La residenza non domiciliata a Malta
È il regime che rende Malta interessante, e a differenza di molti altri non è un'agevolazione a termine: discende dalla distinzione, propria dei sistemi di common law, fra residenza e domicilio. Chi vi rientra è tassato sul reddito estero solo se lo fa entrare a Malta, e sulle plusvalenze estere non è tassato affatto.
1. Residenza e domicilio non sono la stessa cosa
La residenza è una circostanza di fatto: si è residenti a Malta se vi si dimora con una certa stabilità nell'anno. Il domicilio è un concetto giuridico diverso, legato all'origine e all'intenzione di stabilirsi in modo definitivo e permanente: si acquisisce alla nascita e si cambia solo con un mutamento di vita deliberato, provato e sostanzialmente irreversibile.
Un italiano che si trasferisce a Malta diventa dunque residente ma non domiciliato, e non acquisisce il domicilio maltese per il solo fatto di restarvi a lungo. È la stessa struttura del regime irlandese descritto in espatriare in Irlanda e di quello cipriota di il regime non-dom cipriota, ma con conseguenze proprie.
2. Che cosa è tassato, e che cosa no
- Reddito di fonte maltese — stipendio per attività svolta a Malta, canoni di immobili maltesi, utili d'impresa locale: tassato per intero con le aliquote ordinarie progressive, fino al trentacinque per cento.
- Reddito di fonte estera — pensioni, canoni, interessi, dividendi, compensi per attività svolte fuori: tassato solo se e nella misura in cui è rimesso a Malta. Ciò che resta fuori non è imponibile.
- Plusvalenze di fonte estera: non tassate, nemmeno se rimesse. È il tratto che distingue Malta dagli altri regimi fondati sulla rimessa, che di norma tassano le plusvalenze quando entrano nel Paese.
La conseguenza pratica. Chi vive a Malta di un portafoglio estero può liquidare posizioni con plusvalenza, far entrare il ricavato nel Paese e non pagarvi imposta su quella componente, mentre i frutti periodici — dividendi, interessi, canoni — sono imponibili se rimessi. La struttura dei flussi conta quanto il loro importo, e va impostata prima, non a fine anno. La distinzione fra capitale e reddito va documentata: la prova dell'origine delle somme rimesse è a carico del contribuente.
3. L'imposta minima
Il regime non è a costo zero. Il residente non domiciliato che non aderisce ad alcun programma speciale è tenuto a un'imposta minima annua di cinquemila euro quando il proprio reddito complessivo di fonte estera supera i trentacinquemila euro, indipendentemente da quanto ne rimetta. Al di sotto di quella soglia il minimo non opera.
È una somma modesta per i patrimoni cui il regime si rivolge, ma va conosciuta: elimina la convenienza per chi ha redditi esteri di poco superiori alla soglia e non intende rimettere nulla.
4. I programmi alternativi al quindici per cento
Accanto al regime ordinario esistono programmi facoltativi che applicano un'aliquota fissa del quindici per cento al reddito estero rimesso, con un'imposta minima annua più alta e requisiti propri — tipicamente il possesso o la locazione di un immobile di valore minimo, una copertura sanitaria e l'assenza di soggiorno prolungato altrove:
- Un programma generale aperto ai cittadini dell'Unione, pensato per chi trasferisce la residenza portando reddito estero.
- Un programma dedicato ai titolari di pensione estera, con requisiti attenuati e imposta minima inferiore, a condizione che la pensione costituisca la parte prevalente del reddito e sia rimessa a Malta.
- Un regime per profili altamente qualificati in settori determinati, che applica il quindici per cento alla retribuzione maltese oltre una soglia, per un periodo limitato.
Sono alternativi al regime ordinario, non cumulabili con esso: chi aderisce rinuncia alla struttura descritta sopra e adotta quella del programma. Per un reddito estero elevato e interamente rimesso il quindici per cento può convenire; per chi rimette poco, quasi mai.
5. Che cosa il regime non fa
Non produce alcun effetto verso l'Italia se il trasferimento non è effettivo. Finché non si è persa la residenza fiscale italiana secondo i criteri dell'articolo 2 del TUIR — riscritti dal 2024 e oggi fondati su quattro criteri alternativi, presenza fisica compresa — l'Italia tassa il reddito mondiale. E ciò che non è stato tassato a Malta non genera credito d'imposta: il risultato è la doppia imposizione al contrario, cioè imposta piena in Italia e nessun beneficio.
Malta è inoltre uno Stato pienamente inserito nello scambio automatico di informazioni: i conti maltesi di un residente italiano sono comunicati all'amministrazione italiana. Non esiste opacità da sfruttare, esiste una qualificazione soggettiva da costruire correttamente.
Due ulteriori limiti da tenere presenti: il regime non riguarda il reddito prodotto lavorando a Malta, che è pienamente imponibile; e la residenza va effettivamente vissuta, perché il beneficio presuppone una presenza reale sull'isola, non un indirizzo.
6. In pratica
- Trasferirsi davvero, e costruire la prova del trasferimento: contratto di locazione o acquisto, utenze, presenza fisica, centro degli interessi personali.
- Mantenere conti separati per capitale e per reddito all'estero, così che la rimessa sia tracciabile e qualificabile. È la precauzione tecnica che rende il regime praticabile e difendibile.
- Calcolare l'imposta minima e confrontare regime ordinario e programmi al quindici per cento sul proprio profilo di flussi.
- Verificare la posizione italiana residua: immobili, redditi di fonte italiana e obblighi di monitoraggio finché la residenza italiana non è effettivamente cessata.
- Income Tax Act (Cap. 123) di Malta, per la tassazione su base di rimessa dei residenti non domiciliati e per l'imposta minima.
- Regole sui programmi di residenza a imposizione ridotta e sul regime per i profili altamente qualificati, emanate ai sensi dell'Income Tax Act.
- Giurisprudenza di common law sul domicilio di origine e di scelta.
- Convenzione Italia-Malta contro le doppie imposizioni.
- Testo unico delle imposte sui redditi, art. 2, come modificato dal d.lgs. 209/2023.