Il visto L-1 per il trasferimento infragruppo
L'L-1 è la via più lineare per chi lavora in un gruppo con una presenza statunitense: non ha tetti numerici, non richiede la verifica del mercato del lavoro, ammette l'intenzione di stabilirsi e, nella sua variante dirigenziale, apre la strada alla residenza permanente. Il requisito d'ingresso è però biografico e non si costruisce a posteriori: un anno di lavoro all'estero nel gruppo, negli ultimi tre.
1. Le due varianti
- L-1A — dirigenti e quadri direttivi. Durata massima complessiva di sette anni. È la variante che conduce naturalmente all'EB-1C, la residenza permanente per dirigenti di multinazionali.
- L-1B — lavoratori con conoscenze specialistiche. Durata massima complessiva di cinque anni. Non ha uno sbocco diretto altrettanto naturale, e la nozione di «conoscenza specialistica» è quella su cui si concentrano i dinieghi.
2. I requisiti
- Rapporto qualificato fra le imprese. La società statunitense e quella estera devono essere legate da un rapporto di controllante, controllata, consociata o filiale. Il rapporto va dimostrato con atti societari, non descritto.
- Un anno di impiego all'estero presso il gruppo, a tempo pieno e continuativo, nei tre anni precedenti la domanda, in funzioni dirigenziali, direttive o specialistiche. È il requisito che va programmato con anticipo: chi vuole trasferirsi fra due anni deve regolare oggi la propria posizione nel gruppo.
- Funzione negli Stati Uniti corrispondente alla categoria richiesta. Non basta il titolo: contano l'organigramma, il numero di riporti, l'autonomia decisionale, il budget gestito.
- Entrambe le imprese devono essere operative per tutta la durata dello status.
3. La «nuova sede»
L'L-1 è utilizzabile anche per aprire una sede statunitense. In quel caso la prima ammissione è limitata a un anno, e il rinnovo dipende da ciò che si è realizzato in quei dodici mesi: locali adeguati, avvio effettivo dell'attività, personale, volumi. Il rinnovo non è una formalità ed è il momento in cui molti progetti si fermano. Sulla differenza fra istanza singola e procedura blanket si veda l'L-1 per i gruppi già strutturati.
Il piano presentato al momento della domanda va quindi scritto sapendo che sarà verificato riga per riga dopo un anno.
4. Il vantaggio decisivo: l'intento
L'L-1 ammette il dual intent. Il titolare può chiedere la residenza permanente senza che ciò comprometta lo status, a differenza di quanto accade con l'E-2 e con l'E-1. È la ragione per cui, quando entrambe le vie sono disponibili, un gruppo strutturato preferisce quasi sempre l'L-1: non per il visto in sé, ma per ciò che consente di fare dopo.
Il coniuge del titolare è autorizzato a lavorare; i figli soggiornano e studiano fino ai ventun anni.
5. La blanket L
I gruppi che superano determinate soglie dimensionali possono ottenere un'autorizzazione generale che consente di trasferire i propri dipendenti qualificati presentando la domanda direttamente al consolato, senza una petizione individuale preventiva. I tempi si accorciano drasticamente. Vale la pena verificare se il proprio gruppo ne dispone già: molte multinazionali ce l'hanno e i dipendenti non lo sanno.
6. Errori ricorrenti
- Dare per scontato il rapporto societario. Rapporti di franchising, accordi di distribuzione o partecipazioni di minoranza non integrano il requisito.
- Interrompere l'anno all'estero. Periodi trascorsi negli Stati Uniti non contano ai fini del computo, e possono spezzare la continuità.
- Confondere titolo e funzione. Un «direttore» senza riporti e senza autonomia non è un quadro direttivo ai fini della categoria.
- Sottovalutare la nuova sede. Un ufficio virtuale e nessuna assunzione portano al diniego del rinnovo dopo dodici mesi.
- Aspettare il settimo anno per avviare la pratica di residenza permanente: l'EB-1C richiede tempo, e va impostato quando restano ancora anni di status disponibili.
- Trascurare la fiscalità. Il trasferimento infragruppo comporta quasi sempre residenza fiscale statunitense; il distacco va coordinato con l'accordo di sicurezza sociale, si veda distacco all'estero e certificazioni e previdenza Italia-Stati Uniti.
- Immigration and Nationality Act, §101(a)(15)(L) e §214(c)(2), e 8 CFR §214.2(l) per requisiti, durate massime, nuova sede e autorizzazione generale.
- U.S. Citizenship and Immigration Services, definizioni di dirigente, quadro direttivo e conoscenza specialistica.
- Normativa statunitense sull'autorizzazione al lavoro del coniuge del titolare di status L.
- Accordo di sicurezza sociale fra Italia e Stati Uniti.