L'imprenditore che apre una società all'estero
Aprire una società all'estero è legittimo, comune e spesso sensato. Non è però, quasi mai, ciò che viene venduto: la costituzione di una società in una giurisdizione a bassa imposizione non sposta la tassazione se l'impresa continua a essere diretta dall'Italia. Dal 2024 la norma italiana su questo punto è stata riscritta, ed è più esplicita di prima.
1. La norma da leggere per prima
‼️ Una società estera amministrata dall'Italia è una società italiana. L'art. 73, comma 3 del TUIR, come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 con effetto dal 1° gennaio 2024, considera residenti in Italia le società che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. I due criteri nuovi sono di fatto: dove si prendono le decisioni, e dove si svolge la gestione corrente. Chi costituisce all'estero e continua a decidere, firmare e trattare dall'Italia non ha delocalizzato: ha costituito una società italiana con sede legale all'estero, con obbligo di dichiarazione in Italia sul reddito mondiale e le sanzioni che ne derivano. Si veda l'esterovestizione societaria.
2. Le ragioni per cui ha senso, davvero
- Si è trasferiti sul serio e si costituisce dove si vive: è il caso ordinario e non pone problemi.
- Si opera su un mercato locale che richiede una presenza giuridica: distribuzione, appalti, licenze, contratti con la pubblica amministrazione.
- Si ha bisogno di un ordinamento societario determinato: la common law per gli investitori, gli strumenti di governance anglosassoni, l'arbitrato.
- Si vuole limitare il rischio di un'attività estera separandola dal patrimonio italiano.
3. Le ragioni per cui non ha senso
- Ridurre l'imposta continuando a lavorare dall'Italia. Non funziona, e dal 2024 funziona ancora meno.
- Nascondere la titolarità. Lo scambio automatico di informazioni finanziarie copre ormai la quasi totalità delle giurisdizioni utili, comprese quelle che venivano vendute come opache; i registri dei titolari effettivi si stanno estendendo.
- Fatturare a sé stessi. Una società estera che fattura prestazioni a un soggetto italiano riconducibile alla stessa persona è la fattispecie che l'amministrazione riconosce per prima.
4. Le quattro discipline italiane che si applicano comunque
- Residenza della società — art. 73 TUIR, come sopra.
- Imprese estere controllate — il reddito di una controllata estera a bassa imposizione può essere imputato per trasparenza al socio residente, ricorrendone le condizioni.
- Dividendi da Stati a fiscalità privilegiata — trattamento deteriore rispetto ai dividendi ordinari.
- Monitoraggio — le partecipazioni estere vanno indicate nel quadro RW dal socio persona fisica residente, e sono soggette a imposta patrimoniale. Si vedano il quadro RW e IVIE e IVAFE.
5. Che cosa serve perché la struttura regga
La parola che ricorre in tutti gli ordinamenti è sostanza, e significa cose concrete e verificabili:
- un ufficio reale, non un domicilio postale;
- almeno un amministratore che risieda dove la società ha sede, e che le decisioni le prenda lì;
- personale proporzionato all'attività;
- una contabilità tenuta in loco e conti bancari locali effettivamente movimentati;
- documentazione delle riunioni e delle decisioni, con data e luogo.
Le giurisdizioni si sono adeguate: gli Emirati richiedono la sostanza per conservare il regime agevolato delle zone franche, e la stessa logica opera altrove. Si veda aprire una società in free zone.
6. I costi che i preventivi omettono
- Rinnovo annuale della licenza e dei permessi collegati.
- Contabilità, revisione e dichiarazioni locali.
- La sostanza: ufficio, personale, amministratore.
- L'apertura del conto bancario, che è la fase più lunga e più incerta dell'intera operazione e che nessun preventivo garantisce.
- La chiusura, se le cose non vanno: liquidare una società estera costa e richiede tempo, e va prevista fin dall'inizio.
7. La regola pratica
Se la risposta alla domanda «dove si prendono le decisioni?» è «in Italia», la struttura estera è un costo aggiuntivo e un rischio, non un risparmio. Se la risposta è «dove ho sede», allora la società estera è semplicemente lo strumento normale con cui si fa impresa in quel Paese, e la si costituisce come si costituirebbe in Italia: con un professionista locale e uno italiano che si parlino.
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 73, comma 3, come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, con effetto dal 1° gennaio 2024.
- Disciplina italiana delle imprese estere controllate e trattamento dei dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata.
- Obblighi di monitoraggio fiscale delle partecipazioni estere e imposte patrimoniali sugli attivi esteri.
- Emirati Arabi Uniti: Federal Decree-Law n. 47 of 2022 e requisiti di sostanza per la qualifying free zone person.