Contenuti per tipo di persona

L'imprenditore che apre una società all'estero

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

Aprire una società all'estero è legittimo, comune e spesso sensato. Non è però, quasi mai, ciò che viene venduto: la costituzione di una società in una giurisdizione a bassa imposizione non sposta la tassazione se l'impresa continua a essere diretta dall'Italia. Dal 2024 la norma italiana su questo punto è stata riscritta, ed è più esplicita di prima.

1. La norma da leggere per prima

‼️ Una società estera amministrata dall'Italia è una società italiana. L'art. 73, comma 3 del TUIR, come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 con effetto dal 1° gennaio 2024, considera residenti in Italia le società che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. I due criteri nuovi sono di fatto: dove si prendono le decisioni, e dove si svolge la gestione corrente. Chi costituisce all'estero e continua a decidere, firmare e trattare dall'Italia non ha delocalizzato: ha costituito una società italiana con sede legale all'estero, con obbligo di dichiarazione in Italia sul reddito mondiale e le sanzioni che ne derivano. Si veda l'esterovestizione societaria.

2. Le ragioni per cui ha senso, davvero

  • Si è trasferiti sul serio e si costituisce dove si vive: è il caso ordinario e non pone problemi.
  • Si opera su un mercato locale che richiede una presenza giuridica: distribuzione, appalti, licenze, contratti con la pubblica amministrazione.
  • Si ha bisogno di un ordinamento societario determinato: la common law per gli investitori, gli strumenti di governance anglosassoni, l'arbitrato.
  • Si vuole limitare il rischio di un'attività estera separandola dal patrimonio italiano.

3. Le ragioni per cui non ha senso

  • Ridurre l'imposta continuando a lavorare dall'Italia. Non funziona, e dal 2024 funziona ancora meno.
  • Nascondere la titolarità. Lo scambio automatico di informazioni finanziarie copre ormai la quasi totalità delle giurisdizioni utili, comprese quelle che venivano vendute come opache; i registri dei titolari effettivi si stanno estendendo.
  • Fatturare a sé stessi. Una società estera che fattura prestazioni a un soggetto italiano riconducibile alla stessa persona è la fattispecie che l'amministrazione riconosce per prima.

4. Le quattro discipline italiane che si applicano comunque

  • Residenza della società — art. 73 TUIR, come sopra.
  • Imprese estere controllate — il reddito di una controllata estera a bassa imposizione può essere imputato per trasparenza al socio residente, ricorrendone le condizioni.
  • Dividendi da Stati a fiscalità privilegiata — trattamento deteriore rispetto ai dividendi ordinari.
  • Monitoraggio — le partecipazioni estere vanno indicate nel quadro RW dal socio persona fisica residente, e sono soggette a imposta patrimoniale. Si vedano il quadro RW e IVIE e IVAFE.

5. Che cosa serve perché la struttura regga

La parola che ricorre in tutti gli ordinamenti è sostanza, e significa cose concrete e verificabili:

  • un ufficio reale, non un domicilio postale;
  • almeno un amministratore che risieda dove la società ha sede, e che le decisioni le prenda lì;
  • personale proporzionato all'attività;
  • una contabilità tenuta in loco e conti bancari locali effettivamente movimentati;
  • documentazione delle riunioni e delle decisioni, con data e luogo.

Le giurisdizioni si sono adeguate: gli Emirati richiedono la sostanza per conservare il regime agevolato delle zone franche, e la stessa logica opera altrove. Si veda aprire una società in free zone.

6. I costi che i preventivi omettono

  • Rinnovo annuale della licenza e dei permessi collegati.
  • Contabilità, revisione e dichiarazioni locali.
  • La sostanza: ufficio, personale, amministratore.
  • L'apertura del conto bancario, che è la fase più lunga e più incerta dell'intera operazione e che nessun preventivo garantisce.
  • La chiusura, se le cose non vanno: liquidare una società estera costa e richiede tempo, e va prevista fin dall'inizio.

7. La regola pratica

Se la risposta alla domanda «dove si prendono le decisioni?» è «in Italia», la struttura estera è un costo aggiuntivo e un rischio, non un risparmio. Se la risposta è «dove ho sede», allora la società estera è semplicemente lo strumento normale con cui si fa impresa in quel Paese, e la si costituisce come si costituirebbe in Italia: con un professionista locale e uno italiano che si parlino.

Fonti.
  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 73, comma 3, come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, con effetto dal 1° gennaio 2024.
  • Disciplina italiana delle imprese estere controllate e trattamento dei dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata.
  • Obblighi di monitoraggio fiscale delle partecipazioni estere e imposte patrimoniali sugli attivi esteri.
  • Emirati Arabi Uniti: Federal Decree-Law n. 47 of 2022 e requisiti di sostanza per la qualifying free zone person.

Avvertenza. I contenuti di questo sito hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Illustrano in termini generali discipline tecniche in continua evoluzione e non sono riferiti ad alcuna situazione individuale. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o previdenziale, non configurano un parere professionale e non instaurano alcun rapporto professionale fra il gestore del sito e l'utente. Soglie, aliquote, denominazioni di visti e requisiti di soggiorno cambiano con frequenza elevata e vanno verificati alla fonte primaria alla data in cui si legge. Prima di assumere qualsiasi decisione è necessario rivolgersi a un professionista qualificato che esamini il caso concreto.