Con quali Paesi l'Italia ha una convenzione di sicurezza sociale: mappa completa
Il coordinamento previdenziale non è universale. Fuori dall'Europa esiste solo dove l'Italia ha stipulato una convenzione bilaterale, e ciascuna copre cose diverse. Sapere in quale delle tre fasce ricade la propria destinazione è una verifica da fare prima di partire.
1. Prima fascia — coordinamento pieno
Si applicano i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, con quelli dello Spazio economico europeo — Islanda, Liechtenstein, Norvegia — e con la Svizzera, in forza dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.
È il regime più esteso: totalizzazione dei periodi, calcolo pro rata, esportabilità delle prestazioni, copertura di pensioni, malattia, maternità, infortuni, disoccupazione e prestazioni familiari, con un'unica legislazione applicabile per volta.
Il Regno Unito, dopo il recesso dall'Unione, è disciplinato dall'accordo di recesso per le situazioni in corso e dall'accordo sugli scambi e la cooperazione per quelle successive: il coordinamento sussiste ma con contenuti diversi da quelli europei, e va verificato per la fattispecie concreta.
2. Seconda fascia — convenzioni bilaterali
Con un numero significativo di Stati extraeuropei l'Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale. Vi rientrano, fra gli altri, Stati con forte presenza storica di emigrazione italiana in America del Nord e del Sud, in Oceania e nel bacino mediterraneo, oltre ad alcune giurisdizioni europee non appartenenti all'Unione.
Perché qui non si trova un elenco. Il novero degli Stati convenzionati e, soprattutto, il contenuto di ciascuna convenzione cambiano nel tempo, e le differenze fra un accordo e l'altro sono tali da rendere fuorviante qualunque elenco privo delle specifiche. L'elenco aggiornato e il testo di ciascuna convenzione sono pubblicati dall'INPS: è quella la fonte da consultare, per la destinazione concreta e alla data in cui serve.
Le variabili da verificare in ogni singola convenzione sono sempre le stesse:
- quali prestazioni copre: molte riguardano solo vecchiaia, invalidità e superstiti, e non malattia o disoccupazione;
- quali categorie di lavoratori include: alcune escludono gli autonomi;
- se ammette la totalizzazione dei periodi e con quali limiti;
- se prevede il distacco e per quale durata;
- se le prestazioni sono esportabili.
3. Terza fascia — nessun accordo
Con la maggior parte degli Stati del mondo non esiste alcun coordinamento. I periodi maturati lì non si sommano a quelli italiani, e le prestazioni locali seguono esclusivamente la legge di quello Stato, con l'esportabilità che spesso viene meno al rientro.
Chi si trasferisce in uno di questi Paesi a metà carriera deve valutare la contribuzione volontaria in Italia, che è lo strumento per non interrompere l'accumulo, oppure accettare consapevolmente due posizioni separate e possibilmente entrambe insufficienti.
4. Come si usa questa informazione
- Individuare la fascia in cui ricade lo Stato di destinazione.
- Se è la seconda, leggere il testo della convenzione applicabile, non un riassunto.
- Stimare gli anni che mancano al requisito minimo italiano e valutare se la totalizzazione li coprirà.
- Se il coordinamento non c'è o non basta, decidere sulla contribuzione volontaria prima che i termini decadano.
5. Una precisazione sulle convenzioni fiscali
Le convenzioni di sicurezza sociale sono cosa diversa dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Riguardano contributi e prestazioni, non imposte; sono negoziate da amministrazioni diverse; e i due elenchi di Stati non coincidono. Con alcuni Paesi esiste l'una e non l'altra. È una confusione ricorrente anche in fonti professionali.
- Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.
- Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea e Accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito.
- INPS, elenco e testi delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, per la ricognizione aggiornata.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la negoziazione degli accordi.