Doppia imposizione e adempimenti

Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

Quando un reddito è tassato in due Stati, l'Italia elimina la doppia imposizione riconoscendo un credito per le imposte pagate all'estero. Il credito però non è automatico, non è illimitato e si perde con facilità: ha condizioni proprie e un termine di decadenza.

1. La regola

L'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi riconosce al residente che produce redditi all'estero, ivi assoggettati a imposte a titolo definitivo, una detrazione dall'imposta netta italiana. È il metodo del credito, contrapposto al metodo dell'esenzione adottato da altri ordinamenti.

2. Le tre condizioni

  1. Il reddito deve essere estero secondo il criterio di lettura speculare dell'articolo 23 del TUIR: si considera prodotto all'estero ciò che, se prodotto in Italia da un non residente, sarebbe di fonte italiana.
  2. Il reddito deve concorrere alla formazione del reddito complessivo in Italia. Se è escluso o assoggettato a imposta sostitutiva, il credito di regola non spetta: è la ragione per cui alcuni redditi finanziari esteri non danno diritto ad alcun recupero.
  3. L'imposta estera deve essere definitiva, cioè non più suscettibile di rimborso o modificazione. Le ritenute provvisorie e gli acconti non contano finché non lo diventano.

3. Il limite quantitativo

Il credito non può eccedere la quota di imposta italiana corrispondente al rapporto fra il reddito estero e il reddito complessivo. In altre parole: se l'imposta estera è più alta di quella che l'Italia avrebbe applicato su quel reddito, l'eccedenza non si recupera integralmente. Il contribuente non torna mai in credito verso l'Erario italiano per effetto di imposte pagate altrove.

Il calcolo va effettuato per singolo Stato estero, e per ciascun periodo d'imposta: non è ammessa la compensazione indistinta fra Paesi diversi.

Il termine che fa perdere il credito. La detrazione va richiesta nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'imposta estera è divenuta definitiva. Se il pagamento definitivo all'estero avviene dopo la presentazione della dichiarazione italiana, occorre attivarsi nella dichiarazione dell'anno in cui la definitività si realizza. La dimenticanza comporta la perdita del credito, non un semplice rinvio.

4. Il riporto delle eccedenze

Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione è previsto un meccanismo di riporto delle eccedenze, all'indietro e in avanti entro limiti temporali determinati. Per le persone fisiche che non esercitano impresa il meccanismo non opera, e l'eccedenza è definitivamente persa.

5. La documentazione

  • la certificazione dell'imposta estera rilasciata dall'autorità o dal sostituto d'imposta estero;
  • la dichiarazione presentata nello Stato estero;
  • la prova del pagamento e della sua definitività;
  • la traduzione, dove richiesta.

La documentazione va conservata: il credito è verificabile nei termini ordinari di accertamento, e l'onere di provarne i presupposti è del contribuente.

6. Il rapporto con la convenzione

Il credito interno opera anche in assenza di convenzione. Dove la convenzione esiste, essa può limitare la potestà impositiva dello Stato della fonte: in tal caso il credito spetta solo per l'imposta dovuta secondo la convenzione, non per quella eventualmente applicata in eccesso. L'eccedenza va chiesta a rimborso allo Stato estero, non recuperata in Italia. È l'errore più frequente sulle ritenute su dividendi e interessi, ed è la ragione per cui conviene far applicare subito l'aliquota convenzionale invece di pagare e poi rincorrere il rimborso: si veda la pagina sulle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Fonti.
  • Art. 165 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
  • Art. 23 del TUIR, per il criterio di lettura speculare.
  • Agenzia delle Entrate, circolare 5 marzo 2015, n. 9/E, sul credito per le imposte assolte all'estero.
  • Convenzioni contro le doppie imposizioni, art. 23 del modello OCSE.

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