Residenza, domicilio e dimora abituale: tre concetti che il Fisco non confonde
Nel linguaggio corrente sono sinonimi. Nel diritto sono tre nozioni distinte, e dal 2024 una di esse — il domicilio — ha ai fini fiscali un significato diverso da quello del codice civile. Confonderle è il modo più rapido per costruirsi un accertamento.
1. Le tre nozioni del codice civile
L'articolo 43 del codice civile distingue:
- il domicilio, che è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi;
- la residenza, che è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
A queste si affianca la dimora, che è il luogo in cui la persona si trova di fatto in un dato momento, senza il carattere di stabilità che qualifica la residenza. La dimora è un fatto; la residenza è un fatto qualificato dall'abitualità; il domicilio è una situazione giuridica di collegamento.
Le tre possono coincidere e spesso coincidono, ma non devono: si può avere residenza in una città e domicilio in un'altra, e dimorare temporaneamente in una terza.
2. La residenza anagrafica non è la residenza
L'iscrizione anagrafica è la registrazione della residenza in un pubblico registro. Ha valore dichiarativo e produce una presunzione, ma non costituisce la residenza: se i fatti divergono dal registro, prevalgono i fatti. L'anagrafe fotografa; non decide.
È per questa ragione che l'iscrizione all'AIRE non produce, da sola, gli effetti che molti le attribuiscono: sposta la registrazione, non la situazione registrata.
3. Il domicilio ai fini fiscali dal 1° gennaio 2024
Qui sta la novità che rende obsoleta buona parte della divulgazione precedente. L'articolo 2, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo sostituito dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, contiene una definizione autonoma di domicilio valida ai propri fini: il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.
Il baricentro si sposta. Nella nozione civilistica il domicilio guarda agli affari e agli interessi, e quindi anche a quelli economici e patrimoniali; nella nozione fiscale oggi vigente guarda alle relazioni personali e familiari. Un imprenditore che ha spostato all'estero l'attività ma ha lasciato in Italia il coniuge e i figli minori scolarizzati ha, per l'articolo 2 del TUIR, il domicilio in Italia — e tanto basta, essendo i criteri alternativi, a radicarvi la residenza fiscale.
Due nozioni, non una. Dal 2024 «domicilio» significa una cosa nel codice civile e un'altra nell'articolo 2 del TUIR. Quando si legge una fonte in materia, la prima verifica è quale delle due stia usando — e se sia anteriore o posteriore alla riforma.
4. Il quadro dei quattro criteri fiscali
Ai fini della residenza fiscale delle persone fisiche rilevano oggi quattro criteri alternativi, ciascuno dei quali va verificato per la maggior parte del periodo d'imposta:
- la residenza ai sensi del codice civile, cioè la dimora abituale;
- il domicilio, nella definizione fiscale appena vista;
- la presenza fisica nel territorio dello Stato, computando anche le frazioni di giorno;
- l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, che vale oggi come presunzione relativa.
L'analisi completa è nella pagina sui criteri di residenza fiscale italiana; il criterio della presenza fisica, che è il più insidioso perché puramente materiale, nella pagina sul conteggio dei giorni.
5. Perché la distinzione conta, in concreto
- Per la notifica degli atti. Domicilio e residenza rilevano ai fini della notificazione degli atti giudiziari e tributari: chi si trasferisce senza aggiornare le proprie posizioni rischia di non ricevere atti che si considerano validamente notificati.
- Per la giurisdizione. In materia di famiglia e successioni la residenza abituale è criterio di competenza e di legge applicabile: si vedano le pagine su divorzio e mantenimento internazionale e successioni internazionali.
- Per il fisco. È il piano su cui la distinzione produce le conseguenze economiche maggiori, e quello su cui si concentrano gli accertamenti sui falsi residenti all'estero.
- Art. 43 del codice civile.
- Art. 2, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
- Agenzia delle Entrate, circolare 4 novembre 2024, n. 20/E, § 2.1; circolare 18 agosto 2023, n. 25/E.
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, regolamento anagrafico.