America Latina e Caraibi

Il visto brasiliano per pensionati

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

Il Brasile ha una via di residenza dedicata a chi percepisce una pensione o una rendita dall'estero: nessun investimento immobiliare obbligatorio, nessun vincolo decennale, requisiti reddituali contenuti. Sul piano migratorio è uno dei percorsi più semplici del continente. Sul piano fiscale, però, il Brasile è per un pensionato italiano la destinazione peggiore fra quelle possibili, e la ragione sta in una riga scritta nel 1978.

1. Il titolo di soggiorno

  • Presupposto: essere titolare di pensione o di rendita corrisposta dall'estero, e impegnarsi a trasferirne stabilmente in Brasile un importo mensile minimo, fissato dalla normativa e maggiorato per ciascun familiare a carico. L'importo va verificato presso il consolato brasiliano competente al momento della domanda.
  • Documentazione: passaporto, certificato di pensione con indicazione dell'importo, certificati penali, certificato di nascita e di stato civile, tutti legalizzati con apostille e tradotti da traduttore giurato riconosciuto.
  • Dove si presenta: al consolato brasiliano in Italia, oppure — in alcune ipotesi — direttamente in Brasile come domanda di autorizzazione alla residenza.
  • Dopo l'ingresso: registrazione presso la polizia federale entro il termine prescritto, rilascio del documento di registrazione migratoria e del codice fiscale, senza i quali non si apre un conto né si stipula un contratto.
  • Durata: il titolo è a tempo determinato e rinnovabile, con accesso alla residenza a tempo indeterminato al ricorrere delle condizioni di legge.

Il requisito del trasferimento effettivo delle somme in Brasile non è una formalità: è la condizione sostanziale del titolo, e va documentata nel tempo con le operazioni bancarie. Chi ottiene la residenza e poi continua a lasciare la pensione su un conto europeo si espone alla revoca al primo rinnovo.

2. La regola fiscale che cambia tutto

La convenzione Italia-Brasile consente la tassazione in entrambi gli Stati sopra 5.000 dollari annui. L'art. 18 della convenzione firmata a Roma il 3 ottobre 1978 — ratificata con legge 29 novembre 1980, n. 844 — dispone che le pensioni e le remunerazioni analoghe non eccedenti nell'anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi siano imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario, e che «l'ammontare delle pensioni o degli assegni alimentari che eccede i suddetti limiti è imponibile in entrambi gli Stati contraenti».

La soglia è espressa in dollari, è ferma al 1978 e non è mai stata rivalutata: oggi corrisponde a poco più di quattrocento dollari al mese. Per qualunque pensione superiore a quel livello — cioè per la quasi totalità — la parte eccedente resta imponibile anche in Italia, oltre che in Brasile. La doppia imposizione viene attenuata dal credito per l'imposta pagata all'estero, ma non eliminata, e il risultato è quasi sempre un carico complessivo superiore a quello che si avrebbe restando in Italia o trasferendosi altrove.

Ne discendono due conseguenze pratiche:

  • la detassazione della pensione italiana — cioè il pagamento al lordo, senza ritenuta italiana — non si ottiene per il Brasile sopra la soglia, a differenza di quanto accade con la maggior parte delle altre convenzioni;
  • le guide che presentano il Brasile fra le destinazioni «a pensione detassata» sono semplicemente sbagliate: confondono la regola generale delle convenzioni con quella, atipica, di questa.

La questione è nota, è oggetto da anni di sollecitazioni parlamentari perché la convenzione venga rinegoziata, e finché ciò non avviene la regola è quella. Si vedano dove si tassa la pensione italiana e le convenzioni contro le doppie imposizioni.

3. E le pensioni pubbliche

Per chi ha lavorato nel settore pubblico vale la regola ordinaria dell'art. 19: la pensione è imponibile soltanto nello Stato che la eroga, cioè in Italia, salvo che il beneficiario sia residente e cittadino brasiliano. Paradossalmente, per l'ex dipendente pubblico il quadro è più semplice: paga in Italia e basta, senza il meccanismo di doppia imponibilità dell'art. 18.

4. Che cosa resta a favore

  • Il costo della vita. Anche scontando lo svantaggio fiscale, il potere d'acquisto di una pensione europea in gran parte del Brasile resta molto superiore a quello italiano.
  • La sanità. Il sistema pubblico è aperto anche agli stranieri residenti; i piani privati hanno costi che crescono con l'età, con periodi di carenza: vanno stipulati prima del trasferimento e valutati sulla propria età anagrafica.
  • La previdenza. Il protocollo aggiuntivo all'accordo di emigrazione del 30 gennaio 1974, in vigore dal 5 agosto 1977, consente il cumulo dei periodi assicurativi.
  • Il patrimonio. Il Brasile non figura nell'elenco del D.M. 4 maggio 1999: non opera la presunzione di residenza in Italia dell'art. 2, comma 2-bis del TUIR. Chi trasferisce davvero la residenza esce dagli obblighi di monitoraggio e da IVIE e IVAFE. ‼️ Va però considerata la disciplina brasiliana sulle attività finanziarie e sulle società estere delle persone fisiche residenti, che le tassa al 15% con imputazione automatica: si veda espatriare in Brasile.

5. Come decidere

Il calcolo va fatto con i numeri propri, e in questo ordine:

  • importo lordo della pensione e sua natura — privata o pubblica;
  • imposta italiana che resterebbe dovuta sulla parte eccedente la soglia convenzionale;
  • imposta brasiliana sulla stessa pensione, tenuto conto della riforma in vigore dal 2026 che esenta i redditi fino a 5.000 reais mensili;
  • credito d'imposta effettivamente spettante;
  • costo della vita nella città prescelta e costo del piano sanitario privato alla propria età.

Per molte pensioni medie il risultato resta favorevole grazie al costo della vita, nonostante il difetto convenzionale. Ma è un risultato che va calcolato, non presunto — ed è esattamente il contrario di quanto suggeriscono le presentazioni entusiastiche in circolazione.

Fonti.
  • Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile per evitare le doppie imposizioni, firmata a Roma il 3 ottobre 1978, ratificata con legge 29 novembre 1980, n. 844, art. 18 («l'ammontare delle pensioni o degli assegni alimentari che eccede i suddetti limiti è imponibile in entrambi gli Stati contraenti») e art. 19, par. 2.
  • Lei n. 13.445 del 2017 e risoluzioni normative del Conselho Nacional de Imigração, per la residenza dei titolari di pensione o rendita estera e per l'obbligo di trasferimento mensile delle somme.
  • Lei n. 15.270 del 26 novembre 2025, per l'esenzione dall'imposta sul reddito fino a 5.000 reais mensili con effetto dal 2026.
  • Protocollo aggiuntivo all'accordo di emigrazione fra Italia e Brasile del 30 gennaio 1974, ratificato con legge 6 aprile 1977, n. 236, in vigore dal 5 agosto 1977.
  • D.M. 4 maggio 1999, che non include il Brasile fra gli Stati a regime fiscale privilegiato.

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