Il visto E-1 per i commercianti
L'E-1 è il fratello dimenticato dell'E-2, e per una parte degli imprenditori italiani è la scelta migliore: si fonda sullo stesso trattato del 1948, dà gli stessi diritti alla famiglia, ma non richiede di investire denaro. Richiede una cosa diversa e più difficile da improvvisare: un commercio già esistente, sostanzioso e continuativo fra Italia e Stati Uniti.
1. La differenza in una riga
L'E-2 chiede capitale investito; l'E-1 chiede scambi. Chi ha un'azienda italiana che esporta stabilmente negli Stati Uniti — o che importa da lì — ha spesso già i requisiti dell'E-1 senza saperlo, e senza dover immobilizzare nulla.
2. I requisiti
- Nazionalità. Il commerciante deve essere italiano; se è una società, almeno il 50% deve appartenere a cittadini italiani non residenti permanenti negli Stati Uniti.
- Commercio sostanziale. Ciò che conta è la continuità e la frequenza delle operazioni, più del valore della singola transazione: molte operazioni regolari valgono più di un unico contratto importante.
- Commercio principalmente fra Italia e Stati Uniti. Oltre il 50% del volume internazionale del commerciante deve svolgersi fra i due Paesi. È il requisito che esclude le imprese globali con scambi diffusi.
- Oggetto del commercio. Non soltanto merci: rientrano servizi, tecnologia, trasporti, assicurazioni, servizi bancari e turistici. Molte imprese di servizi non si accorgono di qualificarsi.
- Ruolo del richiedente: dirigere l'attività commerciale, oppure ricoprire funzioni dirigenziali o di competenza essenziale nell'impresa.
- Scambio già in essere al momento della domanda: non si presenta un progetto, si documenta un flusso.
3. Come si documenta
La domanda si vince o si perde sull'apparato documentale. Servono, per un periodo significativo:
- elenco analitico delle operazioni con date, controparti e importi;
- fatture, polizze di carico, documenti doganali, contratti di fornitura;
- estratti conto che mostrino i flussi finanziari corrispondenti;
- un prospetto che dimostri la percentuale degli scambi fra Italia e Stati Uniti sul totale internazionale — è il calcolo centrale, e va presentato già fatto;
- organigramma e descrizione delle funzioni del richiedente.
4. Che cosa dà, e che cosa non dà
- Soggiorno per condurre il commercio, con periodi di ammissione rinnovabili senza limite finché il flusso permane.
- Il coniuge è autorizzato a lavorare in ragione dello status; i figli soggiornano e studiano fino ai ventun anni.
- Possibilità di far entrare dipendenti italiani con funzioni dirigenziali o competenze essenziali.
Come l'E-2, l'E-1 non conduce alla residenza permanente e non ammette il dual intent. E ha una fragilità propria: lo status dipende dal mantenimento della proporzione degli scambi. Un'impresa che cresce diversificando i mercati — cioè che fa esattamente ciò che un'impresa sana dovrebbe fare — può scendere sotto la soglia del 50% e perdere il presupposto del visto al rinnovo. Va monitorato, anno per anno, come un covenant.
5. Quando conviene rispetto all'E-2
- Conviene l'E-1 a chi ha già un flusso commerciale consolidato con gli Stati Uniti e non vuole immobilizzare capitale: esportatori dell'agroalimentare, della meccanica, della moda, del design; società di servizi con clientela prevalentemente statunitense.
- Conviene l'E-2 a chi vuole aprire un'attività negli Stati Uniti — un ristorante, un negozio, uno stabilimento, una società di servizi locale — e non ha uno scambio transatlantico da esibire.
- Le due categorie non si escludono: un'impresa può avere i requisiti di entrambe, e la scelta si fa sulla base di quale requisito sia più solido nel tempo.
6. Il contorno da non dimenticare
- Fiscalità. La presenza continuativa negli Stati Uniti può far scattare la residenza fiscale statunitense per presenza; e la struttura societaria transatlantica va disegnata guardando a entrambi gli ordinamenti. Si vedano la convenzione fiscale Italia-Stati Uniti e la stabile organizzazione.
- Previdenza. L'accordo di sicurezza sociale evita la doppia contribuzione: si veda previdenza Italia-Stati Uniti.
- AIRE. Se il trasferimento è stabile, iscrizione entro novanta giorni.
- Immigration and Nationality Act, §101(a)(15)(E)(i), e 22 CFR §41.51 per i requisiti del commerciante in forza di trattato.
- Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra Italia e Stati Uniti del 1948.
- Department of State, Foreign Affairs Manual, per le nozioni di commercio sostanziale, continuità delle operazioni e requisito della prevalenza degli scambi fra i due Paesi.
- Normativa statunitense sull'autorizzazione al lavoro del coniuge del titolare di status E.