Aprire una società a Malta
Il sistema societario maltese è quello di cui si dice «cinque per cento». La cifra non è inventata, ma il modo in cui la si raggiunge è tutt'altro che immediato — e per un imprenditore italiano che resti a vivere in Italia il risultato non è cinque per cento: è un accertamento.
1. Come funziona davvero
L'aliquota nominale sugli utili societari è del trentacinque per cento, e la società la paga per intero. Malta applica però un sistema di imputazione piena: quando l'utile viene distribuito, il socio ha diritto al rimborso di una quota dell'imposta versata dalla società.
- Sei settimi per gli utili da attività commerciale ordinaria — è il caso tipico, da cui il carico effettivo attorno al cinque per cento;
- Cinque settimi per interessi e canoni passivi;
- Due terzi quando la società ha già fruito di un rimedio contro la doppia imposizione.
Vi si aggiunge un'esenzione da partecipazione per dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate, che a certe condizioni azzera l'imposizione anziché ridurla.
Tre conseguenze operative che la divulgazione omette. Primo: il rimborso spetta al socio, non alla società, ed è per questo che la struttura tipica prevede due società — una operativa e una che detiene la partecipazione. Secondo: il rimborso arriva dopo, a seguito della distribuzione e della richiesta, con un esborso finanziario iniziale pari all'intero trentacinque per cento e un tempo di attesa. Terzo: la struttura ha costi ricorrenti reali — costituzione, capitale sociale, amministratori, revisione obbligatoria, adempimenti — che rendono il calcolo conveniente solo sopra un certo livello di utile.
2. Il problema che riguarda l'italiano
Qui la pagina smette di parlare di Malta e comincia a parlare dell'Italia, perché è lì che si decide l'esito.
- Esterovestizione. L'articolo 73 del TUIR — riscritto dal 2024 — considera residente in Italia la società che vi ha la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Se le decisioni si prendono da Milano, la società è italiana, quale che sia il registro in cui è iscritta, e vi si applicano imposte, sanzioni e obblighi italiani. Si veda l'esterovestizione societaria.
- Società controllate estere. Anche quando la società è effettivamente maltese, l'articolo 167 del TUIR imputa per trasparenza al socio italiano di controllo gli utili della partecipata quando la tassazione effettiva subita all'estero è inferiore alla soglia di legge — ed è esattamente il caso di un carico effettivo del cinque per cento. La disapplicazione richiede la prova di un'attività economica sostanziale, con personale, locali e attrezzature.
- Stabile organizzazione occulta. Se l'attività è materialmente svolta in Italia, vi si radica una stabile organizzazione che attrae a tassazione il reddito corrispondente: si veda la stabile organizzazione occulta.
La conclusione è netta e vale la pena scriverla: la società maltese ha senso per chi si trasferisce davvero a Malta e vi svolge l'attività. Per chi resta a vivere e lavorare in Italia non è una pianificazione, è un rischio con un costo di gestione annuo.
3. Che cosa serve, in concreto
- Una società di capitali costituita secondo il diritto maltese, con capitale minimo modesto e almeno un socio; iscrizione al registro delle imprese e numero d'imposta.
- Sostanza. Uffici reali, personale reale, amministratori che decidono a Malta e vi si riuniscono, contratti conclusi lì, conto bancario operativo. È il punto su cui si gioca tutto, ed è quello che i fornitori di pacchetti a basso costo non danno.
- Revisione annuale obbligatoria del bilancio, per ogni società, indipendentemente dalla dimensione.
- Un conto bancario, che è la parte più lenta e incerta dell'intera procedura.
4. Che cosa sta cambiando
Il sistema dei rimborsi è nato in un contesto diverso ed è oggi sotto pressione. L'introduzione internazionale di un'imposizione minima effettiva per i grandi gruppi — quelli che superano una soglia elevata di ricavi consolidati — riduce l'efficacia del meccanismo per chi vi rientra, e Malta si è avvalsa della facoltà di differirne l'applicazione nel proprio ordinamento. Per le imprese di dimensione ordinaria, che sono la quasi totalità dei casi di cui si discute in Italia, il sistema resta oggi quello descritto.
Va però considerato nel valutare un investimento di lungo periodo: il vantaggio nasce da una scelta di politica fiscale nazionale, e le scelte di politica fiscale nazionale in questa materia sono sempre più vincolate.
5. Alternative
Per la persona fisica che si trasferisce e vive di reddito estero, il risultato si ottiene più semplicemente con la residenza non domiciliata, senza costituire nulla. La società serve quando c'è un'attività d'impresa vera da radicare. Il confronto con l'altro ordinamento comunemente citato è in aprire una società a Cipro, e il quadro generale in aprire una società all'estero.
- Income Tax Act (Cap. 123) e Income Tax Management Act (Cap. 372) di Malta, per il sistema di imputazione, i rimborsi ai soci e l'esenzione da partecipazione.
- Companies Act (Cap. 386) di Malta.
- Testo unico delle imposte sui redditi, art. 73, comma 3, come modificato dal d.lgs. 209/2023, e art. 167 sulle società controllate estere.
- Direttiva (UE) 2022/2523 sull'imposizione minima globale e relative facoltà di differimento.
- Convenzione Italia-Malta contro le doppie imposizioni.