Conti esteri e criptovalute: obblighi dichiarativi dell'espatriato
Conti esteri e cripto-attività condividono un equivoco: che finché non si incassa nulla in Italia non ci sia niente da dichiarare. È falso per entrambi, e per le cripto-attività la disciplina è cambiata tre volte in quattro anni.
1. I conti esteri
Chi è fiscalmente residente in Italia dichiara i conti esteri nel quadro RW, salva la soglia di esonero per depositi e conti correnti il cui valore massimo complessivo nell'anno non superi 15.000 euro. Separatamente:
- gli interessi maturati sono redditi di capitale imponibili in Italia, da dichiarare anche se accreditati e lasciati all'estero;
- l'IVAFE è dovuta sui conti in misura fissa, salvo il limite di giacenza media, e sui prodotti finanziari in misura proporzionale;
- i dati arrivano comunque all'amministrazione per scambio automatico.
2. Le cripto-attività: il quadro attuale
La legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto una disciplina organica, qualificando come redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività. Da allora il quadro è stato modificato due volte, e le date contano.
- Fino al periodo d'imposta 2024 le plusvalenze erano imponibili con aliquota del 26 per cento, e solo se complessivamente superiori alla soglia di 2.000 euro nell'anno.
- Dal 1° gennaio 2025 la soglia di esenzione di 2.000 euro è stata abolita: ogni euro di plusvalenza è imponibile.
- Dal 1° gennaio 2026 l'aliquota sulle plusvalenze da cripto-attività sale al 33 per cento. Restano tassati al 26 per cento i token di moneta elettronica denominati in euro, per allineare il trattamento degli e-money token regolamentati a quello della valuta avente corso legale, in coerenza con il quadro europeo.
Verificare l'anno, sempre. Su questa materia praticamente ogni guida in circolazione è riferita a un regime superato. Prima di applicare un'aliquota o una soglia occorre stabilire a quale periodo d'imposta si riferisce l'operazione: le tre discipline coesistono, ciascuna per gli anni di propria competenza.
3. Che cosa costituisce realizzo
Non è imponibile la mera detenzione, né l'aumento di valore non realizzato. Non costituisce fattispecie imponibile la permuta fra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. Sono invece rilevanti la conversione in valuta avente corso legale, l'utilizzo per l'acquisto di beni o servizi e la permuta con cripto-attività di caratteristiche diverse. È il punto tecnicamente più delicato, e va valutato operazione per operazione.
4. Gli obblighi dichiarativi
- le cripto-attività detenute vanno indicate nel quadro RW ai fini del monitoraggio, indipendentemente dal luogo di custodia e anche in assenza di plusvalenze;
- sono soggette all'IVAFE secondo la disciplina dei prodotti finanziari;
- le plusvalenze si dichiarano fra i redditi diversi, con il regime dichiarativo o, ove praticabile, tramite intermediario;
- la detenzione su wallet autonomo non esclude l'obbligo: l'assenza di un intermediario riguarda le modalità, non l'obbligo.
5. La tracciabilità
L'idea che le cripto-attività siano invisibili all'amministrazione è superata. Il quadro europeo di cooperazione amministrativa è stato esteso alle cripto-attività, in parallelo allo standard OCSE dedicato, e i prestatori di servizi sono tenuti a obblighi di identificazione della clientela e di comunicazione. Gli scambi effettuati tramite piattaforme regolamentate lasciano quindi una traccia strutturata e trasmissibile.
6. Che cosa cambia trasferendo la residenza
Gli obblighi seguono la residenza fiscale, non la nazionalità del wallet. Chi cessa di essere residente in Italia cessa di essere soggetto al monitoraggio e all'IVAFE; chi crede di aver cessato ma non l'ha fatto accumula violazioni su ciascun anno. Va inoltre ricordato che, non essendo prevista alcuna exit tax per le persone fisiche non imprenditori, il trasferimento non fa emergere le plusvalenze latenti: ma le operazioni realizzate nell'anno in cui si è ancora residenti restano imponibili in Italia.
- Art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), introdotto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.
- Legge di bilancio 2025, per l'abolizione della soglia di 2.000 euro dal 1° gennaio 2025 e per l'aliquota del 33 per cento dal 1° gennaio 2026.
- Legge di bilancio 2026, per il trattamento dei token di moneta elettronica denominati in euro.
- D.l. 28 giugno 1990, n. 167, artt. 4 e 5, per il monitoraggio.
- Direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8) e OCSE, Crypto-Asset Reporting Framework.