese e nella pagina su espatriare da pensionato. Per tutti vale la stessa avvertenza: sono regimi soggetti a modifiche frequenti, e diversi fra quelli storicamente più noti sono stati chiusi o ristretti negli ultimi anni.
6. Il caso inverso
Chi percepisce una pensione estera e risiede in Italia si trova nella situazione speculare, trattata nella pagina pensione estera percepita in Italia, dove rileva anche il regime agevolato previsto per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza in alcuni comuni del Mezzogiorno.
- Art. 23, comma 2, lett. a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
- Modello OCSE di convenzione fiscale, artt. 18 e 19, e relativo Commentario.
- Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, nel testo applicabile.
- Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per i rimborsi.