Exit tax: quando scatta per le persone fisiche e per le società
Sull'exit tax circola un equivoco diffuso: che l'Italia tassi le plusvalenze latenti di chiunque trasferisca la residenza all'estero. Non è così. L'exit tax italiana colpisce chi esercita attività d'impresa, non la persona fisica che semplicemente si trasferisce.
1. La norma
L'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che il trasferimento all'estero della residenza da parte di un soggetto esercente attività d'impresa costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale. La disposizione è stata riscritta in attuazione della direttiva ATAD, che ha armonizzato in ambito europeo l'imposizione in uscita.
2. Chi colpisce
Sono interessati i soggetti che esercitano attività d'impresa commerciale: imprenditori individuali, società ed enti commerciali. La ratio è impedire che plusvalenze maturate sotto la potestà impositiva italiana sfuggano a tassazione per effetto del trasferimento dell'impresa.
3. Chi non colpisce
La persona fisica che non esercita attività d'impresa non è soggetta a exit tax: il trasferimento della residenza fiscale all'estero non costituisce, di per sé, presupposto impositivo sulle plusvalenze latenti relative al suo patrimonio personale. Chi possiede partecipazioni, immobili, strumenti finanziari detenuti al di fuori del regime d'impresa non realizza alcunché per il solo fatto di trasferirsi.
Perché l'equivoco è tanto diffuso. Molti ordinamenti — fra cui Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti — prevedono forme di imposizione in uscita a carico delle persone fisiche, con presupposti e soglie propri. La divulgazione traspone quelle discipline al caso italiano senza verificarne il fondamento. La verifica va fatta sulla legge italiana per chi lascia l'Italia, e sulla legge dello Stato di provenienza per chi lascia un altro Paese.
4. La sospensione e la rateizzazione
Per i trasferimenti verso Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni, la disciplina consente, nei casi e alle condizioni previsti, di rateizzare il versamento dell'imposta dovuta, in coerenza con i principi affermati dalla Corte di giustizia in materia di libertà di stabilimento: la tassazione immediata e integrale è stata ritenuta sproporzionata.
5. Il fenomeno inverso: l'entry tax
Il trasferimento della residenza verso l'Italia da parte di un soggetto esercente impresa è disciplinato dall'articolo 166-bis del TUIR, che regola la valorizzazione fiscale d'ingresso delle attività e passività. È la disposizione da conoscere per chi rientra con un'attività avviata all'estero, e va letta insieme ai regimi trattati nella sezione sul rientro in Italia.
6. Che cosa va davvero verificato prima di trasferirsi
L'assenza di exit tax per le persone fisiche non significa che il trasferimento sia fiscalmente neutro. Restano da esaminare:
- La qualificazione dell'attività. Chi opera in forma d'impresa individuale ricade nell'articolo 166 anche se si percepisce come «professionista»: la distinzione va verificata sulla natura effettiva dell'attività.
- Le partecipazioni societarie. Non generano exit tax, ma la loro successiva cessione può essere imponibile in Italia secondo l'articolo 23 del TUIR e le regole convenzionali, in particolare per le società i cui valori derivano prevalentemente da immobili italiani.
- L'anno del trasferimento. Poiché la residenza si acquista o si perde per l'anno intero, le operazioni realizzative compiute nell'anno in cui si è ancora residenti restano imponibili in Italia: si veda il conteggio dei giorni.
- Il rischio di esterovestizione per chi trasferisce la residenza propria ma non quella effettiva della società: si veda esterovestizione societaria.
- Artt. 166 e 166-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come modificati dal d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, di recepimento della direttiva (UE) 2016/1164 (ATAD).
- Art. 23 del TUIR, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato dai non residenti.
- Corte di giustizia dell'Unione europea, giurisprudenza in materia di imposizione in uscita e libertà di stabilimento.