Quando serve un avvocato dell'immigrazione
Molte pratiche migratorie statunitensi si possono fare da soli: i moduli sono pubblici, le istruzioni sono dettagliate, e per una domanda lineare l'assistenza professionale aggiunge un costo senza aggiungere una probabilità. Altre non si dovrebbero mai fare da soli, perché l'errore non si corregge: produce un'inammissibilità che accompagna la persona per anni o per sempre. La differenza fra i due gruppi non è la complessità apparente del modulo — è la reversibilità dell'errore.
1. Quando si può fare da soli
- Autorizzazione elettronica di viaggio per un soggiorno turistico breve, senza precedenti di alcun tipo.
- Visto turistico o d'affari con una storia di viaggi regolare, nessun diniego precedente, nessuna permanenza oltre il termine, nessun precedente penale.
- Visto di studio con lettera di ammissione già ottenuta e situazione personale lineare.
- Rinnovi e adempimenti ripetitivi, quando la situazione di fatto non è cambiata rispetto alla pratica precedente.
In questi casi il valore aggiunto sta nella preparazione, non nella rappresentanza: leggere le istruzioni ufficiali per intero, rispondere con esattezza, allegare quel che è richiesto e nulla di più.
2. Quando non si dovrebbe
Il criterio è uno solo: esiste un fatto che, se qualificato male, produce un'inammissibilità? Se sì, la pratica non è un'attività di compilazione, è una valutazione giuridica.
- Qualunque precedente penale, anche remoto, anche estinto, anche definito con formule che in Italia non sono condanne: la qualificazione secondo il diritto statunitense è autonoma e va fatta sul provvedimento.
- Un diniego, una revoca, un respingimento alla frontiera o una permanenza oltre il termine in qualunque momento del passato.
- Ogni situazione in cui si sospetti una dichiarazione inesatta resa in passato, anche non intenzionale: la deroga, dove esiste, richiede una costruzione tecnica.
- Visti d'impresa e d'investimento, dove la struttura societaria e la provenienza dei fondi vanno progettate prima e non possono essere riscritte dopo.
- Domande di residenza permanente con qualunque complicazione: matrimoni recenti, figli di precedenti unioni, precedenti sanitari, dipendenza da assistenza pubblica.
- Ogni pratica soggetta a termini perentori o con un'udienza fissata.
3. Chi può rappresentare, e chi no
Davanti alle autorità migratorie statunitensi possono rappresentare soltanto due figure:
- gli avvocati iscritti e in regola presso l'albo di uno degli Stati americani, e non sospesi né interdetti dall'esercizio davanti alle autorità federali;
- i rappresentanti accreditati di organizzazioni senza scopo di lucro riconosciute dall'autorità federale competente, entro i limiti dell'accreditamento.
Nessun altro. Non i «consulenti per l'immigrazione», non le agenzie di pratiche, non i traduttori, non chi si presenta come notary public — che negli Stati Uniti è un pubblico ufficiale per l'autentica di firme, non un notaio nel senso italiano e a maggior ragione non un giurista. L'equivoco linguistico è all'origine di una forma di truffa così diffusa da avere un nome proprio negli Stati Uniti, e colpisce in modo particolare le comunità di lingua latina. Un fatto pratico ne discende: la domanda presentata da un soggetto non abilitato resta a nome del richiedente, che ne risponde — comprese le dichiarazioni inesatte che altri hanno scritto per lui.
Due precisazioni utili. L'avvocato iscritto in qualunque Stato americano può occuparsi di diritto federale dell'immigrazione per tutto il territorio nazionale e per assistiti che si trovano all'estero: la materia è federale, e non esiste un requisito di prossimità geografica. E la nomina si formalizza con un modulo dedicato, che entra nel fascicolo: se un professionista dice di occuparsi della pratica ma quel modulo non c'è, formalmente non la sta seguendo nessuno.
4. Come verificare
- Chiedere Stato di iscrizione e numero d'albo, e riscontrarli nell'elenco pubblico consultabile dell'ordine di quello Stato: tutti gli Stati ne pubblicano uno, con lo stato dell'iscrizione e gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- Consultare l'elenco pubblico dei professionisti sanzionati o esclusi dall'esercizio davanti alle autorità migratorie, tenuto dall'autorità federale competente.
- Pretendere un incarico scritto che indichi: che cosa è compreso e che cosa no, se i diritti governativi sono inclusi (di norma non lo sono), che cosa accade in caso di diniego, e chi sono i professionisti che tratteranno la pratica.
5. Che cosa un professionista non può fare
- Garantire l'esito. Nessuno può, e la promessa è di per sé un segnale d'allarme.
- Accelerare i turni delle categorie soggette a limiti numerici, che dipendono da un calendario pubblico.
- Cambiare i fatti. Un professionista serio dice presto che una via non è percorribile: è il servizio più utile che possa rendere, e quello che si paga più volentieri a posteriori.
6. Come prepararsi, in ogni caso
Che ci si assista o no, la parte che spetta all'interessato è sempre la stessa: ricostruire con esattezza la propria storia di ingressi, uscite, domande e dinieghi; procurarsi i certificati penali completi; conservare copia di ogni modulo già presentato in passato, perché le domande future devono coincidere con quelle passate. Un fascicolo personale ordinato vale più di qualunque consulenza affrettata, e riduce il tempo — e quindi il costo — di quella che serve davvero. Sui costi delle pratiche si veda quanto costa davvero un visto statunitense; sulle cause di diniego, gli errori che fanno negare il visto.
- 8 C.F.R. § 1.2 e § 292.1, per la nozione di attorney — membro in regola dell'albo di uno Stato o territorio degli Stati Uniti, non soggetto a provvedimenti che ne limitino l'esercizio — e per l'elenco tassativo dei soggetti ammessi alla rappresentanza.
- 8 C.F.R. §§ 1292.11-1292.20, per il riconoscimento delle organizzazioni senza scopo di lucro e l'accreditamento dei loro rappresentanti.
- Executive Office for Immigration Review, elenco pubblico dei professionisti sospesi o esclusi dall'esercizio davanti alle autorità migratorie.
- Modulo G-28, notifica di comparizione del rappresentante, quale atto formale di costituzione nel procedimento.