Come si legge una convenzione contro le doppie imposizioni, articolo per articolo
Una convenzione contro le doppie imposizioni non abolisce le imposte: ripartisce fra due Stati il potere di applicarle. Saperla leggere serve a capire, prima di trasferirsi, chi tassa che cosa — e quanto resterà davvero in tasca.
1. Che cosa sono e come si collocano
Sono trattati bilaterali. L'Italia ne ha stipulate con la grande maggioranza dei Paesi con cui intrattiene rapporti economici, quasi tutte modellate sul modello OCSE. Prevalgono sul diritto interno: quando la convenzione dispone diversamente dalla legge nazionale, si applica la convenzione, salvo che la legge interna sia più favorevole al contribuente.
Non tutte le giurisdizioni ne hanno una con l'Italia. È la prima verifica da fare nella scelta della destinazione: senza convenzione non esistono né tie-breaker rules né limiti alle ritenute, e la doppia imposizione si attenua soltanto con il credito d'imposta interno.
2. La struttura, articolo per articolo
- Artt. 1-2 — Ambito. Chi è coperto e quali imposte sono interessate. Le imposte patrimoniali e locali spesso ne restano fuori.
- Art. 4 — Residenza. Definisce il residente e detta le tie-breaker rules per i conflitti. È l'articolo cardine.
- Art. 5 — Stabile organizzazione. Stabilisce quando la presenza d'impresa in uno Stato è tale da consentirne la tassazione: si veda la stabile organizzazione occulta.
- Art. 6 — Redditi immobiliari. Si tassano dove l'immobile si trova. È la regola che governa la posizione di chi lascia una casa in Italia.
- Artt. 10-12 — Dividendi, interessi, canoni. Prevedono aliquote massime di ritenuta nello Stato della fonte.
- Art. 13 — Utili di capitale. Ripartisce il potere impositivo sulle plusvalenze.
- Art. 15 — Lavoro subordinato. Si tassa dove il lavoro è svolto, salva la regola dei 183 giorni con le tre condizioni cumulative.
- Artt. 18-19 — Pensioni. Distinguono, di regola, fra pensioni private e pubbliche, con criteri diversi: si veda dove si tassa la pensione italiana.
- Art. 23 — Eliminazione della doppia imposizione. Indica il metodo: credito o esenzione.
- Artt. 25-26 — Procedura amichevole e scambio di informazioni.
Le due domande da porre a ogni articolo. Primo: quale Stato può tassare — uno solo, o entrambi? Secondo: se entrambi, con quale limite nello Stato della fonte, e con quale metodo di eliminazione nello Stato di residenza? Rispondere a queste due domande esaurisce quasi sempre il problema.
3. «Sono imponibili soltanto» e «sono imponibili anche»
È la distinzione lessicale che decide tutto. Quando la convenzione dice che un reddito «è imponibile soltanto» in uno Stato, l'altro non può tassarlo: si ha potestà esclusiva. Quando dice che «è imponibile anche» nell'altro Stato, entrambi possono tassare, e la doppia imposizione si elimina con il metodo dell'articolo 23. Leggere di corsa questa formula è l'errore più costoso nella lettura di una convenzione.
4. La regola dei 183 giorni sul lavoro dipendente
L'articolo 15 riserva la tassazione allo Stato di residenza quando concorrono tutte e tre le condizioni: soggiorno nell'altro Stato non superiore a 183 giorni in un periodo determinato; remunerazione pagata da o per conto di un datore non residente in quell'altro Stato; onere non sostenuto da una stabile organizzazione ivi situata. Se una sola manca, lo Stato in cui il lavoro è svolto può tassare. È il punto su cui si sbaglia più spesso nei distacchi.
5. Come si applica in concreto
- il certificato di residenza fiscale rilasciato dall'altro Stato è il presupposto pratico di ogni beneficio convenzionale;
- le aliquote convenzionali sulle ritenute non si applicano da sé: vanno richieste al sostituto d'imposta con la documentazione prevista, o recuperate a rimborso;
- i termini di rimborso sono decadenziali e più brevi di quanto si creda.
6. Dove trovare il testo
I testi in vigore sono pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Vanno letti nella versione applicabile all'anno d'imposta, tenuto conto dei protocolli modificativi e degli effetti della convenzione multilaterale OCSE, che ha modificato numerose convenzioni bilaterali senza riscriverne il testo: leggere la sola convenzione originaria può quindi non bastare.
- Modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio e relativo Commentario.
- Convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia, testi pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Convenzione multilaterale per l'attuazione delle misure BEPS, ratificata con legge 14 ottobre 2021, n. 155.
- Art. 169 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e art. 75 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.