La residenza fiscale uruguaiana
Il regime uruguaiano per i nuovi residenti fiscali è stato per anni uno dei più generosi al mondo: undici anni di esenzione totale sui redditi di capitale esteri, ottenibili con un investimento immobiliare alla portata di molti. Dal 1° gennaio 2026 non è più così: la legge di bilancio 2025-2029 ne ha riscritto le condizioni, alzando le soglie in modo drastico e chiudendo la via che quasi tutti usavano. Chi legge una guida scritta prima del dicembre 2025 sta leggendo un regime che non esiste più per i nuovi arrivati.
1. Come si diventa residenti fiscali uruguaiani
I criteri sono alternativi: ne basta uno.
- Presenza fisica superiore a 183 giorni nell'anno civile, con computo che tiene conto delle assenze sporadiche.
- Centro degli interessi vitali in Uruguay: vi risiedono il coniuge e i figli minori a carico.
- Centro degli interessi economici, integrato secondo la disciplina interna anche da investimenti di importo determinato in immobili o in imprese che generino occupazione.
Ottenuta la residenza fiscale, si può chiedere all'amministrazione tributaria il certificato che la attesta: è il documento che serve, fra l'altro, per chiedere all'ente italiano l'applicazione della convenzione.
Residenza migratoria e residenza fiscale sono cose diverse. Si può ottenere la residenza permanente uruguaiana senza essere residenti fiscali, e viceversa si può diventare residenti fiscali senza titolo di soggiorno permanente. Confonderle è l'errore che fa saltare le pianificazioni: la seconda dipende da criteri tributari, non dal documento.
2. Che cosa tassa l'Uruguay, oggi
L'impianto resta territoriale per i redditi da lavoro e d'impresa: quelli prodotti fuori dall'Uruguay non entrano nella base imponibile. Sui redditi di capitale il quadro è però cambiato due volte.
- Dal 2011 erano imponibili i rendimenti di capitale mobiliare esteri.
- Dal 1° gennaio 2026, con la legge di bilancio n. 20.446, sono considerati di fonte uruguaiana — e quindi imponibili in capo ai residenti — tutti i rendimenti di capitale mobiliare e immobiliare provenienti dall'estero, con alcune eccezioni tipizzate, nonché le plusvalenze realizzate cedendo i beni che li producono. L'aliquota di riferimento è il 12%.
Un decreto attuativo del 6 maggio 2026 ha stabilito le modalità pratiche: determinazione della base, trasparenza fiscale delle entità interposte, ritenute, acconti e un regime semplificato opzionale.
3. Il regime per i nuovi residenti, prima e dopo
Chi acquista per la prima volta la residenza fiscale uruguaiana può optare per un regime di favore sui redditi di capitale esteri. Nella configurazione consolidata:
- esenzione totale per l'anno in cui si acquista la residenza e per i dieci anni civili successivi — undici anni in tutto;
- in alternativa, un'aliquota ridotta applicata in via permanente, storicamente pari al 7%.
Che cosa cambia per chi acquista la residenza dal 1° gennaio 2026. Il periodo di esenzione undecennale resta, ma le condizioni di accesso sono state riscritte:
- chi acquista la residenza fiscale per presenza fisica oltre i 183 giorni continua ad accedervi senza investimento;
- chi vi accede per altra via deve effettuare un investimento in Uruguay, e la soglia immobiliare è stata elevata a 12.500.000 unità indicizzate, un valore dell'ordine dei due milioni di dollari;
- ‼️ è caduta la via dei 60 giorni di presenza abbinati a un investimento immobiliare di importo molto più contenuto: era la porta che la quasi totalità degli interessati utilizzava, ed è quella che tutte le guide anteriori descrivono;
- l'opzione per l'aliquota ridotta permanente è in via di superamento per i nuovi residenti, mentre chi vi era già dentro la conserva;
- al termine dell'esenzione è previsto un periodo transitorio quinquennale con aliquota dimezzata rispetto a quella ordinaria.
Chi era già residente fiscale e aveva esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2025 resta nel regime previgente, senza modifiche. È la distinzione che determina, oggi, due popolazioni di contribuenti con regole diverse.
Ulteriori condizioni comuni: non essere stati residenti fiscali uruguaiani nei periodi d'imposta immediatamente precedenti, e non aver già fruito del regime.
4. Il lato italiano, che è quello decisivo
Nessun regime uruguaiano produce effetti se la residenza fiscale italiana non si è persa davvero. Per un cittadino italiano il problema non è ottenere il certificato uruguaiano: è che l'Uruguay figura nell'elenco del D.M. 4 maggio 1999, e che quindi opera la presunzione dell'art. 2, comma 2-bis del TUIR — si è considerati residenti in Italia salvo prova contraria. Il certificato di residenza fiscale uruguaiano è un elemento della prova, non la prova. Servono i fatti: dove si vive materialmente, dove sono famiglia e abitazione, dove si consuma, dove si curano gli interessi. Si veda Paesi in black list e inversione dell'onere della prova.
Va aggiunto che dal 2024 l'art. 2, comma 2 del TUIR è stato riscritto e contiene quattro criteri alternativi, fra cui la presenza fisica in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta: un andirivieni frequente può ricreare la residenza italiana a prescindere da qualunque certificato estero. Si vedano i criteri della residenza fiscale italiana e il conteggio dei giorni.
Se entrambe le residenze dovessero sussistere, il conflitto si risolve con le regole di tie-breaker della convenzione del 1° marzo 2019, in vigore dal 9 ottobre 2020 — che è anche lo strumento attraverso cui le due amministrazioni si scambiano informazioni.
5. In sintesi
- Il regime uruguaiano resta interessante, ma dal 2026 è per patrimoni grandi o per chi accetta di vivere realmente in Uruguay oltre i 183 giorni.
- La territorialità non è più piena: i redditi di capitale esteri sono imponibili se non si è nel regime di esenzione.
- Per un italiano il vincolo stringente non è uruguaiano, è italiano.
- Título 7 del Texto Ordenado 1996 e decreti attuativi, per i criteri di acquisto della residenza fiscale uruguaiana (183 giorni, centro degli interessi vitali, centro degli interessi economici) e per il rilascio del certificato di residenza fiscale.
- Ley de Presupuesto Nacional n. 20.446, con effetto dal 1° gennaio 2026, per l'estensione della nozione di reddito di fonte uruguaiana ai rendimenti di capitale mobiliare e immobiliare esteri e alle relative plusvalenze, con aliquota del 12%, e per la riscrittura delle condizioni di accesso al regime di esenzione dei nuovi residenti, ivi compresa la soglia di investimento immobiliare pari a 12.500.000 unità indicizzate; decreto attuativo del 6 maggio 2026.
- Regime transitorio per chi aveva acquistato la residenza fiscale ed esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2025.
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 2, commi 2 e 2-bis, come modificato dal D.Lgs. 209/2023, e D.M. 4 maggio 1999, che include l'Uruguay nell'elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato.
- Convenzione fra Italia e Uruguay del 1° marzo 2019, ratificata con legge 17 luglio 2020, n. 89, in vigore dal 9 ottobre 2020.