Nord America

Previdenza Italia-Stati Uniti: la totalizzazione

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

L'accordo di sicurezza sociale fra Italia e Stati Uniti è vecchio, breve e diverso da tutti gli altri. Non contiene la regola del distacco che compare in ogni altro accordo statunitense: qui la copertura si decide in base alla nazionalità del lavoratore, e in alcuni casi si sceglie, con una scelta da esercitare entro tre mesi e che poi diventa quasi irreversibile. Chi applica per analogia quel che ha letto sul distacco in Germania o in Francia sbaglia, e se ne accorge anni dopo.

1. Che cosa è in vigore

L'accordo è stato firmato il 23 maggio 1973, ratificato con legge 24 febbraio 1975, n. 86, ed è in vigore dal 1° novembre 1978; è stato modificato dall'accordo aggiuntivo del 17 aprile 1984, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 609, in vigore dal 1° gennaio 1986. Le disposizioni attuative stanno nel protocollo amministrativo del 22 novembre 1977 e negli scambi di note del gennaio 1978.

Copre, per gli Stati Uniti, i contributi di sicurezza sociale — compresa la quota Medicare — e le prestazioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti. Per l'Italia comprende anche gli assegni familiari.

2. La regola che sorprende: conta la nazionalità, non il distacco

L'accordo con l'Italia è l'unico accordo statunitense privo della regola del lavoratore distaccato. Negli altri accordi il dipendente inviato temporaneamente resta nel sistema di partenza per un periodo determinato, di norma cinque anni. Qui no: la copertura si assegna in base alla nazionalità di chi lavora, e per gli italiani e i doppi cittadini si esercita una scelta. Le guide italiane che parlano di «distacco quinquennale negli Stati Uniti» trasportano al caso americano una regola che appartiene ad altri accordi.

Lo schema, semplificato:

  • Cittadino statunitense che lavora in Italia: copertura statunitense se lavora per un datore statunitense o come autonomo; copertura italiana se lavora per un datore italiano o comunque non statunitense.
  • Cittadino italiano che lavora negli Stati Uniti: copertura statunitense se lavora per un datore non italiano o come autonomo residente negli Stati Uniti; facoltà di scelta fra i due sistemi se lavora per un datore italiano o per un'impresa controllata da italiani.
  • Cittadino italiano che lavora in Italia: copertura italiana se il datore è italiano; facoltà di scelta se lavora per un datore statunitense, o come autonomo essendo residente negli Stati Uniti.
  • Doppio cittadino: facoltà di scelta nelle situazioni coperte da entrambi i sistemi, sia lavorando in Italia sia lavorando negli Stati Uniti come dipendente; copertura statunitense se autonomo negli Stati Uniti.
  • Cittadino di un terzo Paese: copertura del Paese in cui lavora, chiunque sia il datore.

3. La scelta: tre mesi, e poi quasi definitiva

Dove la facoltà di scelta esiste, va esercitata entro tre mesi dall'inizio dell'attività, chiedendo il certificato di copertura al sistema che si vuole mantenere. Dopo:

  • il cittadino italiano può cambiare scelta soltanto durante il secondo anno successivo a quello di inizio del lavoro, oppure, se più tardi, quando acquista o perde lo status di residente permanente negli Stati Uniti;
  • il doppio cittadino non può cambiarla affatto per quel rapporto di lavoro: la scelta è definitiva, e si riapre soltanto iniziando un nuovo lavoro coperto da entrambi i sistemi.

Il certificato che prova l'esenzione nell'altro Paese è il modulo USA/IT 4 se la copertura resta statunitense, richiesto dal datore alla Social Security Administration, e il modulo IT/USA 4 se resta italiana, richiesto dal datore all'ufficio provinciale INPS del luogo in cui ha sede.

È una scelta previdenziale, non fiscale, e va fatta con il calcolo davanti: restare nel sistema italiano significa continuare a maturare anzianità utile per la pensione italiana e continuare a pagare aliquote italiane; passare a quello statunitense significa aliquote più basse ma una posizione che si accumula altrove, con la quota Medicare inclusa. Chi conta di tornare in Italia e chi conta di restare arrivano a risposte diverse.

4. Sommare i periodi: le soglie

La totalizzazione serve a raggiungere il diritto, non ad aumentare l'importo. Ciascun Paese calcola poi la propria quota in proporzione ai periodi maturati presso di sé.

