Totalizzazione e cumulo internazionale: regolamenti UE e convenzioni bilaterali
Chi ha lavorato in più Stati rischia di non raggiungere il requisito minimo in nessuno. Gli strumenti di coordinamento servono esattamente a questo: sommare i periodi per aprire il diritto, lasciando che ciascuno Stato paghi la propria quota.
1. Il meccanismo
Il coordinamento europeo si articola in due passaggi distinti, e la distinzione è la chiave per capire quanto si prenderà.
- Totalizzazione. Per verificare se il requisito minimo è raggiunto, si sommano i periodi assicurativi maturati in tutti gli Stati interessati. Serve ad aprire il diritto.
- Calcolo pro rata. Ciascuno Stato calcola l'importo teorico che spetterebbe se l'intera carriera si fosse svolta al proprio interno, e ne paga la quota proporzionale ai periodi effettivamente maturati presso di sé.
Il risultato non è una pensione unica ma più pensioni, una per Stato, ciascuna liquidata e pagata dal rispettivo ente.
La totalizzazione non aumenta il montante. Somma i periodi per il requisito, non i contributi per l'importo. Nessuno Stato paga per gli anni lavorati altrove: paga per i propri. Chi si aspetta una pensione italiana calcolata su quarant'anni avendone versati quindici in Italia resterà deluso.
2. Dove si presenta la domanda
Una sola domanda, presentata all'istituzione dello Stato di residenza — o, se non vi si è mai lavorato, di quello dell'ultima assicurazione — che la trasmette agli altri Stati interessati. Non occorre presentare domande separate.
I tempi di istruttoria sono lunghi, perché ogni ente deve certificare i propri periodi e trasmetterli. Conviene presentare la domanda con largo anticipo rispetto alla decorrenza desiderata.
3. Requisiti diversi in Stati diversi
Il coordinamento non armonizza le età pensionabili né i requisiti: li coordina soltanto. Ciascuno Stato applica i propri, con la conseguenza pratica che le diverse quote possono decorrere in anni differenti. Non è un errore: è la fisiologia del sistema. Chi ha lavorato in tre Stati può vedere la prima quota a sessantadue anni e l'ultima a sessantasette.
4. Fuori dall'Unione: le convenzioni bilaterali
Con gli Stati extraeuropei il coordinamento opera soltanto dove esiste una convenzione di sicurezza sociale, e con l'estensione che quella specifica convenzione prevede. Le differenze rispetto al regime europeo sono rilevanti: alcune convenzioni coprono solo determinate prestazioni, altre solo alcune categorie di lavoratori. La ricognizione è nella pagina sulla mappa delle convenzioni.
5. La totalizzazione interna, da non confondere
L'ordinamento italiano conosce istituti interni con nomi simili — la totalizzazione nazionale e il cumulo dei periodi assicurativi — che servono a unificare posizioni presso diverse gestioni italiane. Sono cosa diversa dal coordinamento internazionale, e i due piani possono sovrapporsi in carriere complesse. Chi ha lavorato in Italia con più casse e poi all'estero deve verificarli entrambi.
6. Che cosa serve alla domanda
- estratto conto contributivo italiano;
- documentazione dei periodi esteri: attestazioni degli enti, certificati di lavoro, buste paga;
- documenti anagrafici e di stato civile, eventualmente trascritti;
- coordinate bancarie per il pagamento e documentazione per l'accertamento dell'esistenza in vita.
La regola pratica è sempre la stessa: la documentazione dei periodi esteri va raccolta mentre si lavora, non trent'anni dopo, quando l'impresa non esiste più e gli archivi sono stati dismessi.
- Regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare artt. 6, 50-59, e regolamento (CE) n. 987/2009.
- Accordo sullo Spazio economico europeo e Accordo Unione europea-Svizzera sulla libera circolazione delle persone.
- Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate dall'Italia.
- D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, per la totalizzazione nazionale; art. 1, commi 239 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il cumulo.