America Latina e Caraibi

Paesi in black list e inversione dell'onere della prova

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

Esiste un elenco di Stati e territori per i quali la legge italiana rovescia le regole del gioco: chi vi si trasferisce non deve limitarsi a cancellarsi dall'anagrafe e iscriversi all'AIRE, deve dimostrare di essersene andato davvero. È l'elenco del D.M. 4 maggio 1999, ed è il singolo documento che più incide sulla vita di un italiano che si trasferisce fuori dall'Europa. Ci sono dentro Paesi che quasi nessuno si aspetta, e non ci sono Paesi che molti danno per scontati.

1. La norma

L'art. 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha inserito nell'art. 2 del TUIR il comma 2-bis: si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze. Quel decreto è il D.M. 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.

Tre precisazioni che eliminano gran parte degli equivoci:

  • la presunzione riguarda i cittadini italiani, non gli stranieri;
  • è relativa, non assoluta: si può vincere con la prova contraria. Non è una preclusione al trasferimento;
  • opera in aggiunta ai criteri ordinari dell'art. 2, comma 2: se uno di quelli ricorre — presenza fisica, domicilio, residenza civilistica per la maggior parte del periodo d'imposta — si è residenti a prescindere dall'elenco.

2. Chi c'è nell'elenco

Nella versione consolidata attualmente applicabile figurano:

  • Europa e dipendenze britanniche: Andorra, Gibilterra, Guernsey, Alderney, Sark, Jersey, Isola di Man, Liechtenstein, Principato di Monaco.
  • Caraibi e Atlantico: Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahama, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Grenada, Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche, Monserrat, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Turks e Caicos.
  • America continentale: Costa Rica, Ecuador, Panama, Uruguay.
  • Asia e Pacifico: Bahrein, Brunei, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Hong Kong, Libano, Macao, Malaysia, Maldive, Singapore, Taiwan, Oman, Isole Cook, Isole Marshall, Nauru, Niue, Polinesia Francese, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
  • Africa e Oceano Indiano: Gibuti, Liberia, Maurizio, Seicelle.

Sono stati rimossi nel tempo: Cipro e Malta con il D.M. 27 luglio 2010; San Marino con il D.M. 12 febbraio 2014; la Svizzera con il D.M. 20 luglio 2023, con effetto dal periodo d'imposta 2024.

Le assenze contano quanto le presenze. Non figurano nell'elenco: Messico, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Cuba, Giamaica, Trinidad e Tobago; nessun Paese balcanico — Albania, Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Bosnia; Georgia, Turchia, Bulgaria, Romania; e nessuno Stato dell'Unione europea. Chi legge che «l'Albania è un paradiso fiscale in black list» o che «la Georgia fa scattare la presunzione» sta leggendo una fonte che non ha aperto il decreto.

3. La trappola delle due liste

Esistono due elenchi diversi che quasi tutti confondono:

  • la black list del D.M. 4 maggio 1999, che riguarda la presunzione di residenza delle persone fisiche;
  • la white list del D.M. 4 settembre 1996, come modificata dal D.M. 23 marzo 2017, che individua gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, e rileva per tutt'altre finalità.

Un Paese può stare in entrambe. È il caso del Principato di Monaco: essere entrato nella white list del 2017 non lo ha fatto uscire dalla black list del 1999. Allo stesso modo, l'esistenza di una convenzione contro le doppie imposizioni — come quella con Panama, in vigore dal 2017 — non incide sull'elenco del 1999: sono strumenti con funzioni diverse.

4. Che cosa significa «prova contraria», in pratica

Non esiste un elenco legale di prove. Vale il principio generale: si deve dimostrare che il centro degli interessi vitali si è effettivamente spostato. La prova è documentale e cumulativa: nessun singolo elemento basta, e in particolare non basta l'iscrizione all'AIRE, che è un dato anagrafico. Gli elementi che pesano:

  • abitazione nel Paese estero — contratto di locazione o atto di acquisto — e cessazione della disponibilità di un'abitazione permanente in Italia;
  • utenze intestate e con consumi coerenti con una presenza continuativa: sono fra le prove più convincenti perché difficili da costruire a posteriori;
  • famiglia: se coniuge e figli minori restano in Italia, la prova diventa molto difficile, e la giurisprudenza è severa sul punto;
  • conti correnti locali, con movimentazione ordinaria di vita quotidiana, e chiusura o riduzione di quelli italiani;
  • iscrizione al sistema sanitario o alla copertura assicurativa locale, medico di famiglia, spese sanitarie;
  • attività lavorativa svolta nel Paese estero;
  • presenza fisica documentabile: biglietti aerei, timbri, spese quotidiane con carta;
  • certificato di residenza fiscale rilasciato dallo Stato estero: utile, ma da solo non decisivo — è un elemento della prova, non la prova.

La regola operativa è una sola: il fascicolo si costruisce mentre si vive, non quando arriva l'avviso. A distanza di cinque anni recuperare bollette, biglietti e movimenti è spesso impossibile. Si veda come provare il trasferimento all'estero e l'accertamento sui falsi residenti all'estero.

5. Che cosa è cambiato dal 2024

La riforma dell'art. 2, comma 2 del TUIR operata dal D.Lgs. 209/2023 ha modificato il contesto in cui la presunzione opera:

  • l'iscrizione anagrafica è passata da presunzione assoluta a relativa: anche chi è rimasto iscritto in Italia può oggi provare di non esservi residente;
  • è stato introdotto il criterio della presenza fisica per la maggior parte del periodo d'imposta, frazioni di giorno comprese;
  • il domicilio è stato ridefinito sul luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari, non più sugli interessi economici.

La conseguenza pratica per chi si trasferisce in un Paese dell'elenco è che deve superare due ostacoli: i criteri ordinari, che oggi guardano più alla vita che al patrimonio, e la presunzione del comma 2-bis. Riferimento operativo: la circolare 20/E del 4 novembre 2024 dell'Agenzia delle entrate. Si veda i criteri della residenza fiscale italiana.

6. In sintesi

  • Verificare sempre il Paese di destinazione nell'elenco, prima di qualunque altra valutazione: cambia il carico documentale di tutti gli anni a venire.
  • Non confondere l'elenco del 1999 con la white list del 2017 né con l'esistenza di una convenzione.
  • Non confidare nell'AIRE: è anagrafe, non fisco.
  • Costruire e conservare il fascicolo probatorio dal primo giorno.
Fonti.
  • Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 10, che ha inserito il comma 2-bis nell'art. 2 del D.P.R. 917/1986 (TUIR).
  • D.M. 4 maggio 1999, «Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, nel testo vigente; D.M. 27 luglio 2010 (esclusione di Cipro e Malta); D.M. 12 febbraio 2014 (esclusione di San Marino); D.M. 20 luglio 2023 (esclusione della Svizzera con effetto dal periodo d'imposta 2024).
  • D.M. 4 settembre 1996, come modificato dal D.M. 23 marzo 2017, per l'elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.
  • D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, art. 1, che ha riscritto l'art. 2, comma 2 del TUIR; Agenzia delle entrate, circolare 20/E del 4 novembre 2024.

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