  • Per la prestazione statunitense occorrono di norma 40 crediti — circa dieci anni di lavoro coperto — per chi è nato nel 1929 o dopo. Chi non li ha può usare i periodi italiani, ma solo se ha almeno sei crediti statunitensi (all'incirca un anno e mezzo di lavoro); si contano i soli periodi italiani successivi al 1936. Chi ha già i 40 crediti non può far contare i periodi italiani: sarebbe inutile.
  • Per la prestazione italiana occorre almeno un anno di contribuzione italiana perché i periodi statunitensi possano essere sommati.

Non serve fare nulla di particolare: si presenta la domanda a uno dei due enti, che chiede all'altro l'estratto contributivo. I periodi non vengono trasferiti: restano dove sono e ciascun ente li usa solo per verificare il diritto. La prestazione statunitense ottenuta grazie ai periodi italiani è ridotta in proporzione: meno crediti statunitensi, più forte la riduzione.

5. Il fatto nuovo: la penalizzazione è stata abolita

La Windfall Elimination Provision non esiste più. Fino a poco tempo fa la pensione italiana riduceva l'assegno statunitense di chi percepiva entrambe: era la regola introdotta nel 1985 per chi aveva lavorato in un impiego non coperto dalla sicurezza sociale statunitense, e le pensioni estere vi rientravano. Il Social Security Fairness Act, firmato il 5 gennaio 2025, l'ha abrogata insieme al Government Pension Offset, con effetto retroattivo dal gennaio 2024; gli arretrati sono stati liquidati nel corso del 2025. Chi ha rinunciato a chiedere la prestazione statunitense perché «tanto la pensione italiana me la mangia» deve rifare il conto: quella riduzione non c'è più. ‼️ Attenzione ai documenti divulgativi ancora in circolazione, compreso l'opuscolo ufficiale sull'accordo con l'Italia, che contengono tuttora un capitolo dedicato a quella riduzione: sono superati.

6. Che cosa l'accordo non fa

  • Non dà diritto a Medicare. L'accordo copre il contributo Medicare ma non la prestazione: i periodi italiani non si possono usare per raggiungere i crediti che danno diritto all'assicurazione ospedaliera senza premio. È il punto che rende delicato il trasferimento in età avanzata: si veda la sanità negli Stati Uniti per un italiano.
  • Non copre il Supplemental Security Income, la prestazione assistenziale statunitense.
  • Non riguarda la disoccupazione.
  • Non decide dove si pagano le imposte sulle pensioni: quello è compito della convenzione contro le doppie imposizioni, che all'art. 18, par. 2 assoggetta le prestazioni di sicurezza sociale a imposta soltanto nello Stato di residenza del beneficiario — con una deroga del Protocollo che protegge il cittadino italiano residente in Italia anche se possiede la cittadinanza statunitense.

Sul quadro generale della totalizzazione e sugli altri accordi si veda la totalizzazione internazionale delle pensioni; su come si incassa l'assegno una volta all'estero, riscuotere la pensione italiana all'estero.

Fonti.
  • Accordo di sicurezza sociale fra Italia e Stati Uniti d'America, 23 maggio 1973, ratificato con legge 24 febbraio 1975, n. 86, in vigore dal 1° novembre 1978; protocollo amministrativo del 22 novembre 1977; accordo aggiuntivo del 17 aprile 1984, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 609, in vigore dal 1° gennaio 1986.
  • Social Security Administration, Totalization Agreement with Italy, SSA Publication No. 05-10171, per l'assenza della regola del lavoratore distaccato, la tabella delle coperture per nazionalità, l'elezione di copertura e i termini per modificarla, i moduli USA/IT 4 e IT/USA 4, la soglia di sei crediti statunitensi e di un anno di contribuzione italiana, i 40 crediti per la prestazione statunitense e l'esclusione delle prestazioni Medicare e SSI.
  • Social Security Fairness Act, legge del 5 gennaio 2025, che abroga la Windfall Elimination Provision e il Government Pension Offset con effetto dai trattamenti dovuti da gennaio 2024.
  • Convenzione Italia-Stati Uniti del 25 agosto 1999, art. 18, par. 2, e Protocollo, art. 2, lett. a), per la potestà impositiva sulle prestazioni di sicurezza sociale.

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